fbpx

Blog

Home  /  DIRITTO DI FAMIGLIA   /  L’adolescente ha diritto all’aumento del mantenimento e a scegliere se avere o meno rapporti con le nuove famiglie dei genitori. 

L’adolescente ha diritto all’aumento del mantenimento e a scegliere se avere o meno rapporti con le nuove famiglie dei genitori. 

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara )

L’aumento del contributo al mantenimento di un figlio necessita sempre di specifiche motivazioni e non è automatico in base all’aumentare delle esigenze correlate al progredire dell’età. La decisione del Giudice, infatti, deve essere motivata in modo specifico, anche tenendo conto della formazione delle nuove famiglie dei genitori.

Inoltre, la frequentazione dei figli con il genitore non collocatario, non può essere imposta dal Giudice se il figlio manifesta ansia, di timore, di disagio, profonda e radicata, anche per il rifiuto frapposto dal nuovo coniuge del genitore a vederlo ed a farlo incontrare con i fratelli.

Questi i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 6455/2024 pubblicata il 12 marzo 2024.

La pronuncia trae origine da una Sentenza della Corte D’Appello di Firenze nella quale, in parziale modifica della Sentenza di divorzio, i Giudici di merito avevano incrementato il contributo al mantenimento per la figlia adolescente, sul rilievo che la figlia permaneva quasi l’intera settimana presso la madre, genitorecollocatario prevalente ed erano aumentate le sue esigenze.Inoltre, la Corte d’Appello aveva regolamentato il diritto di visita della minore con il padre e con i fratelli nati dalla nuova relazione.

Avverso la suddetta Sentenza proponeva ricorso principale il padre della minore.

Con il primo motivo di doglianza veniva lamentato che la Corte di Appello di Firenze aveva compiuto una erronea e falsa applicazione delle norme di diritto disciplinanti specificatamente la determinazione del quantum del contributo al mantenimento per la figlia dovuto dal padre.

Con il secondo motivo veniva lamentato che la Corte non aveva adeguatamente motivato l’aumento del contributo al mantenimento per la figlia.

Con il terzo motivo veniva lamentato che la Corte aveva omesso di considerare una circostanza, oggetto di discussione tra le parti, individuata nella costituzione della nuova famiglia da parte sua, costituita dalla moglie che non lavora e da due figli, con i connessi oneri di mantenimento.

La Suprema Corte analizza i suddetti motivi congiuntamente ritenendoli fondati.

Gli Ermellini ritengono che secondo la costante giurisprudenza della Corte, la quantificazione dell’assegno di mantenimento previsto in favore del figlio, deve tenere conto non solo delle “rispettive sostanze”, ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali, in uno con la considerazione delle esigenze attuali del figlio, nonché dei tempidi permanenza dello stesso presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.

Inoltre, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figlicon il nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza che può incidere nella determinazione dell’importo dovuto in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico.

Nel caso in esame, la Corte di merito non si è attenuta ai principi ricordati, essendo la motivazione sul raddoppio del mantenimento della figlia minore del tutto generica ed apodittica, oltre che costituente violazione delle norme succitate, essendo fondata sul solo presuntivo incremento delle esigenze della minore e sulla valorizzazione della più ampia permanenza temporale presso la madre, atteso che non vengono in alcun modo illustrate le ragioni del così cospicuo aumento, né vengono presi in esame ad alcun titolo i sopravvenuti oneri di mantenimento rispetto alla nuova prole del padre.

In merito al ricorso incidentale promosso dalla madre, con il primo motivo la stessa lamentava che la regolamentazione deldiritto di visita della minore con il padre e con i fratelli nati nella nuova famiglia era stata disciplinata in forma stringente ed impositiva, nonostante le difficoltà manifestate dalla figlia a coltivare il rapporto con il padre e con la nuova famiglia presso la abitazione di questi.

La Corte ritiene anche tale motivo fondato.

Gli Ermellini, infatti, ritengono che la ragazza, ormai sedicenne,aveva espresso una condizione di ansia, di timore, di disagio, profonda e radicata, anche per il rifiuto frapposto dalla seconda moglie del padre a vederla ed a farla incontrare con i fratelli. 

Orbene, l’audizione del minore è volta a garantire il diritto al contraddittorio del medesimo nel processo, in quanto parte sostanziale (poiché portatore di interessi propri, che possono anche collidere con quelli dei genitori, in questo caso recessivi), e non solo formale. 

L’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio1996, ratificata con la I. n. 77 del 2003, nonché dell’art. 315-bis c.c. (introdotto dalla I. n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c. (inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l’art. 155-sexies c.c.). 

Ne consegue che l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.

La Corte, a fronte di tali motivate e radicate obiezioni, avrebbe dovuto approfondire il problema, se del caso nominando un consulente per la valutazione dei rapporti all’interno dell’intero nucleo familiare, ma non certo imporre soluzioni che potrebbero rivelarsi traumatiche o, quanto meno, peggiorative dei rapporti della minore con il padre ed i fratellini.

Alla luce delle suddette motivazioni, pertanto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso principale, e il ricorso incidentale cassando la sentenza con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

Author Profile

Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

Author Profile

Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.