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Mancato consenso di un genitore al rilascio o rinnovo del passaporto: cosa fare?

A volte accade che entrato in crisi il rapporto di coppia, allorquando uno dei due decide di porre fine al rapporto matrimoniale o di convivenza e di intraprendere il procedimento per ufficializzare tale decisione, la conflittualità sia tale da riversarsi sui figli minori. Ripicche e minacce allora diventano all’ordine del giorno e i figli sono un bersaglio facile.

Se si è genitore di figli minori, anche  per richiedere il proprio passaporto o la carta di identità valida per l’espatrio è necessario l’assenso dell’altro genitore.

Non importa se coniugati, conviventi, separati o divorziati, ed il motivo è ovviamente la tutela dei minori.

Come comportarsi quindi se l’ex rifiuta di dare il suo assenso?

L’unica soluzione, in questi casi, è quella di rivolgersi al Giudice Tutelare, il quale dovrà valutare se la decisione dell’ex di negare in consenso all’espatrio sia un “capriccio”  e quindi priva di fondamento oppure fondata su ragioni concrete.

Sarà necessario quindi, depositare un ricorso avanti il Giudice Tutelare presso il Tribunale di residenza del figlio minore. Il giudice convocherà i genitori e verificherà le ragioni del mancato assenso e deciderà se concedere o meno l’autorizzazione volta ad ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto.  A tal fine sarà fatta una valutazione degli interessi del minore e quelli del genitore che chiede il documento di espatrio, indagando anche se esistono rischi che il genitore possa non fare più rientro in Italia, sottraendosi così ai propri obblighi nei confronti dei figli.

L’istanza sarà rigettata se il giudice riterrà che il rilascio o il rinnovo del passaporto possa mettere a rischio gli interessi del figlio; al contrario, accoglierà l’istanza qualora ritenga che il rifiuto da parte dell’altro genitore sia ingiustificato.

In caso di accoglimento del ricorso, il giudice emetterà un decreto di nulla osta al rilascio o il rinnovo del passaporto, in pratica autorizzerà la Questura al rilascio/rinnovo del passaporto.

Il ricorso, pertanto, dovrà contenere una illustrazione della situazione personale e familiare e le ragioni per le quali si insiste per il rilascio/rinnovo del passaporto ed essere correlato di apposita documentazione. Nello specifico, sarà importante allegare:

– il certificato di residenza e stato di famiglia del minore;

– il certificato di residenza è stato di famiglia del richiedente;

-la documentazione che attesti il diniego del consenso dell’altro genitore

-decreto di fine convivenza ovvero verbale di separazione omologato ovvero sentenza di separazione o divorzio (sempre che già siano In possesso del genitore)

Ancora più frequenti sono invece le occasioni di diniego del consenso allorquando la richiesta di rilascio o di rinnovo del passaporto sia per i figli minorenni.

Da giugno 2012, l’iscrizione del minore sul passaporto dei genitori non è più valida; oggi il minore può viaggiare in Europa e all’estero solo con un documento personale valido per l’espatrio quindi con il passaporto, o per i Paesi UE, anche con la carta di identità valida per l’espatrio.

Per poter garantire una maggiore sicurezza ai minori, la legge prevede che i passaporti per minori abbiano due diverse validità, al fine di garantire l’aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera.

  • Ai Minori da 0 a 3 anni: sarà rilasciato un documento con validità 3 anni
  • Ai Minori dai 3 ai 18 anni: sarà rilasciato un documento con validità 5 anni

Qualunque sia l’età del minore, occorre però il consenso di entrambi i genitori.

Tuttavia, quando la crisi della coppia è tale da mettere in pericolo anche la gestione responsabile dei figli, capita spesso che uno dei due genitori revochi in consenso al documento per l’espatrio già rilasciato ovvero rifiuti all’altro di prestare il consenso per il rilascio o rinnovo.

Anche in questo caso per ottenere tali documenti occorrerà ricorrere al Giudice Tutelare per chiederne l’autorizzazione.

In tale caso, però, la valutazione del Giudice sarà ancora più rigorosa poiché dovrà valutare anche se esiste il rischio che il genitore che chiede il rilascio del passaporto possa partire con il figlio e non fare più rientro in Italia, integrando così il reato di sottrazione del minore.

Saranno quindi esaminati con attenzione i motivi posti a fondamento del mancato rilascio dell’assenso da parte di un genitore, eventualmente anche sentendo il parere del minore (se almeno di anni 12), richiedendo pareri ai Servizi Sociali ovvero informazioni alle insegnanti dei minori.

Se al termine delle valutazioni, il Giudice riterrà che il rilascio o rinnovo del passaporto sia pregiudizievole degli interessi del minore, rigetterà l’istanza.

Qualora invece riterrà che non vi siano pregiudizi per il minore e che il rifiuto di un genitore sia solo frutto di una ripicca e quindi pretestuoso, accoglierà l’istanza ed emetterà un decreto autorizzativo con il quale superare il diniego di consenso del genitore ottenendo così il rilascio o il rinnovo del passaporto per il figlio minorenne.

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