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Il reddito di cittadinanza riduce l’assegno di mantenimento all’ex coniuge?

La risposta è affermativa: si può chiedere la riduzione del contributo se l’ex coniuge ha cominciato a percepire il reddito di cittadinanza.

Il reddito di cittadinanza è un beneficio economico posto a favore di chi si trova in una comprovata situazione di difficoltà economica e va quindi a modificare il reddito di chi lo percepisce.

Di conseguenza è lecita la domanda dell’ex coniuge, obbligato a versare un importo a titolo di mantenimento, finalizzata a ridurre (o revocare) l’importo dell’assegno già stabilito se l’ex coniuge ha maturato il diritto a percepire il reddito di cittadinanza.

Il Tribunale di Frosinone si è pronunciato in tal senso con la Sentenza 18 febbraio 2020 che ha sancito il principio secondo il quale “il reddito di cittadinanza va qualificato come fatto nuovo sopravvenuto che può giustificare una riduzione dell’assegno”.

Il caso: con ricorso depositato nel 2017, la moglie si rivolgeva al Tribunale per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, oltre ad altre richieste, l’erogazione a carico del marito un assegno divorzile.

Allegava di avere un reddito da lavoro talmente insufficiente ai propri bisogni che le venivano corrisposti regolari aiuti da enti pubblici e dai propri familiari.

Il marito contestava la suddetta richiesta sotto diversi profili.

Nelle more del giudizio, entrava in vigore la legge istitutiva del reddito di cittadinanza.

Il marito, quindi, sosteneva anche che la moglie, vista la sua situazione economica, fosse in possesso di tutti i requisiti per richiedere ed ottenere il reddito di cittadinanza anche nella misura massima prevista.

A tale proposito secondo il coniuge la nuova normativa attribuiva alla ricorrente, dal 2019, il diritto a percepire un reddito adeguato al proprio mantenimento, costituito appunto dal reddito di cittadinanza per conseguire il quale non sussisteva alcuna impossibilità obiettiva.

Considerato che il diritto all’assegno divorzile viene meno laddove il reddito percepito, o percepibile, sia congruo, il diritto di ricevere il reddito di cittadinanza escludeva il diritto a vantare l’assegno divorzile.

Il reddito di cittadinanza, se percepito, avrebbe costituito un elemento sopravvenuto rispetto alla situazione economica dei coniugi al momento della separazione e in quanto tale, avrebbe legittimato una domanda di revisione dell’assegno.

Il Tribunale accertava, a seguito dell’istruttoria, che la donna già percepiva il reddito di cittadinanza e accoglieva la domanda del marito riducendo l’assegno divorzile.

In sentenza il Giudice ricordava che “la revisione delle disposizioni recanti il regime post coniugale postula la sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti” e che “è necessaria la duplice condizione della sussistenza di una modificazione delle condizioni economiche degli ex coniugi e dell’idoneità di tale modificazione ad alterare il pregresso assetto realizzato dal precedente provvedimento sull’assegno. Soltanto dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze, può essere presa in considerazione la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno e/o dei criteri per la sua determinazione”.

Conseguenza: l’assegno va rivisto e diminuito.

La percezione del reddito di cittadinanza può, dunque, essere incluso tra i giustificati motivi sopravvenuti che alterano in meglio le condizioni economiche del coniuge beneficiario del mantenimento o dell’assegno divorzile e che legittimano una riduzione ovvero la revoca dello stesso.

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