Quando violenta è lei: Milano respinge la domanda di addebito del marito ma per la Cassazione è tutto da rifare.
(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)
Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge nei confronti dell’altro costituiscono violazioni di gravità tale da ritenersi di per sé idonee a determinare l’intollerabilità della convivenza e a fondare la dichiarazione di addebito a carico del loro autore, integrando, gli episodi di violenza, evidenze che sono ontologicamente incompatibili con i doveri coniugali. Incorre nel vizio motivazionale decisivo, rilevante ai sensi degli artt. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la pronuncia della Corte d’Appello di Milano che, nel ritenere la crisi “già irreversibile” e nel ricondurre le condotte violente della moglie ad un quadro di mera conflittualità coniugale reciproca, non ha esaminato le allegazioni dell’uomo né ha motivato il rigetto delle relative istanze istruttorie, omettendo di verificare se i fatti dedotti – ove provati – fossero idonei a piegare l’esito del giudizio sull’addebito, così conducendo ad un diverso esito della controversia.
Con tale motivazione, la Sezione I della Corte di Cassazione civile, in data 26 agosto 2026, con l’ordinanza n. 24783 ha cassato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano affinché in diversa composizione proceda a nuovo giudizio sui singoli e gravi episodi di violenza fisica dedotti dall’uomo (comprovati anche da documentazione fotografica e dalla relazione del CTU) perché la violenza fisica non può essere “archiviata” all’interno del contenitore indistinto della conflittualità di coppia neppure quando ad essere violenta è la donna.
Il caso giunto in Cassazione prendeva avvio avanti il Tribunale di Milano quando nel 2016 una coppia di coniugi con tre figli ormai maggiorenni depositava ricorso per separazione giudiziale articolando reciproche domande di addebito; riuniti i procedimenti, il Tribunale con sentenza del 22.09.2020 dichiarava la separazione personale dei coniugi, rigettando entrambe le domande di addebito, la domanda di assegnazione della casa coniugale, quella di mantenimento per una figlia e ponendo a carico del marito un assegno di Euro 5.000 mensili per il mantenimento della moglie tenuto conto dell’altissimo tenore di vita familiare, delle condizioni economiche delle parti, entrambe collezioniste di opere d’arte e beni di lusso e delle ingenti spese sostenute dal marito nel corso degli anni (conferimento di numerosi mandati fiduciari per la gestione delle proprie liquidità; effettuazione di plurime sottoscrizioni di finanziamenti per importi particolarmente elevati; costi di ristrutturazione, iscrizione a circoli sportivi, donazioni; elevato canone di locazione di un immobile a Venezia).
Avverso tale sentenza la moglie proponeva appello chiedendo, in riforma, l’addebito della separazione al marito e l’aumento dell’assegno a Euro 40.000 mensili, previo svolgimento di indagini patrimoniali, fiscali, bancarie, con CTU contabile. L’uomo a sua volta proponeva appello incidentale chiedendo l’addebito della separazione personale alla coniuge e di essere esonerato dall’assegno, con ammissione di prove per testi e documentali e CTU. Vista la domanda congiunta la Corte d’Appello di Milano disponeva CTU contabile ma rigettava la prova per testi articolata dall’uomo.
Al termine dell’istruttoria rigettava le domande di addebito proposte dalle parti richiamando la forte conflittualità in essere tra i coniugi, soprattutto negli ultimi anni, la crisi del rapporto già da tempo in atto, con progressivo deterioramento della relazione e la rottura definitiva del rapporto nel 2016, con allontanamento del marito dalla casa coniugale. Milano, quindi, confermava la decisione di primo grado, concludendo nel senso che la crisi fosse già irreversibile e che le condotte di entrambi i coniugi si inserissero in un quadro di deterioramento avanzato della loro relazione caratterizzato da episodi di aggressività verbale, frequenti litigi e comportamenti reciprocamente offensivi dei coniugi per poi concludere nel senso che le condotte di entrambe le parti, pur connotate da toni accesi, non risultavano causalmente determinanti della crisi.
Sulla base, però, della svolta CTU i Giudici di Milano aumentavano l’assegno di mantenimento della moglie quantificandolo in Euro 25 mila mensili, considerando l’elevatissimo tenore di vita della coppia (con frequenti viaggi della famiglia in località esotiche -Caraibi, Kenya, Miami, Mauritius e disponibilità di personale di servizio) e le numerose proprietà immobiliari di prestigio (in particolare una casa a Venezia con affaccio sul Canal Grande, tre appartamenti a Miami, un appartamento a New York nella Trump Plaza di Manhattan).
Contro tale sentenza l’uomo ricorreva in Cassazione con sette motivi, di cui i primi tre in punto addebito della separazione ed gli ulteriori in merito al diritto al mantenimento.
L’uomo, infatti, lamenta che in merito all’addebitabilità della separazione alla moglie la Corte d’Appello non si sarebbe pronunciata sulle specifiche censure proposte, imitandosi a richiamare principi astratti, senza esaminare le gravi condotte della donna per poi affermare apoditticamente la “mancata prova” dei fatti, non avendo ammesso le prove richieste dal ricorrente.
La Corte d’Appello non avrebbe attribuito rilievo alle violenze fisiche accertate, che pure la giurisprudenza ritiene, di per sé, idonee a fondare l’addebito, per poi concludere che la crisi era “già irreversibile”, senza verificare il nesso causale tra condotta e crisi matrimoniale. La Corte d’Appello di Milano, insomma, avrebbe omesso di considerare molteplici episodi di violenza, puntualmente dedotti e documentati. Il ricorrente richiama, in particolare: aggressioni fisiche (graffi, schiaffi, colpi); episodi di violenza durante le vacanze familiari; episodi verificatisi in occasione di eventi pubblici, tra cui la laurea della figlia D.D. ad Atlanta; episodi di violenza domestica, caratterizzati da colpi e aggressioni; vicende documentate fotograficamente; condotte confermate dal CTU nel corso delle operazioni peritali. Secondo il ricorrente, tali fatti – tutti oggetto di allegazione e discussione – avrebbero inciso in modo decisivo sulla ricostruzione del rapporto coniugale e sulla valutazione delle rispettive responsabilità, ma la Corte territoriale li avrebbe completamente ignorati, omettendo ogni esame specifico e ogni apprezzamento critico della documentazione prodotta.
