Accesso ai documenti fiscali e reddituali: il diritto del coniuge che intende chiedere la separazione.
Il coniuge che intende procedere con la separazione può accedere ai documenti fiscali e reddituali dell’altro, depositati presso l’Agenzia delle Entrate?
La risposta è affermativa: con la sentenza n. 19/2020 il Consiglio di Stato (in adunanza plenaria) ha deciso che “l’Agenzia delle Entrate è tenuta a fornire copia delle informazioni in suo possesso al coniuge coinvolto in una causa di separazione”.
Il caso: la moglie depositava istanza di separazione dal marito chiedendo l’erogazione di un assegno di mantenimento. Contemporaneamente chiedeva all’Agenzia delle Entrate di avere copia della documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale del marito.
Vista la risposta negativa dell’Agenzia delle Entrate, che ha ritenuto di negare la documentazione asserendo che fosse necessaria l’autorizzazione del giudice investito della causa di separazione, ne è seguito un contenzioso amministrativo giunto al Consiglio di Stato che rimetteva la questione all’ Adunanza plenaria.
Con sentenza n. 19/2020 è stato quindi deciso che “è ammesso il cosiddetto accesso documentale difensivo”, cioè quello che ha per oggetto documenti che servono per provare le proprie ragioni in un processo.
Il Consiglio di Stato ha aggiunto che l’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari può essere esercitato indipendentemente dal fatto che il codice del processo civile preveda modalità per l’acquisizione di documenti.
La sentenza ha anche confermato che questo accesso difensivo ai documenti detenuti dall’anagrafe tributaria può essere esercitato mediante estrazione di copia.
La pronuncia riguardava un coniuge che aveva un interesse a vedersi riconosciuto un importo di mantenimento, ma i principi formulati dalla sentenza in esame vanno al di là del caso della separazione coniugale; si possono estendere a tutti coloro che vantano un credito, per soddisfare il quale è necessario accertare la situazione reddituale e patrimoniale del debitore.
Tutti i documenti sono accessibili ad eccezione di:
1) i documenti coperti da segreto di Stato
2) quelli che riguardano procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
3) i documenti che riguardano l’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
4) i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi nei procedimenti selettivi;
5) sono escluse le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni;
La necessità di avere le notizie relative alle situazioni patrimoniali e reddituali di una persona emerge non solo nel contenzioso relativo ai rapporti matrimoniali o di convivenza ma in qualunque contenzioso che abbia aspetti patrimoniali. Si tratterà di dimostrare la necessità di avere i dati e i relativi documenti rispetto al contenzioso e al diritto che si intende far valere.
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