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Il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile in caso di relazione breve tra imputato e vittima?

(a cura dell’Avv. Stefania Crespi)

La Cassazione ha pronunciato un’importante sentenza (Cassazione n. 17888/21) sul delitto di maltrattamenti in famiglia, previsto dall’art. 572 c.p., un reato abituale perché necessita per la sua configurabilità la ripetitività e pluralità dei comportamenti illeciti.

Il reato di “maltrattamenti contro familiari e conviventi” è collocato tra i delitti contro la famiglia e, in particolare, contro l’assistenza familiare e non, quindi, come nel codice penale del 1889 (codice Zanardelli) fra i reati contro la persona.

La Corte di appello di Milano confermava la condanna inflitta nei confronti dell’imputato in primo grado per avere maltrattato la compagna con cui aveva una relazione sentimentale con periodi di convivenza, ingiuriandola, minacciandola, percuotendola e ledendola (ed infatti veniva condannato anche per il reato di lesioni).

Nel ricorso presentato dalla difesa dell’imputato si chiedeva l’annullamento della sentenza per avere qualificato le condotte come maltrattamenti in assenza di una stabile convivenza o di un rapporto para-familiare, sottolineando in particolare la breve durata del rapporto e la mancanza sia dell’abitualità dei comportamenti vessatori, sia di uno stato di prostrazione fisica e morale della persona offesa.

La Cassazione prende innanzitutto in considerazione la motivazione dei Giudici di Appello nella parte in cui sottolineavano svariati comportamenti oggettivamente umilianti e vessatori, come pesanti ingiurie, minacce e violenze fisiche per oltre un anno.

Inoltre, gli Ermellini considerano un dato che emerge chiaramente dall’atto di appello, ossia che essi avevano coabitato – con varie interruzioni – per sette mesi.

La sentenza di primo grado aveva ricostruito in modo preciso la relazione fra l’imputato e la persona offesa e la Corte di appello aveva sottolineato come la stabilità della convivenza non fosse un requisito richiesto per la sussistenza del reato di maltrattamenti: fra l’imputato e la persona offesa vi era un legame affettivo significativo ed una relazione di complicità, anche dopo le denunce sporte dalla vittima. Ed è ciò che maggiormente rilevava per ritenere sussistente il reato in esame.

La Suprema Corte ricorda come l’art. 572 c.p. sia applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma a qualunque relazione che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale.

Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile nei confronti di persona non più convivente more uxorio con l’agente quando si mantenga la stabilità nei rapporti dipendente dai doveri connessi alla filiazione, per la perdurante necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell’educazione, nell’istruzione e nell’assistenza morale dei figli minori.

Richiamando una giurisprudenza consolidata, la Cassazione rammenta che per la configurabilità del reato ex art. 572 c.p. non occorre che la convivenza sia ancora in corso, né che abbia una certa durata: gli elementi da tenere in considerazione sono la stabilità o l’assidua frequentazione dell’abitazione della persona offesa, i sentimenti di solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale.

Pertanto, per l’applicazione dell’art. 572 c.p. deve esistere tra i soggetti una relazione intensa e abituale basata su comuni consuetudini di vita e di fiducia, sia in condizioni paritarie, sia di soggezione di una parte nei confronti dell’altra.

I soggetti possono essere uniti all’autore dei maltrattamenti da rapporti diversi da quelli di famiglia, come per esempio in caso di coabitazione o di convivenza, che sono concetti fra loro differenti: infatti possono esservi relazioni di convivenza senza materiale coabitazione e situazioni di coabitazione che non comportano in alcun modo convivenza.

La Suprema Corte ricorda a tal proposito la L. 20 maggio 2016, n. 76 relativa alle unioni civili tra persone dello stesso sesso: essa qualifica come “conviventi di fatto” due persone maggiorenni “unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”, senza alcun riferimento alla coabitazione.

Orbene, poiché l’imputato e la persona offesa provarono più volte a costruire un rapporto duraturo e a convivere, nonostante le oggettive conflittualità, la breve durata del loro rapporto e le interruzioni della loro convivenza non impediscono di configurare il reato di maltrattamenti .

La Corte ha, quindi, enunciato un importante principio di diritto: “il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in presenza di un rapporto di convivenza di breve durata, instabile e anomalo, purché sia sorta una prospettiva di stabilità e un’attesa di reciproca solidarietà”.

Author Profile
Avv. Stefania Crespi

Svolge la sua attività dal 1996 presso lo Studio Legale Ravaglia, dove ha maturato una consolidata esperienza e specifica competenza nel Diritto penale d’impresa, seguendo processi in tema di reati societari, finanziari, fallimentari, reati contro la pubblica amministrazione, responsabilità penale in ambito sanitario, nonché per violazioni del codice stradale.
Collabora da anni con lo Studio Legale Di Nella per i procedimenti penali concernenti i reati contro la famiglia.