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Riforma del processo civile: mai più riferimenti alla Sindrome di Alienazione Parentale per allontanare i figli dalle loro madri

(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)

Lo scorso 21 settembre 2021 il Senato, con 201 voti favorevoli e 30 contrari, ha approvato la riforma del processo civile che ora passerà alla Camera dei Deputati, come da normale iter parlamentare.

In particolare, per quel che riguarda il diritto di famiglia e dei minori, se la Riforma passerà anche alla Camera, verrà soppresso il Tribunale per i Minorenni e istituito quello per le persone, per i minorenni e per le famiglie, composto da tribunali circondariali e un tribunale distrettuale; verrà istituito un rito unitario per la materia della famiglia.

Con specifico riferimento alle donne vittime di violenza, in adempimento alle disposizioni della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – ratificata dall’Italia con la legge n. 77/2013 – nella Riforma sono previsti meccanismi di raccordo tra giustizia civile e penale, mondi che, spesso, non comunicano tra loro causando pregiudizi alle donne e ai minori nei procedimenti civili di separazione.

Si ricorda, infatti, che l’art. 31 della Convenzione di Istanbul prevede espressamente che le autorità giurisdizionali, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, prendano in considerazione gli episodi di violenza e che vengano adottate misure necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima di violenza o dei bambini.

Attualmente, infatti, nel nostro ordinamento, non è previsto un raccordo tra i due giudizi, civile (la separazione e la regolamentazione della responsabilità genitoriale sui minori) e penale (processi scaturiti a seguito delle violenze subite dalla madre per mano dell’altro genitore) e capita molto spesso che i due procedimenti non vadano di pari passo e che, in assenza di specifica formazione del giudice civile, molti degli episodi violenti narrati non vengono tenuti in debita considerazione nella decisione circa la modalità di affido e l’organizzazione delle visite ai minori.

Con la Riforma, il giudice civile “assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, tenendo conto – nella determinazione dell’affidamento dei figli e degli incontri con i figli – di eventuali episodi di violenza. In ogni caso, viene garantito che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio siano, se necessario, accompagnati dai servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima”.

Qualora il giudice necessiti di una consulenza tecnica sulle competenze genitoriali, il consulente si dovrà attenere “ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica, senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi”.

Proprio con riferimento alla Consulenza Tecnica, il testo della Riforma prevede l’esclusione del ricorso alla teoria della sindrome da alienazione parentale per allontanare i figli dalle madri.

Ormai per orientamento consolidato la teoria della alienazione parentale o della c.d. sindrome da madre malevola è una teoria priva di basi scientifiche criticata anche dagli stessi esperti. Come anche ribadito dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13217 del 17 maggio 2021, la Riforma prevede che il consulente tecnico incaricato dal Giudice per una perizia psicodiagnostica sulla capacità genitoriale si attenga ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee alle linee guida.

La donna (e madre) vittima di violenza, infatti, spesso si trova nella condizione di vedere messa in discussione la propria capacità genitoriale e il proprio rapporto coi figli per il sol fatto di aver denunciato le violenze e di aver dato avvio alla separazione dal partner violento il quale, spesso, utilizza proprio i figli per distruggere agli occhi del Giudice e dei Servizi Sociali la figura materna.

La senatrice Valeria Valente, presidente della Commissione femminicidio, nel presentare gli emendamenti alla Riforma ha affermato la necessità di “accertare le situazioni di violenza domestica nelle separazioni civili con affido; garantire che il diritto alla ‘bigenitorialità’ non schiacci mai il ‘prevalente interesse’ delle bambine e dei bambini; escludere la possibilità di ricorrere alla sindrome di alienazione parentale (Pas) nelle consulenze tecniche d’ufficio, specie se si tratta di decidere la decadenza della responsabilità genitoriale, assicurare che i minori siano ascoltati nelle cause per separazione, anche gli under 12. E, una volta per tutte, escludere la conciliazione tra i coniugi quando c’è violenza, come già prescrive la Convenzione di Istanbul (che però non viene attuata)”.

Con particolare riferimento alla Sindrome da Alienazione Parentale o della Madre Malevola, i Consulenti e i Giudici ricorrono a tale giustificazione allorquando il figlio minore conteso tra i genitori manifesti comportamenti oppositivi nei riguardi del padre perché spinto dalla madre la quale, pertanto, non sarebbe più adeguata all’educazione del figlio, con conseguente allontanamento del minore dalla madre, con affido del minore a una famiglia esterna se non addirittura al padre violento. La Riforma prevede che se un minore rifiuta di incontrare un genitore sarà il giudice a sentire personalmente il minore, assumendo ogni informazione ritenuta necessaria e accertando con urgenza le cause del rifiuto.

Secondo la Cassazione, nel caso sotteso alla pronuncia n. 13217 del 17 maggio 2021, i giudici di merito hanno errato nel disporre l’affidamento esclusivo del minore al padre sull’asserita inidoneità materna derivante dalle condotte a lei ascritte di escludere il padre dalla vita della figlia in virtù di una diagnosticata sindrome di alienazione parentale. La Corte di Cassazione, pertanto, invita i giudici di merito a non limitarsi ad aderire alle conclusioni del CTU ma a verificare “il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare”.

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