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Spese straordinarie per i figli e preventivo consenso: la Cassazione stabilisce i confini e le regole di rimborsabilità.

(A cura della Dott.ssa Chiara Massa)

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 23946 del 23 luglio 2026, torna a chiarire la questione del rimborso delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli. Con questa pronuncia, i giudici di legittimità hanno delineato con precisione la linea di demarcazione tra spese che richiedono una preventiva concertazione e spese che, pur non predeterminate nell’ammontare, non necessitano del preventivo consenso dell’altro genitore, stabilendo inoltre i principi di rimborsabilità in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

La vicenda trae origine da un’azione monitoria promossa dalla madre nei confronti dell’ex coniuge per ottenere il pagamento della somma complessiva di € 6.281,405. Tale importo si riferiva al rimborso del 50% delle spese sostenute dalla donna nell’interesse dei due figli della coppia: nello specifico, spese mediche relative a cure odontoiatriche in favore del figlio per gli anni dal 2015 al 2018, nonché le rette scolastiche per la frequenza di un istituto privato da parte del secondo figlio per gli anni scolastici dal 2014 al 2017.

Avverso il decreto ingiuntivo n. 1356/2019 emesso dal Tribunale Civile di Messina, il padre proponeva formale opposizione. Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 749 del 29 aprile 2022, rigettava l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo.

Avverso tale pronuncia il padre adiva la Corte d’Appello di Messina. Con la sentenza n. 743/2025 del 29 settembre 2025, i giudici di secondo grado rigettavano l’appello. Relativamente alla carenza di legittimazione attiva eccepita dall’appellante, la Corte territoriale osservava come fosse stata pienamente dimostrata la riconducibilità degli esborsi alla madre, avendo quest’ultima effettuato i pagamenti personalmente mediante assegni postali da lei personalmente sottoscritti per le cure mediche e ricevute di pagamento dirette per le rette scolastiche.

Sul piano del quantum, la Corte d’Appello escludeva qualsiasi errore di calcolo. Quanto al tema centrale della necessità del preventivo consenso del genitore non collocatario, il collegio d’appello ribadiva che il genitore collocatario non è tenuto ad informare o concordare preventivamente ogni scelta da cui derivino spese straordinarie, allorché si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi ed inerenti a esigenze destinate a riproporsi con regolarità (come le spese scolastiche e mediche ordinarie). Per contro, la necessità del previo accordo riguarda unicamente quelle spese straordinarie che, per la loro straordinaria rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità, fuoriescono dal consueto regime di vita della prole.

I giudici d’appello aggiungevano un ulteriore e decisivo principio: persino per quest’ultima categoria di spese, l’eventuale mancanza di informazione ed assenso preventivo non comporta in modo automatico la perdita del diritto al rimborso da parte del genitore che le ha anticipate. Spetta infatti al giudice di merito valutarne l’effettiva rispondenza all’interesse preminente del minore e la compatibilità con il tenore di vita familiare. Nel caso di specie, le cure dentistiche risultavano un intervento terapeutico assolutamente necessario per il figlio, mentre l’iscrizione all’istituto privato appariva funzionale al conseguimento di un titolo di studio utile all’inserimento lavorativo del secondo figlio.

Contro la sentenza della Corte d’Appello di Messina, il padre proponeva ricorso per Cassazione affidato a quattro articolati motivi. Al ricorso resisteva l’ex moglie con controricorso.

Con il primo motivo il padre denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse ritenuto dovute le spese odontoiatriche del figlio pur in assenza del preventivo consenso richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza consolidata.

Con il secondo motivodenuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione (ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). Il padre lamentava l’assenza di un’adeguata spiegazione circa la qualificazione delle spese odontoiatriche come “ordinarie” anziché “straordinarie”, addebitando ai giudici affermazioni generiche e prive di supporto argomentativo.

Con il terzo motivo la violazionedell’art. 337-ter c.c. e dei principi in materia di responsabilità genitoriale e bigenitorialità (ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Il padre sosteneva che le spese odontoiatriche non urgenti sostenute unilateralmente senza previo consenso non potessero essere rimborsate, costituendo decisioni di maggiore interesse che impongono la preventiva concertazione.

