Si può violare, in caso di arresti domiciliari, il divieto di comunicare con la persona offesa con un post sui social?
(A cura dell’Avv. Stefania Crespi)
Un indagato agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico può pubblicare sui social contenuti rivolti all’ex compagna, senza violare il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi?
La Cassazione ha recentemente risposto a tale quesito con una interessante sentenza (Cass. pen., n. 34446/2026): il post va considerato come una “comunicazione” a tutti gli effetti, anche quando è indirizzato a una platea indeterminata di utenti.
Il Giudice per le Indagini Preliminari di Salerno, ai sensi dell’art. 276 c.p.p., aveva sostituito gli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo, con la custodia cautelare in carcere, nei confronti di un indagato gravemente indiziato del delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) ai danni della ex compagna.
Il Tribunale aveva rigettato l’appello e l’indagato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
Con il primo sosteneva che le pubblicazioni sui social, essendo destinate ad una pluralità indistinta di soggetti e non ad una persona determinata, non rientravano tra le comunicazioni interpersonali vietate. Inoltre, esse avevano un “tono genericamente sentimentale”, inidoneo a pregiudicare la persona offesa.
Con il secondo lamentava l’assenza di accertamenti tecnici che consentissero di attribuire all’indagato con certezza il profilo da cui partivano i messaggi, nonché la mancanza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa.
Il terzo motivo faceva leva sul principio di tassatività: gli era stato vietato solo di comunicare con persone diverse dai conviventi e non di usare dispositivi informatici o piattaforme social: il Tribunale avrebbe così ampliato la prescrizione, comprimendo la libertà personale “fuori dai casi previsti”.
Con il quarto motivo si contestava la proporzionalità e l’adeguatezza del carcere, scelto senza valutare se fossero sufficienti i domiciliari rafforzati dal divieto di usare strumenti telematici e social.
La Suprema Corte ha giudicato infondati il primo e il quarto motivo e inammissibili il secondo e il terzo.
La parte più importante della pronuncia riguarda la nozione di “comunicazione”: “la pubblicazione di un contenuto su un profilo di un social network rientra senz’altro nella categoria della ‘comunicazione’ cui l’ordinamento penale assegna rilevanza”.
La Cassazione richiama l’art. 595 c.p. in tema di diffamazione, che può essere commessa non solo a mezzo stampa, ma con “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, ad esempio diffondendo un messaggio offensivo attraverso una bacheca. Ne consegue che “la destinazione del messaggio a una platea indeterminata di persone non ne elimina […] la natura comunicativa, ma, semmai, ne accresce la capacità diffusiva”.
Distingue, poi, il post dalla corrispondenza tutelata dall’art. 15 Cost.: se è vero che esso non integra una «corrispondenza», nel senso di una comunicazione» di pensiero tra persone determinate la cui «segretezza» è tutelata dall’art. 15 della Costituzione, tuttavia, è senz’altro qualificabile come una «forma di comunicazione».
In base a tali rilievi viene formulato il seguente principio di diritto: “In tema di arresti domiciliari, sussiste violazione del divieto di comunicare con la persona offesa non solo nel caso in cui la comunicazione sia a quest’ultima rivolta direttamente, ma anche nell’eventualità in cui essa avvenga in modo indiretto, mediante la pubblicazione sui ‘social media’ di messaggi rivolti a una pluralità indeterminata di soggetti, a condizione che la persona offesa abbia accesso allo stesso canale e che risulti univocamente individuabile quale destinataria, in ragione del tenore e del contenuto del messaggio”.
La violazione richiede pertanto due condizioni, ossia, da un lato, che la persona offesa abbia accesso al canale social utilizzato e, dall’altro, che sia univocamente individuabile come destinataria, per il tenore e il contenuto del messaggio.
Secondo la Suprema Corte, il Tribunale si è attenuto al principio sopra richiamato in quanto i messaggi erano riconducibili all’imputato per le “modalità espressive, omogenee rispetto ad altri messaggi già attribuitigli” e per il contenuto, che evocava una relazione sentimentale e la condizione di soggetto sottoposto a restrizione.
Il loro tenore era “inequivocabilmente riferibile alla persona offesa o alle persone da costei frequentate”, perché manifestava l’intenzione di proseguire il rapporto nonostante la contraria volontà della partner, di monitorarne le frequentazioni e di intimidire chi si avvicinava a lei.
La persona offesa, infine, aveva effettivamente accesso ai canali social usati dall’indagato.
Rilevante anche la frase pubblicata dall’indagato il 12 marzo 2026, «Ti verrò a salutare quando meno te lo aspetti», intrepretata dal Giudice di merito come la manifestazione della volontà di sottrarsi alla misura: la Cassazione ha ritenuto generica la censura difensiva, perché non erano stati allegati “specifici ed inopinabili elementi fattuali atti a comprovare l’assoluta implausibilità” di quella lettura.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché mirava a una rivalutazione di apprezzamenti di merito: l’attendibilità della persona offesa, in particolare, “non può essere oggetto di sindacato in questa sede”, trattandosi di questione di fatto affrontata in sede di merito, oltretutto con argomenti “per nulla irragionevoli”.
Il terzo motivo, relativo alla tassatività, è stato respinto, dal momento che il Tribunale aveva ben spiegato perché i post integrassero “comunicazioni” dirette alla persona offesa e al suo ambito relazionale, senza alcun ampliamento della prescrizione.
Quanto all’ultimo motivo, la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione sull’adeguatezza del carcere, fondata sulla “assoluta incapacità di autocontrollo” dell’indagato, dimostrata fin dall’inizio dei domiciliari, precisando che essa “merita di essere integrata” con un ulteriore rilievo: l’indagato, violando il divieto, non si era limitato a trasgredire le prescrizioni, ma aveva anche “reiterato le condotte persecutorie ascrittegli”.
La pronuncia appare rilevante non solo per i casi di stalking, ma anche di violenza domestica. L’indagato non può aggirare il divieto di comunicare, ricorrendo a post sui social, certamente rivolti ad una platea indistinta, ma, in realtà, pensati per raggiungere la persona offesa, continuando in tal modo ad esercitare un controllo sulla stessa.
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Avv. Stefania Crespi
Svolge la sua attività dal 1996 presso lo Studio Legale Ravaglia, dove ha maturato una consolidata esperienza e specifica competenza nel Diritto penale d’impresa, seguendo processi in tema di reati societari, finanziari, fallimentari, reati contro la pubblica amministrazione, responsabilità penale in ambito sanitario, nonché per violazioni del codice stradale.
Collabora da anni con lo Studio Legale Di Nella per i procedimenti penali concernenti i reati contro la famiglia.




