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Confermato l’assegno divorzile anche in caso di nuova convivenza

(a cura dell’Avv. Maria Zaccara)

La Suprema Corte di Cassazione con una recente ordinanza, la n. 26682/2021, ha confermato l’assegno divorzile nonostante fosse stata intrapresa una nuova convivenza, dal momento che questa non era caratterizzata da un progetto di vita comune tale da poter parlare di “una vera famiglia di fatto” ma era caratterizzata solo da una condivisione limitata del budget e della vita.

Il caso in esame trae origine dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, che, nel pronunciare il divorzio tra due coniugi aveva posto a carico del marito l’obbligo di versare alla ex moglie un assegno divorzile pari ad €900,00 mensili, escludendo che la convivenza, più o meno stabile, con un altro uomo fosse caratterizzata dal progetto di vita comune necessario per poter parlare di una vera “famiglia di fatto”.

Avverso tale sentenza l’ex marito proponeva appello chiedendo la revoca dell’assegno divorzile, alla luce dell’asserita autosufficienza economica della donna nonché della comprovata convivenza stabile con un altro uomo.

La Corte d’Appello di Bologna accoglieva parzialmente il ricorso e rideterminava l’assegno divorzile nella misura inferiore di € 400,00.

Rispetto alla nuova convivenza della donna, anche la Corte d’Appello, confermava l’accertamento svolto dal Tribunale, dal momento che la coppia aveva una limitata condivisione del budget e della vita, e, nonostante il nuovo compagno da un lato fosse solito fermarsi a dormire a casa della donna, dall’altro trascorreva la sua vita altrove, nella propria casa, da solo o con il figlio.

In merito all’assegno divorzile veniva riconosciuto il diritto per la donna a percepirlo anche in considerazione dell’incolpevole incapacità lavorativa che, data l’età e l’annosa inesperienza, frutto presuntivo di una scelta coniugale condivisa, le rendeva oggettivamente difficile, se non impossibile, il rientro sul mercato del lavoro.

L’ex moglie, allora, ricorreva per Cassazione e l’ex marito proponeva ricorso incidentale lamentando la violazione di legge per non avere la Corte D’Appello considerato quale causa di esclusione dell’assegno divorzile la convivenza intrattenuta dalla donna, che aveva avuto origine prima della separazione ed era proseguita ininterrottamente anche dopo.

La doglianza, però, non veniva accolta dalla Suprema Corte dal momento che il controricorrente non aveva fornito alcun elemento concreto in grado di provare la stabilità della predetta convivenza, prospettando esclusivamente una diversa lettura dei fatti di causa sulla base della testimonianza del figlio, la cui efficacia probatoria era stata pienamente valutata dal Giudice di Appello e non era stata ritenuta dirimente ai fini della prova della stabile convivenza.

Gli Ermellini nelle motivazioni rammentano come il procedimento dinanzi la Corte di Cassazione si presenti come giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi. Ciò poiché la Corte di legittimità non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, dal momento che la stessa esercita esclusivamente un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa. La parte non avrebbe, quindi, dovuto limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.

In merito al riconoscimento dell’assegno, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello abbia rideterminato l’assegno divorzile tenendo conto di tutti i criteri di cui all’art 5 della L. n. 898/1970 e valorizzando la funzione perequativo-compensativa del suddetto assegno in piena conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. S.U. n. 18278/2018).

Per contro, il controricorrente si era limitato a chiedere un riesame nel merito delle conclusioni del giudice di appello, in forza della prospettata autosufficienza economica e della criticità della propria situazione economica. Tuttavia, la Corte sostiene che trattandosi di circostanze genericamente dedotte e non supportate da elementi concreti, queste sono inidonee a scalfire la ratio del provvedimento impugnato, che si fonda su un esame complessivo e comparativo delle posizioni economiche e personali dei due coniugi, nonché sui rispettivi ruoli endofamiliari, con piena valorizzazione dei criteri dell’art 5 di cui lamentava l’omesso esame.

Per tali motivi rigettava il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Author Profile

Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.