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Il ripristino della convivenza tra coniugi separati non basta a dimostrare la loro riconciliazione

(a cura dell’Avv. Maria Zaccara)

Può il ripristino della convivenza tra coniugi separati avere effetto interruttivo della separazione e dimostrare la riconciliazione tra gli stessi?

Secondo una recente ordinanza della Corte di Cassazione del 21 maggio 2021 la n. 14037/2021, non è sufficiente il mero ripristino della convivenza tra i coniugi a dimostrare la loro riconciliazione, con effetto interruttivo della separazione. Per ottenere tale effetto, infatti, è necessaria la ricostruzione della comunione spirituale e materiale, caratteristica propria della vita coniugale.

Si parla di riconciliazione, infatti, quando viene ricostituita l’unione coniugale. A tale decisione deve seguire il ripristino della vita familiare. A tal proposito, risultano rilevanti i gesti e i comportamenti concreti ed effettivi dei coniugi, che devono dimostrare la loro disponibilità a riprendere la convivenza e a costituire un’altra comunione di vita e d’intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo matrimoniale.

Nel caso oggi in esame, una donna proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva confermato la sentenza di divorzio non ritenendo che vi fosse stata tra i coniugi alcuna ricostituzione dell’affectio maritalis, bensì, solo una ripresa temporanea della convivenza dovuta a interessi pratici di entrambi.

La ricorrente, al contrario, riteneva che il giudice di merito avesse omesso di considerare che la convivenza era ripresa, per quattro-cinque mesi, con finalità degli ex coniugi di prestarsi assistenza reciproca, essendo la stessa gravemente diabetica e l’ex marito convalescente per aver subito un delicato intervento chirurgico al cuore.

La donna censurava la statuizione dei giudici di merito che avevano escluso la ricostituzione dell’affectio familiare come fattore interruttivo della separazione e condizione di improcedibilità dell’azione di divorzio deduceva che non erano state ammesse le istanze istruttorie dirette a provare la frequentazione di amici comuni, cene e viaggi di piacere e che la mancanza di intesa sessuale e di affectio coniugalis era stata dedotta da fatto non rilevante in tal senso, ossia della circostanza che l’ex marito dormiva sul divano, senza, peraltro, considerare l’età (66 anni lei e 64 lui) e le condizioni di salute degli ex coniugi.

La ricorrente denunciava l’inesistenza delle motivazioni della sentenza impugnata sul punto e deduceva di aver ampiamente evidenziato nell’atto di appello tutti gli elementi da cui risultava che nel periodo di convivenza i due si erano presi cura l’uno dell’altra.

La Suprema Corte ritiene i primi motivi a fondamento del ricorso inammissibili e in parte infondati. Infatti, la ricorrente si è limitata a censurare la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito. La violazione di legge denunciata viene prospettata sulla base dell’assunto, imprescindibile, che sia provata la ripresa della convivenza come “affectio maritalis” ed è, dunque, mediata dalla valutazione delle risultanze processuali, presupponendo una diversa ricostruzione, in fatto, della fattispecie concreta.

La Suprema Corte ritiene di dare continuità all’orientamento secondo cui, per provare la riconciliazione tra coniugi separati e considerati gli effetti da essa derivanti, non è sufficiente che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale (cfr. Cass. n. 19497/2005, Cass n. 19535/2014, Cass n. 20323/2019).

La Corte di merito ha ritenuto, attenendosi ai suddetti principi, che le circostanze accertate (pagamento dell’assegno, marito che dorme sul divano, assenza di rapporti fisici, relazione extraconiugale intrattenuta dall’ex marito durante la ripresa della convivenza, durata solo 4-5 mesi) deponessero per la mancata ricostruzione della comunione spirituale e materiale ed ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione idonea e superiore al “minimo” costituzionale (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053/2014), sicché i motivi sono infondati nella parte in cui denunciano il vizio motivazionale. Nel dettaglio, la Corte d’Appello non ha ammesso le prove testimoniali affermando che i fatti erano, in buona sostanza, pacifici.

Gli Ermellini rammentano, inoltre, che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per Cassazione solo nel caso in cui investa un punto decisivo della controversia, ovvero qualora la prova ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. n. 16214/2019).

Nel caso in esame, la ricorrente si è limitata a riproporre la propria ricostruzione dei fatti in relazione all’asserita riconciliazione, senza allegare la specifica decisività, nel senso precisato, delle circostanze che intendeva dimostrare rispetto alla valutazione probatoria effettuata dalla corte territoriale.

Alla luce di tali motivazioni il ricorso è stato rigettato.

Author Profile

Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.