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COVID 19

L’essere contrari alla vaccinazione di un figlio può giustificare la limitazione della responsabilità genitoriale

(a cura dell’Avv. Angela Brancati)

Un genitore può impedire al figlio minorenne e ultraquattordicenne di sottoporsi alla vaccinazione? La risposta negativa è stata fornita di recente dal Tribunale di Monza che è stato adito dalla madre a seguito del diniego espresso dal padre alla vaccinazione anti Covid-19 del figlio quindicenne. Nel caso di specie, il figlio aveva espresso la volontà di volersi sottoporre alla vaccinazione per poter riprendere regolarmente l’attività scolastica e ludico-sportiva senza essere sottoposto a limitazioni. Il padre, che originariamente aveva espresso il consenso verbale all’ex coniuge, aveva poi ritrattato la precedente dichiarazione sottraendosi alla sottoscrizione dei moduli relativi alla autorizzazione. Trattandosi di un veto imposto dal padre in maniera del tutto ingiustificata, l’ex moglie depositava ricorso dinanzi il Tribunale di Monza ex art. 709 ter c.p.c. al fine di sentirsi autorizzata dall’Autorità Giudiziaria a condurre il figlio anche senza il consenso paterno presso un centro vaccinale per poter essere sottoposto alla vaccinazione anti Covid-19.

Il padre costituitosi in giudizio, oltre ad eccepire l’inammissibilità dello strumento processuale utilizzato dalla ricorrente, contestava nel merito la fondatezza del proprio dissenso “trattandosi di un prodotto ancora in fase sperimentale senza che siano stati adeguatamente valutati e monitorati gli effetti collaterali della sua somministrazione, soprattutto in una fascia d’età in cui il rapporto rischi-benefici è meno favorevole”.

Il Tribunale di Monza osservava nel merito che la domanda materna dovesse trovare accoglimento stante lo stato dell’arte non solo scientifico ma anche giurisprudenziale in punto di vaccinazioni – obbligatorie e non. L’Autorità rilevava, invero, che laddove vi fosse stato un pericolo concreto per la salute del minore, in relazione alla gravità e alla diffusione del virus e laddove la comunità scientifica univocamente avesse accertato l’efficacia del trattamento vaccinale, il Giudice avrebbe potuto sospendere la responsabilità del genitore dissenziente e sostituirsi a questi. Il Tribunale, in altre parole, sosteneva come nella valutazione ai fini dell’autorizzazione alla vaccinazione, in presenza di un dissenso espresso da parte di un genitore, dovessero essere considerate diverse componenti, tra cui la capacità diffusiva del virus da cui sarebbe potuto derivarne un pregiudizio grave alla salute.

Quanto alla diffusione del virus Sars Cov-19 tali elementi, secondo l’Autorità Giudiziaria, non potevano non essere tenuti in considerazione stante il numero rilevante di casi a livello non solo nazionale ma mondiale con ripercussioni gravi sui sistemi sanitari dei singoli Paesi. Anche con riferimento al vaccino in questione, la comunità scientifica ne ha riscontrato un’elevata efficacia tale da garantire una protezione dalla malattia grave sia per il singolo sia per l’intera collettività. Veniva, inoltre, rilevato che alcuna controindicazione veniva rilevata dalla comunità scientifica con riferimento alla somministrazione ai minori di anni 18, ai quali al contrario in assenza di copertura vaccinale sarebbe stato inibito lo svolgimento di gran parte delle attività scolastiche e ricreative.

Ai fini dell’autorizzazione, infine, il Tribunale considerava dirimente anche la volontà manifestata dal minore, attesa l’età e la capacità di discernimento di questi.

Il rifiuto del padre apparendo in contrasto tanto con lo stato giurisprudenziale quanto con la volontà manifestata dal minore da valorizzarsi, e tenuto conto della salvaguardia della salute psicofisica del minore, ha condotto il Tribunale al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per il figlio ad autorizzare la somministrazione del vaccino anti Covid-19 attribuendo alla madre la facoltà di condurre il minore presso un hub vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato, anche in assenza del consenso dell’altro genitore.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.

Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.

Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.