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La nuova convivenza non fa venir meno l’assegno divorzile all’ex coniuge

(A cura dell’Avv. Angela Brancati)

Con una recentissima pronuncia pubblicata lo scorso 5 novembre 2021, n. 32198/21 le Sezioni Unite della Cassazione hanno riformato il precedente orientamento in materia di revoca dell’assegno di mantenimento del coniuge che intraprende una nuova convivenza.

Il caso trae origine dalla sentenza del Tribunale di Venezia che nell’ambito di un procedimento di divorzio poneva a carico del marito e a favore dell’ex coniuge un assegno divorzile pari ad euro 850,00. Avverso tale sentenza l’uomo proponeva appello, all’esito del quale la Corte Territoriale di Venezia in parziale riforma escludeva l’obbligo del ricorrente di corrispondere alla ex moglie un contributo a titolo di assegno divorzile, alla luce dell’instaurazione della convivenza con un nuovo compagno da parte della donna. Confermata tale circostanza, la Corte d’Appello si uniformava pacificamente all’orientamento nomofilattico della giurisprudenza di legittimità, che escludeva la riconoscibilità dell’assegno ogniqualvolta il coniuge divorziato avesse costituito una nuova famiglia anche di fatto, in seno alla quale nasceva una nuova comunità familiare.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione la ex moglie adducendo quattro differenti motivi. In particolare, con il secondo motivo la ex moglie lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art 5, comma 10 della legge divorzile per aver la Corte d’Appello di Venezia revocatole l’assegno sulla sola base dell’intrattenuta convivenza con altra persona, senza aver compiuto alcuna valutazione discrezionale sull’entità della stessa.

Il ricorso veniva assegnato alla Prima Sezione della Corte di Cassazione che prendendo atto del contrasto giurisprudenziale in tema di assegno divorzile e conseguente revoca dello stesso una volta intervenuta una nuova convivenza, affidava la questione al Primo Presidente affinché ne valutasse la rimessione alle Sezioni Unite.

Alle Sezioni Unite veniva in altre parole chiesto di specificare e chiarire in primo luogo se l’effetto estintivo dell’assegno divorzile in caso di nuove nozze dell’ex coniuge beneficiario potesse essere esteso automaticamente alla distinta ipotesi della famiglia di fatto. In secondo luogo, se escluso l’automatismo dell’effetto estintivo, in che modo la nuova convivenza stabile avesse influito sul quantum dell’assegno.

La ricorrente deduceva come nel corso dei 9 anni di matrimonio avesse rinunciato alla di lei carriera professionale per dedicarsi interamente alla cura dei figli e in generale della famiglia, permettendo al marito di dedicarsi alla propria attività lavorativa consentendo al medesimo il raggiungimento di importanti traguardi professionali. Una volta cessata l’unione matrimoniale, la medesima ricorrente intraprendeva una convivenza stabile con un nuovo compagno dal quale aveva anche una figlia. Il nuovo compagno godeva a differenza del marito di un reddito da lavoro di poco più di mille euro al mese.

Con il ricorso per Cassazione, l’ex coniuge chiedeva valutarsi e farsi applicazione del precedente orientamento giurisprudenziale che oltre ad escludere qualsivoglia automatismo teneva in considerazione l’aspetto compensativo della funzione dell’assegno divorzile, sulla base dell’apporto personale dell’altro coniuge alla condizione del nucleo familiare e alla formazione del patrimonio comune.

La giurisprudenza di legittimità a partire dal 2015 ha riconsiderato il precedentemente orientamento – di cui la ricorrente ne chiede l’applicazione, introducendo un automatismo circa la revoca dell’assegno divorzile in caso di instaurata nuova convivenza e circa la mancata reviviscenza dell’assegno nell’ipotesi di cessata convivenza. Tuttavia, secondo la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, la giurisprudenza a partire dal 2015 ha fatto applicazione estensiva dell’articolo 5 comma 10 della legge divorzile senza considerare che il dato normativo è chiaro e ben lontano dalla suddetta innovativa applicazione. La medesima Sezione rimettente ha sostenuto che “l’affermazione di una caducazione automatica del diritto all’assegno di divorzio, sia nella sua componente assistenziale, sia nella sua componente compensativa, nella sua integralità ed a prescindere dalle vicende del caso concreto, oltre che mancante di un saldo fondamento normativo attuale, non è neppure compatibile con la funzione dell’assegno divorzile, come delineata attualmente dalla giurisprudenza”.

Rimessa, pertanto, la questione alle Sezioni Unite, queste accolgono il monito della Prima Sezione della Corte di Cassazione rivisitando di fatto l’orientamento fino ad allora in essere ed escludendo qualsivoglia automatismo. In particolare, escludono come la nuova convivenza faccia venire meno la funzione assistenziale dell’assegno divorzile ma non anche quella compensativa. Per tale motivo, il giudice di merito dovrà in primo luogo accertare rigorosamente la stabilità della convivenza e la decorrenza della stessa, ed in secondo luogo accertare la sussistenza della componente compensativa dell’assegno. L’onere della prova della intrattenuta convivenza e della stabilità di questa grava sull’ex coniuge obbligato, senza tuttavia dover dimostrare l’effettiva contribuzione di ciascuno dei conviventi al ménage familiare. La componente compensativo-perequativa, sostengono i giudici di legittimità, non trovando alcuna connessione con il nuovo progetto di vita dell’ex coniuge beneficiario non può essere pregiudicata dalla nuova convivenza né essere sostituita da una nuova solidarietà che si costituisce nella coppia di fatto: “questa componente, che costituisce la stima del contributo dato alla formazione del patrimonio familiare (…) rimarrebbe irrimediabilmente perduta per l’ex coniuge, che pure ha contribuito alla formazione del patrimonio personale dell’altro coniuge accettando di rinunciare ad occasioni di lavoro o dedicandosi alla famiglia per la progressione in carriera dell’altro coniuge”.

Le SU concludono, pertanto, accogliendo il secondo motivo del ricorso sostenendo che “se all’esito dell’accertamento indicato, si accerti che alla mancanza di mezzi adeguati si associano rinunce o scelte tra vita professionale e lavorativa pregiudicanti la condizione del coniuge economicamente più debole e non compensate per scelta autonoma dei coniugi al momento dello scioglimento del matrimonio, il coniuge più debole, benché si sia ricostituito una diversa comunità familiare, avrà comunque diritto ad un assegno atto ad operare il riequilibrio tra le due posizioni, in funzione perequativo-compensativa, parametrato al contributo data e alla durata del matrimonio” e continuano: “ a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge”.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.

Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.

Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.