LAVORO IN NERO E ASSEGNO DIVORZILE.
(A cura della Dott.ssa Elisa Cazzaniga)
Con la recente ordinanza n. 24798 del 27 agosto 2026, la Corte di Cassazione è tornata confermare che “in tema di assegno divorzile, il giudice del merito, nell’escludere il diritto del coniuge richiedente per carenza del presupposto della inadeguatezza dei mezzi, può legittimamente valorizzare la circostanza che detto richiedente abbia svolto e continui a svolgere attività lavorativa non dichiarata al fisco (c.d. lavoro “in nero”), sulla base di un accertamento di fatto che, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità”.
La vicenda trae origine dalla crisi coniugale di una coppiasposatasi nel 1989 e separatasi nel 2016 dopo una lunga unione caratterizzata dall’acquisto e dalla ristrutturazione di un compendio immobiliare. Contestualmente al giudizio di separazione, il marito segnalava all’Agenzia delle Entrate l’attività lavorativa “in nero” svolta dalla moglie quale rappresentante di commercio, accertamento successivamente sfociato in un debito erariale di oltre 149.000 euro e nella successiva procedura di liquidazione controllata a carico della donna.
Qualche anno dopo, la donna introduceva avanti il Tribunale di La Spezia il procedimento di divorzio chiedendo il riconoscimento dell’assegno divorzile e la quota del Trattamento di Fine Rapporto dell’ex coniuge. All’esito di una lunga istruttoria, il Tribunale nel rigettare le domande della donna evidenziava come la stessaavesse percepito per anni redditi significativi non dichiarati al fisco, rendendo del tutto inattendibili le dichiarazioni ufficiali di circa € 700,00 mensili, assolutamente incompatibili con il tenore di vita da questa mantenuto. Inoltre, il Tribunale accertava la mancanza di prova circa ipotetici sacrifici professionali compiuti in funzione delle esigenze familiari, nonché l’assenza di un contributo effettivo alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge ritenendo dunque insussistenti sia la componente assistenziale che quella perequativo-compensativa dell’assegno richiesto.
Insoddisfatta, la ricorrente impugnava la decisione avanti la Corte d’Appello di Genova. Tuttavia, i giudici di secondo grado confermavano integralmente la decisione di primo grado. La Corte territoriale valorizzava la continuità dello svolgimento del lavoro non dichiarato, desumendolo dal fatto che i redditi dichiarati continuavano ad essere analoghi a quelli del periodo in cui l’attività irregolare era stata accertata. La Corte di Appello rilevava altresì l’assenza di uno squilibrio economico effettivo ed attuale tra le parti. Di conseguenza, veniva rigettata e dichiarata assorbita anche la domanda per la quota del 40% sul TFR, la quale presuppone l’attribuzione dell’assegno divorzile.
La donna ricorreva dunque avanti la Corte di Cassazione deducendo che la Corte di Appello: non aveva accertato lo squilibrio effettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti; non aveva adeguatamente considerato il contratto di lavoro subordinato sottoscritto dalla signora; non aveva riconosciuto la componente perequativa dell’assegno di divorzio escludendo il sacrificio lavorativo della donna sulla base della sola dichiarazione di uno dei figli della coppia secondo il quale “mia madre veniva pagata in contanti e metteva i soldi in un cassetto…chiunque avesse avuto bisogno poteva attingere…tutti gli esborsi per la famiglia erano sostenuti da mia madre”; non aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al 40% della quota di TFR del coniuge.
Il controricorrente chiedeva il rigetto del ricorso ribadendo che la signora aveva svolto per anni attività “in nero” con redditi rilevanti, oltretutto accertati dalla Guardia di Finanza, e che di conseguenza i redditi dichiarati non erano attendibili. Rispetto al sacrificio a favore della carriera dell’altro coniuge, il marito ribadiva che nulla era stato provato e quanto al TFR nulla era dovuto in quanto non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile.
I Giudici di Cassazione rigettavano il ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali a favore del marito poiché i motivi di doglianza erano tutti infondati con anche profili di inammissibilità.
In particolare, la Cassazione ha ribadito che l’accertamento circa la capacità lavorativa e la percezione di redditi non dichiarati costituisce una valutazione di merito inattaccabile in sede di legittimità se sorretta da idonea motivazione Nel caso di specie, tanto i giudici di primo che di secondo grado avevano approfonditamente istruito le cause con verifiche fiscali, deposizioni testimoniali ed elementi indiziari, e adeguatamente motivato sulla sussistenza di copiosi redditi “in nero” e sull’assenza dei presupposti assistenziali e perequativo-compensativi per il riconoscimento dell’assegno divorzile e conseguentemente dell’accessoria pretesa sul TFR ex art. 12-bis L. 898/1970.
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