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Revoca assegnazione casa familiare: non è sufficiente che il figlio si trasferisca in un’altra città

(a cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

L’assegnazione della casa familiare è il provvedimento adottato dal giudice in caso di separazione o divorzio dei coniugi volto ad assicurare ai figli la conservazione dello stesso ambiente domestico necessario a garantire nella quotidianità quei riferimenti affettivi utili e di sostegno ad una crescita serena. All’art. 337 sexies cc infatti, viene sottolineato come il godimento della casa familiare è disposto tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.

Il diritto di godimento della casa familiare viene meno quando l’assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa coniugale ovvero conviva o contragga nuovo matrimonio. La revoca dell’assegnazione viene disposta inoltre quando vengono meno i presupposti che giustificano il provvedimento come per esempio il raggiungimento della maggiore età e dell’autonomia economica dei figli. 

Alla luce del suddetto dettato normativo ci si chiede in particolare se l’instaurazione da parte del figlio di una vita autonoma rispetto ai genitori, anche se non dal punto di vista economico, è presupposto sufficiente per ritenere reciso il legame con la casa familiare con conseguente revoca del diritto di abitazione del coniuge. 

La giurisprudenza degli ultimi anni ha sancito che uno dei presupposti rilevanti ai fini del mantenimento del suddetto istituto è la convivenza tra il genitore collocatario ed il figlio che deve consistere in una stabile abitazione dello stesso presso la casa familiare di uno dei genitori con solo eventuali ed occasionali allontanamenti per previ periodi. Non sussisteranno pertanto i presupposti necessari qualora il rientro a casa sia solo saltuario, in quanto tale circostanza configurerebbe un semplice rapporto di ospitalità. 

Per mantenere l’assegnazione della casa familiare è necessario quindi un collegamento stabile del figlio con l’abitazione assegnata al genitore.

È proprio sulla questione della permanenza del legame tra l’abitazione ed il figlio, studente fuori sede, che si è pronunciato recentemente il Tribunale di Milano con Sentenza n. 5894/2020 del 2.10.2020.

Il caso sottoposto all’attenzione dal Tribunale vedeva un genitore chiedere la revoca dell’assegnazione dell’abitazione familiare disposta in favore dell’altro genitore collocatario del figlio in quanto quest’ultimo, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, si era da poco trasferito in una differente città e aveva iniziato il proprio percorso di studi. Il coniuge non assegnatario evidenziava quindi il venir meno dei presupposti necessari per l’applicazione dell’istituto sulla base del fatto che non sussisteva più il legame tra il figlio e l’abitazione familiare.

Nonostante la circostanza dell’avvio degli studi in altra città, il Giudice di merito ha ritenuto che, anche considerata la novità di tale trasferimento, il figlio certamente sarebbe rientrato nella sua casa nei periodi di interruzione delle lezioni, nei periodi di vacanze e anche durante l’anno nel fine settimana, non facendo pertanto venire meno il collegamento stabile con l’abitazione del genitore e la sussistenza della convivenza, rilevante non solo sotto il profilo dell’assegnazione della casa ma anche per la legittimazione attiva a ricevere l’assegno. 

Secondo infatti il Tribunale di Milano la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare comporta sì la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori, che deve però intendersi in senso ampio quando comunque sussista “un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile, in una determinata unità di tempo”. (in senso conforme cfr. ex multis Cass. 11320/2005)

Il trasferimento del figlio pertanto, secondo il Giudice di Milano non esclude che lo stesso rientrerà, compatibilmente con le sue esigenze di studio e gli impegni delle lezioni, in quella che è sempre stata la sua casa di riferimento presso il genitore con cui viveva per mantenere tutti i rapporti amicali e i legami parentali che ha tessuto nel suo territorio di riferimento. 

Alla luce di quando sancito dal Tribunale di Milano si può quindi affermare che il semplice trasferimento del figlio, non economicamente autosufficiente, non legittima la revoca dell’assegnazione della casa familiare. Sarà pertanto necessario che il figlio stabilizzi i propri legami e la propria quotidianità nel luogo del trasferimento per poter dimostrare l’interruzione del legame con l’abitazione. Solo dopo tale radicamento potrà essere disposta la revoca del diritto di abitazione nella casa familiare.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.