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L’assegno divorzile viene ridotto se l’ex coniuge sceglie di lavorare part-time

(a cura dell’Avv. Maria Zaccara)

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 23318/2021 pubblicata il 23.8.2021, ha chiarito che nel riconoscimento dell’assegno di divorzio occorre analizzare se la scelta dell’ex coniuge di svolgere un lavoro part-time sia stata presa in autonomia o in modo condiviso.

Il caso trae origine dalla statuizione del Tribunale di Terni che, nel pronunciare il divorzio tra i coniugi, aveva posto a carico del marito l’obbligo di versare alla moglie un assegno divorzile pari ad € 900,00.

Il marito, allora, ricorreva in appello e l’impugnazione veniva accolta parzialmente e l’assegno divorzile in favore della moglie veniva ridotto ad € 600,00. A fondamento di tale decisione la Corte d’Appello di Perugia richiamava il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione che attribuiva all’assegno divorzile funzione assistenziale-compensativa, subordinando il riconoscimento del relativo diritto alla valutazione dell’adeguatezza dei mezzi a disposizione del richiedente, da effettuarsi sulla base delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi e degli altri indicatori risultanti dall’art. 5, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, al fine di accertare se l’eventuale disparità fosse riconducibile alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio. Dal momento che tale valutazione non richiedeva l’accertamento dei redditi dei coniugi nel loro esatto ammontare, risultando sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali degli stessi, la Corte aveva ritenuto dimostrata la sussistenza di uno squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti.

I Giudici di merito avevano ritenuto che tale disparità fosse frutto della scelta della moglie di occuparsi della famiglia durante i primi anni di matrimonio per permettere al marito di dedicarsi alla propria attività lavorativa e fare carriera e ritenevano tale scelta, presumibilmente, presa di comune accordo con il marito.

Avverso tale sentenza la moglie proponeva ricorso in Cassazione, al quale il marito resisteva con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale articolato in otto motivi.

La moglie rinunciava al ricorso principale e la Suprema Corte convertiva il ricorso incidentale in principale. Con il secondo motivo il marito lamenta la violazione da parte della Corte di Appello dell’art. 5 della legge sul divorzio n. 898/1970 e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo osservando che, nell’escludere l’adeguatezza dei mezzi economici a disposizione della moglie, la Sentenza impugnata, la Corte d’Appello non aveva tenuto conto della scelta dalla stessa compiuta di lavorare a tempo parziale anziché a tempo pieno.

La Suprema Corte di Cassazione ritiene fondato tale motivo dal momento che la Corte D’Appello sebbene abbia correttamente richiamato il recente orientamento giurisprudenziale relativo alla definizione e ai criteri per la determinazione dell’assegno divorzile, tuttavia, non ne ha fatto una corretta applicazione. Infatti, nell’esame della situazione reddituale dei coniugi la Corte aveva evidenziato un rilevante squilibrio tra gli introiti derivanti dalle attività lavorative svolte dai coniugi ma aveva trascurato la circostanza che la ex moglie, pur essendo titolare di un rapporto a tempo indeterminato, lavorava part time la Corte di merito non aveva approfondito quando fosse maturata tale decisione e le sottese ragioni nonché se tale scelta fosse stata assunta autonomamente o in modo condiviso con il marito. Gli Ermellini ritengono, infatti, che tale valutazione non è trascurabile ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell’assegno di divorzio, perché se la scelta fosse riconducibile alla necessità di far fronte contemporaneamente alle esigenze della famiglia e all’accudimento della figlia, i relativi effetti dovrebbero essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione dell’assegno, sotto il duplice profilo del sacrificio della capacità professionale e reddituale della ricorrente e del contributo fornito dalla stessa alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune.

La Corte ha, altresì, omesso di accertare se tale scelta sia, ormai, irreversibile oppure se, come sostiene il controricorrente, la donna potrebbe incrementare il proprio reddito optando per il tempo pieno. In questo caso, infatti, il predetto squilibrio economico non potrebbe essere considerato come frutto di scelte comuni, ma decisione esclusiva e autonoma della moglie che, pur essendo ormai libera dagli impegni familiari anche per l’età della figlia, non intende porre pienamente a frutto la propria capacità di lavoro professionale.

Alla luce di tali motivazioni la Suprema Corte accoglie il secondo motivo e cassa la Sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione. 

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