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Il tuo ex paga solo se riceve precetti o a seguito di pignoramento? L’ipoteca non si cancella!

(A cura dell’Avv. Angela Brancati)

La questione sottoposta al vaglio del Tribunale di Torre Annunziata e poi decisa con la sentenza del 22 ottobre 2026 traeva origine da un procedimento ex art. 281- decies c.p.c. instaurato da un marito contro la sua ex moglie, al fine di ottenere la cancellazione di un’ipoteca giudiziale ai sensi degli artt. 2878, n. 3 e 2884 c.c. iscritta il 3 marzo 2021 su alcuni dei propri beni immobili. In particolare, l’uomo adduceva che la sentenza di separazione personale tra i coniugi stabiliva l’obbligo a carico dello stesso di corrispondere mensilmente un assegno di mantenimento a favore della moglie e della figlia e che non avendo adempiuto la ex coniuge aveva iscritto ipoteca giudiziale per €20.000,00 a garanzia del debito. Successivamente, il ricorrente nell’ambito di una procedura espropriativa aveva estinto il proprio debito con la moglie, definendo ogni pendenza con la stessa. L’uomo aggiungeva inoltre che l’obbligo di mantenimento per la figlia maggiorenne era cessato poiché quest’ultima era diventata economicamente autosufficiente.

Alla richiesta di cancellazione, tuttavia, si opponeva fermamente la ex moglie la quale contestava quanto ricostruito e addotto dal ricorrente: pur riconoscendo che non vi erano allo stato pendenze arretrate, salva la somma di € 250,00 relativa al mese di gennaio 2026, l’uomo, nei sei anni trascorsi dalla separazione, non aveva mai pagato spontaneamente, costringendola a ricorrere a ripetute azioni esecutive mediante la notifica di atti di precetto e pignoramenti presso terzi sui canoni di locazione dei terreni, per recuperare le somme. Dopo l’iniziale definizione della posizione debitoria nell’agosto 2022, l’ex marito aveva nuovamente omesso ogni pagamento, sicchè la donna aveva dovuto notificare atto di precetto e successivamente ricorrere al pignoramento presso terzi. Solo mediante apposite azioni esecutive riusciva ad entrare in possesso delle somme ad essa spettanti. La resistente sosteneva quindi la persistenza di un concreto pericolo di inadempimento futuro, che giustificava il mantenimento della garanzia ipotecaria. Se, infatti, l’uomo fosse tornato in possesso dei beni e in particolare dei terreni agricoli rispetto ai quali era stato azionato dalla donna il pignoramento dei canoni, vi sarebbe stato il fondato pericolo di inadempimento e di impossibilità di recuperare le somme. Aggiungeva che l’ex marito oltre ai canoni di locazione per l’affitto dei terreni non disponeva di altre entrate, nonpercepiva alcun introito non svolgendo alcuna attività lavorativa né percepiva una pensione. 

Istruita la causa documentalmente e precisate le conclusioni, il Tribunale rigettava la  domanda di cancellazione avanzata del ricorrente, confermando l’ipoteca giudiziale. Il Tribunale in particolare richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, evidenziava che sebbene sia possibile chiedere la cancellazione dell’ipoteca iscritta a garanzia dell’assegno di mantenimento, occorre verificare dapprima l’assenza di un pericolo di inadempimento futuro. La Cassazione, infatti, con la pronuncia 29883/2024 così statuiva: “In tema di assegno di mantenimento, il concetto di pericolo di inadempimento (che deve essere, comunque, verificato dal giudice anche nel caso di ipoteca giudiziale di cui all’art. 156, comma 5, c.c., oggi art. 473 bis 36, comma 1 c.p.c.) va vagliato sempre in relazione alla condotta dell’obbligato, in quanto essa lasci apparire come probabile la futura inadempienza agli obblighi verso il coniuge separato o la prole”

Nel caso di specie, dall’analisi della storia dei pagamenti, emergeva chiaramente che il marito aveva sempre tenuto una condotta sistematicamente inadempiente, adempiendo agli obblighi di mantenimento quasi esclusivamente a seguito di notifiche di precetti o pignoramenti. Tale reiterata condotta passata costituiva per il giudice un chiaro sintomo del pericolo di futuri inadempimenti. A ciò veniva tra l’altro aggiunto che il debito per il mantenimento della moglie non poteva dirsi estinto, poiché nel giudizio di divorzio ancora pendente e nell’ambito del quale erano stati assunti i provvedimenti provvisori ex art 473 bis c.p.c. Era stata confermata la corresponsione di un assegno che seppure in via provvisoria conservava natura di mantenimento, custodendo a sua volta valido titolo per l’iscrizione di ipoteca. Per tali motivi non era venuta meno l’esigenza di tutela del credito. 

Considerata la soccombenza nel giudizio, il ricorrente veniva così condannato alla rifusione delle spese legali a favore della resistente.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.

Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.

Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.