fbpx

Blog

Home  /  DIRITTO DI FAMIGLIA   /  Conviviamo ma non ci sposeremo: come posso tutelarmi?

Conviviamo ma non ci sposeremo: come posso tutelarmi?

Sempre più frequentemente nascono le cosiddette “famiglie di fatto”, famiglie fondate non sul matrimonio ma su di una stabile convivenza.

Per convivenza di fatto si intende la condizione di “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” (art. 1 comma 36 Legge 76/2016). Per potersi parlare di famiglia di fatto è necessaria la sussistenza di quattro importanti requisiti: la convivenza qualificata, il riconoscimento nella società della coppia come famiglia, la stabilità della relazione affettiva che lega i conviventi e la mancanza di un atto di matrimonio.

Non esiste una regolamentazione organica della famiglia di fatto ma la rilevanza giuridica della convivenza è data da norme di legge speciali inerenti singole fattispecie. Ancora oggi il modo più efficace per tutelarsi è quello di stipulare dei patti aventi ad oggetto la disciplina di alcuni aspetti della convivenza e in modo particolare quella degli aspetti patrimoniali e alcuni specifici aspetti dei rapporti personali al fine di evitare conflitti durante il rapporto oppure al momento della sua cessazione o al momento della morte di uno dei due conviventi.

La soluzione è quella di stipulare un contratto di convivenza, che può essere redatto da tutte le coppie che intendono iniziare a convivere ovvero che già convivono ma sentono la necessità di darsi delle regole ovvero di designare il convivente quale amministratore di sostegno in caso di necessità o proprio erede.

Si tratta di un contratto che può essere redatto dal notaio o da un avvocato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, cucito addosso alle proprie specifiche esigenze e iscritto, nei dieci giorni successivi alla stipula, nel registri dell’anagrafe di residenza.

contratti di convivenza possono riguardare diritti disponibili, vale a dire:

– la scelta della residenza comune;
– i rapporti patrimoniali tra conviventi;
– la costituzione di un fondo comune per le spese effettuate nell’interesse del nucleo familiare;- il versamento di una somma di denaro in caso di rottura del rapporto;
– l’assegnazione dell’abitazione familiare, in caso di rottura del rapporto;
– la scelta e le spese per l’abitazione comune;
– i diritti ereditari e di successione tra i conviventi;
– la disciplina delle spese comuni;
– la disciplina dei doni e delle altre liberalità;
– l’inventario, il godimento, la disponibilità e l’amministrazione dei beni comuni;
– i diritti acquistati in regime di convivenza;
– incombenze e i reciprochi diritti in caso di cessazione della convivenza

Le parti possono riservarsi, con apposite clausole inserite nel contratto di convivenza, la facoltà di recesso. L’esercizio della facoltà di recesso potrà, a seconda di quanto pattuito dalle parti: essere totalmente libero ovvero essere subordinato al verificarsi di determinati eventi o condizioni; essere gratuito o essere subordinato al pagamento, all’altra parte, di un corrispettivo (multa penitenziale).

Inoltre, tenuto conto che incombe su ciascun genitore l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, gli “accordi di convivenza” possono contemplare anche condizioni riguardante i figli la suddivisione delle spese e dei reciproci compiti genitoriali.

Author Profile

Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.