Con il quarto motivol’omessa pronuncia su un punto decisivo ed eccezione di carenza di legittimazione attiva (ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza impugnata.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, evidenziando come la decisione della Corte d’Appello sia perfettamente conforme all’orientamento giurisprudenziale di legittimità oramai consolidato (richiamando Cass., Sez. 1, Ord. n. 14564/2023 e Cass., Sez. 6-1, Ord. n. 2467/2016).

I giudici hanno ribadito che il genitore collocatario non ha l’obbligo di concordare preventivamente gli esborsi destinati a soddisfare esigenze certe e regolari della prole. Qualora si tratti di spese straordinarie di rilevante entità, il mancato interpello preventivo non determina l’irripetibilità del credito, poiché il giudice ha il dovere di verificare se l’esborso abbia risposto all’interesse preminente del minore e sia sostenibile per il nucleo familiare. Tale valutazione di utilità e sostenibilità costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e del tutto insindacabile in sede di legittimità. Nel caso di specie il giudice di merito ha spiegato le ragioni per le quali le spese relative alle cure odontoiatriche e quelle scolastiche dovevano essere ritenute rispondenti all’interesse del figlio, valutata e accertata l’utilità delle spese medesime. La Corte ha inoltre ricordato che l’assenza di previo interpello può fondare sanzioni nei rapporti interni tra coniugi, ma non priva il genitore adempiente del diritto di ripetere la quota spettante all’altro.

Il secondo motivo è stato ritenuto privo di fondamento. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d’Appello ha ampiamente illustrato il discrimen tra spese ordinarie e straordinarie distinguendo quelle imponderabili, e rilevanti nel loro ammontare, da quelle routinarie, che sono integrative, quali componenti variabili dell’assegno complessivamente dovuto. La Corte territoriale ha chiarito in modo trasparente il quadro probatorio, esplicitando che le cure dentistiche rispondevano a una reale e accertata necessità terapeutica del figlio e che la scuola privata garantiva una concreta utilità formativa per il secondo figlio. La Corte ha quindi accertato la rispondenza delle spese sostenute dalla madre nell’interesse dei figli ed ha valutato sia l’utilità delle spese che la loro sostenibilità.

La Cassazione ha rigettato anche il terzo motivo qualificando come del tutto non pertinente il richiamo fatto dal ricorrente alla sentenza n. 22522/2025. Tale ultima pronuncia riguardava infatti una procedura di esecuzione forzata promossa direttamente con atto di precetto sulla base di un decreto di omologa, in cui il preventivo accordo rappresentava una condizione tassativa di esigibilità del titolo.

Al contrario, la vicenda in esame nasce da un decreto ingiuntivo opposto, dando vita a un ordinario e pieno giudizio di cognizione. In tale sede processuale, il giudice ha il potere di accertare ex novo la sussistenza e l’utilità del credito azionato sulla base di tutta la documentazione prodotta.

La Cassazione ha dichiarato anche l’ultimo motivo infondato. Infatti, in merito alla supposta omessa pronuncia sulla legittimazione attiva, la Suprema Corte ne ha accertato la manifesta infondatezza. La Corte d’Appello si era espressa in modo esaustivo, accertando sul piano fattuale l’emissione diretta di assegni e il versamento di denaro da parte della madre.

Inoltre, la Corte ha ricordato che, anche in seguito al raggiungimento della maggiore età, vige la presunzione che i figli non ancora economicamente indipendenti siano mantenuti dal genitore con cui convivono. Poiché gli accordi di separazione omologati addossavano a entrambi i genitori le spese straordinarie per il figlio e tali accordi non erano mai stati modificati, si presume legittimamente che gli esborsi medici siano stati anticipati dalla madre convivente.

In ragione del rigetto di tutti i motivi di ricorso, la Corte di Cassazione ha condannato il padre ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in € 2.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. È stata altresì attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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