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Spese straordinarie e precetto? Sì, ma occorre allegare tutte le ricevute.

(A cura dell’Avv. Elisa Cazzaniga)

Con ordinanza del 12 ottobre 2026, la prima sezione civile delTribunale Ordinario di Como si è pronunciata su una questione particolarmente rilevante nell’ambito del recupero delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, ribadendo che per procedere esecutivamente nei confronti del genitore inadempiente non è sufficiente indicare nell’atto di precetto le somme di cui si richiede il rimborso, ma occorre anche allegare la documentazione comprovante gli esborsi effettivamente sostenuti.

La vicenda traeva origine dall’opposizione proposta da un padre avverso un atto di precetto notificatogli dall’ex moglie per il pagamento della somma complessiva di € 48.601,44, comprensiva delle quote di spese straordinarie sostenute per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, di una mensilità dell’assegno divorzile, della rivalutazione ISTAT degli assegni di mantenimento e delle spese legali.

L’uomo contestava la genericità e l’indeterminatezza del credito relativo alle spese straordinarie, sostenendo che la ex moglie non avesse fornito la documentazione utile a dimostrare gli esborsi e la necessità di affrontare tali spese. Eccepiva, inoltre, che né l’accordo di negoziazione assistita né la successiva sentenza costituissero titoli esecutivi idonei a fondare la richiesta di rimborso delle spese straordinarie che, in quanto tali, avrebbero richiesto un preventivo accertamento giudiziale.

Costituitasi nel giudizio di opposizione, la madre chiedeva il rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dei titoli, sostenendo che per tutti gli importi indicati nell’atto di precetto era stata allegata la dovuta documentazione. 

Il Tribunale di Como accoglieva parzialmente l’istanza di sospensione proposta dal padre ripercorrendo l’evoluzione giurisprudenziale sul punto. 

Secondo il precedente orientamento, infatti, i provvedimenti di separazione o divorzio che pongono a carico di un genitore il pagamento pro quota delle spese straordinarie non costituivano di per sé titolo sufficiente per agire subito esecutivamente. Trattandosi di spese straordinarie e in quanto tali non predeterminabili nel loro ammontare e nella loro necessità, il genitore anticipatario avrebbe dovuto ottenere un nuovo e ulteriore provvedimento giudiziale volto ad accertarne la necessità, l’effettivo sostenimento e l’importo, prima di poter agire esecutivamente. 

Questa impostazione veniva però superata da un orientamento più favorevole al genitore creditore, secondo il quale il provvedimento che stabilisce l’obbligo di contribuzione alle spese straordinarie può costituire titolo esecutivo anche per il loro rimborso purché il credito sia adeguatamente documentato e presenti i requisiti necessari per procedere all’esecuzione. É bene evidenziare che la Corte di Cassazione ha elaborato una ulteriore distinzione tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari dei figli che, certi nel costante e prevedibile ripetersi nel tempo, anche lungo intervalli temporali ampi, potevano essere azionati in forza del titolo originario, previa allegazione che consentisse sulla base di meri calcoli matematici di preservare i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità del titolo esecutivo, e spese effettivamente imprevedibili in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, per le quali continua ad essere richiesto l’esercizio di un’azione autonoma di accertamento dell’effettiva rispondenza della spesa alle necessità del figlio e al tenore di vita della famiglia. 

Inoltre, la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 22522/2025 ha ben chiarito che il genitore che intende ottenere il rimborso delle spese sostenute deve fornire una rigorosa documentazione degli esborsi proprio perché l’ammontare delle stesse non risulta già determinato nel provvedimento giudiziario.

Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale di Como ha rilevato che la madre, pur avendo elencato e numerato nell’atto di precetto le singole spese straordinarie sostenute per il figlio, non aveva allegato i relativi documenti giustificativi.

Trattandosi di una mancanza insanabile attraverso la successiva produzione delle ricevute nel giudizio di opposizione all’esecuzione, dovendo la documentazione comprovante il credito essere allegata già all’atto di precetto, il Tribunale ha ritenuto, allo stato, insussistente il diritto della madre di procedere esecutivamente per il recupero della somma di € 40.623,14 richiesta a titolo di rimborso delle spese straordinarie, ferma restando la possibilità per la stessa di dimostrare, nel prosieguo del giudizio, che i documenti giustificativi fossero stati effettivamente allegati all’atto notificato.

Diversa, invece, la valutazione del Tribunale con riferimento alle ulteriori somme richieste dalla donna: sono stati ritenute dovute sia la mensilità dell’assegno divorzile di € 2.000,00, non oggetto di specifica contestazione, sia la rivalutazione ISTAT degli assegni di mantenimento, precisando che quest’ultima opera automaticamente anche quando non sia espressamente prevista nel titolo.

Tale pronuncia ribadisce dunque un principio di particolare importanza pratica: il genitore che anticipa le spese straordinarie nell’interesse dei figli può, nei casi consentiti, procedere direttamente al recupero delle somme dovute sulla base del provvedimento di separazione o divorzio, ma deve prestare particolare attenzione alla documentazione del credito. Non è sufficiente, infatti, predisporre un elenco delle spese sostenute, essendo necessario allegare già all’atto di precetto i relativi giustificativi, affinché il genitore obbligato possa verificare la fondatezza e l’ammontare delle somme richieste. Un adempimento che potrebbe apparire meramente formale, ma la cui omissione può compromettere la possibilità di ottenere il rimborso attraverso l’esecuzione forzata, anche quando le spese siano state effettivamente sostenute nell’interesse dei figli.

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