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Divorzio breve: cosa prevede e come ricorrere ai nuovi istituti

La legge sul divorzio breve (introdotto con la Legge 55/2015) ha ridotto i tempi per poter chiedere il divorzio – fino a quel momento fissati dal legislatore in tre anni dalla separazione consensuale ovvero giudiziale – ha previsto una procedura alternativa a quella avanti il Tribunale riconoscendo il potere agli avvocati di condurre la negoziazione assistita ovvero alle parti di comparire avanti l’Ufficiale di Stato Civile, anche  da soli ed infine ha previsto lo scioglimento anticipato della comunione legale dei beni. 

Con le nuove procedure oggi è possibile sciogliere gli effetti civili del matrimonio in tempi molto veloci.

La negoziazione assistita nasce dall’esigenza sempre più sentita di velocizzare i tempi di definizione degli accordi per le parti, con un notevole risparmio di tempo e di denaro; la  presenza o meno di figli non influisce in alcun modo sulla durata di tale procedura.

Rispetto al divorzio consensuale tradizionale, il divorzio tramite negoziazione assistita si conclude in tempi più ristretti: minimo un mese, massimo tre e non necessità la  comparizione davanti al Giudice. Il tempo che i coniugi riescono a risparmiare è quello che intercorre fra la firma dell’accordo e la pubblicazione della sentenza da parte del Tribunale. 

Che cosa devono fare i coniugi che intendano usufruire di questa forma di trattativa per arrivare al divorzio?

coniugi devono ciascuno scegliere un avvocato di propria di fiducia poiché la legge non consente che la coppia possa avere un solo avvocato per entrambi.

Gli avvocati faranno sottoscrivere ai coniugi un atto denominato “Convenzione per la negoziazione assistita”, ovvero un atto in cui si impegnano a svolgere e concludere la negoziazione in un tempo determinato, tempo prorogabile  solo una volta. I coniugi inoltre devono impegnarsi a partecipare alla trattativa con buona fede e lealtà, in modo da poter raggiungere in poco tempo una valida intesa per entrambe le parti.Una volta sottoscritto tale impegno, avranno inizio le contrattazioni che se ben condotte si concluderanno con un accordo di divorzio.

Alla firma dell’accordo di negoziazione di divorzio, i coniugi sono a tutti gli effetti divorziati. 

L’accordo, in quanto titolo esecutivo, deve essere trasmesso al Pubblico Ministero che, in caso di assenza di figli, attuerà solo un controllo formale. In presenza di figli, egli si occuperà di verificare se l’accordo contiene obbligazioni a tutela dei minori. Per questo motivo ciascun coniuge dovrà depositare le ultime 3 dichiarazioni dei redditi.

Se dal controllo effettuato il PM ritiene di dover approfondire la situazione convocando i coniugi, l’accordo viene inviato entro cinque giorni al Presidente del Tribunale che provvederà a fissare la data per l’udienza per la comparizione delle parti.

In caso invece di esito positivo del controllo, il PM rilascerà il Nulla Osta e copia conforme dell’accordi dovrà essere trasmessa all’ordine degli Avvocati del Foro di appartenenza dei legali e all’Ufficiale di Stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio entro i successivi 10 giorni.

Altra importante novità della Legge sul Divorzio Breve è quella relativa allo scioglimento della comunione legale che viene anticipata rispetto a prima.

La riforma del 2015, infatti, ha modificato l’articolo 191 del codice civile: “La comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato”. 

Non è oggi più necessario attendere l’omologa della separazione ovvero il passaggio in giudicato della sentenza di separazione per ottenere lo scioglimento della comunione legale.

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