Con i successivi motivi, l’uomo lamenta che la Corte d’Appello avrebbe aumentato l’assegno in favore della moglie senza una motivazione intellegibile limitandosi ad un richiamo generico alla CTU, che però non conterrebbe alcuna valutazione comparativa tra i coniugi, limitandosi a ricostruire dati patrimoniali senza trarne conclusioni. La Corte di merito non avrebbe considerato il patrimonio e i redditi della moglie, né le sue attività economiche e le risultanze della CTU che avrebbero indicato una sostanziale equivalenza economica tra i coniugi.
La Cassazione da ragione all’uomo: i primi tre motivi sono fondati perché la Corte d’Appello di Milano non ha valutato le allegazioni e le istanze istruttorie relative alle condotte violente e vessatorie che il ricorrente deduce di avere subito sin dal 2005, e che assume essere state causalmente determinanti della crisi coniugale. La Corte d’Appello ha fondato il rigetto delle domande di addebito sulla generica affermazione secondo cui la crisi coniugale sarebbe stata “già irreversibile” nel 2016, valorizzando la conflittualità reciproca e i toni accesi tra i coniugi. Tale motivazione è astratta, priva di un esame concreto delle condotte dedotte dal ricorrente, e non si confronta con i motivi di appello che censuravano puntualmente: le violenze fisiche subite dal ricorrente sin dal 2005; le aggressioni documentate (anche fotograficamente) e confermate dal CTU; gli episodi di violenza in occasione di eventi pubblici (laurea della figlia D.D. ad Atlanta); gli episodi di violenza domestica; le lontananze e le omissioni di assistenza nella fase anteriore alla riconciliazione; la prosecuzione delle condotte violente anche dopo la presunta riconciliazione.
La Corte d’Appello ha omesso di considerare fatti decisivi, e puntualmente dedotti dal ricorrente, che, se esaminati, avrebbero potuto condurre a un diverso esito sulla domanda di addebito. In particolare, non risultano esaminati: le aggressioni fisiche (graffi, schiaffi, colpi); gli episodi di violenza durante le vacanze familiari e in occasione di eventi pubblici; gli episodi di violenza domestica, incluso quello del (Omissis); le documentazioni fotografiche delle lesioni; l’aggressione avvenuta durante le operazioni peritali, confermata dal CTU; le condotte vessatorie anteriori alla riconciliazione; la prosecuzione delle condotte violente anche dopo la riconciliazione. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata in sede di legittimità solo quando la mancata assunzione abbia determinato un vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, e cioè quando la prova non ammessa o non esaminata sia, in concreto, idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare – con giudizio di certezza e non di mera probabilità – l’efficacia delle altre risultanze istruttorie poste a fondamento del convincimento del giudice di merito (Cass., Sez. 2, ord. n. 27415/2018). Nel perimetro così delineato devono trovare accoglimento le censure di cui ai motivi dal primo al terzo nella deduzione che le prove articolate dal ricorrente e non ammesse e i riscontri del CTU sull’aggressione avvenuta durante le operazioni peritali erano specificamente dirette a dimostrare una continuità di condotte violente e vessatorie sin dal 2005, anteriori alla riconciliazione e proseguite anche successivamente, e dunque potenzialmente idonee a incidere in modo determinante sul giudizio di causalità richiesto dall’art. 151 , secondo comma, c.c. ai fini dell’addebito.
La Corte di merito, nel ritenere la crisi “già irreversibile” nel 2016 e nel ricondurre le condotte fatte valere dal ricorrente a un quadro di mera conflittualità reciproca, non ha esaminato tali allegazioni né ha motivato sul rigetto delle relative istanze istruttorie, omettendo di verificare se i fatti dedotti – ove provati – fossero idonei a piegare l’esito del giudizio sull’addebito, invalidando l’efficacia delle risultanze valorizzate dal giudice di merito. Ne deriva che l’omessa ammissione e l’omesso esame delle prove articolate dal ricorrente integrano, nel caso di specie, un vizio motivazionale decisivo, rilevante ai sensi degli artt. 360, nn. 4 e 5, c.p.c. – respinto ogni altro profilo di ricorso – poiché hanno impedito al giudice di appello di confrontarsi con circostanze che, se accertate, avrebbero potuto condurre a un diverso esito della controversia.
Ed, infatti, gli episodi di violenza integrano evidenze che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, sono ontologicamente incompatibili con i doveri coniugali e idonei, di per sé, a fondare l’addebito della separazione. Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22294 del 07/08/2024 ; in termini: Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017 ; vedi, anche: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19705 del 16/07/2025). Alla luce di tali principi di diritto la sentenza della Corte d’Appello di Milano va cassata con rinvio della causa alla Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
L’accoglimento dei motivi relativi all’addebito comporta l’assorbimento dei motivi dal quarto al settimo, concernenti l’assegno di mantenimento e le condizioni economico-patrimoniali delle parti dove la ricostruzione della responsabilità nella crisi coniugale incide sulla valutazione del contributo economico e sulla stessa base fattuale su cui si fondano le ulteriori censure.
Tutto fa rifare: questa volta Milano saprà guardare con occhi diversi la violenza femminile ?
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).





