La contrazione reddituale per Coronavirus potrebbe giustificare una riduzione dell’assegno ai figli?
Sì: la diminuzione dei redditi da lavoro a seguito del lockdown potrebbe giustificare una riduzione almeno temporanea del contributo di mantenimento verso i figli.
L’emergenza COVID-19 si è ripercossa anche sul diritto di famiglia e ha cambiato uno scenario che per molto tempo è stato rigido ovvero: chi voleva diminuire l’assegno di mantenimento doveva documentare di aver subito per un certo periodo di tempo di una contrazione dei propri redditi e poi agire in giudizio.
Questo principio non teneva conto che nella pratica, soprattutto per i lavoratori autonomi e professionisti, la prova della contrazione del reddito la si poteva fornire solo a distanza di molto tempo dal verificarsi della perdita economica dovuta alla crisi.
Certo è che colui che non ha la garanzia del posto fisso, e ha subito una importante contrazione del proprio reddito ovvero addirittura una completa interruzione di redditi non può attendere mesi o anni prima di essere autorizzato appunto a diminuire l’importo dell’assegno di mantenimento.
La scorsa estate la giurisprudenza di merito – il Tribunale di Monza (Trib. Monza Sez. IV n. 908 del 14.7.2020) e iTribunale di Terni (ordinanza presidenziale 16.7.2020) – si è fatta portatrice di questo bisogno con due dirsi provvedimenti che nel stabilire il mantenimento per i figli oltre ad altri elementi in fatto, hanno tenuto conto anche della circostanza che il padre libero professionista, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, avesse subito una drastica contrazione dei propri redditi.
La vicenda di Terni: “Nel giudizio di divorzio una moglie aveva chiesto al Tribunale l’aumento (da euro 350 a 400 mensili) dell’assegno di mantenimento per i figli a carico del marito, alla luce dei maggiori costi derivanti dalla necessità di essere aiutata nell’accompagnare i figli a scuola, non essendo supportata dall’ex marito nello svolgimento di tale attività. Il marito, parte resistente nel giudizio, avanzava richiesta di riduzione dell’assegno (da euro 350 a 150), dovendo sostenere i costi derivanti dal canone locazione della casa in cui si era trasferito a seguito dell’assegnazione alla moglie della casa familiare e avendo subito un’operazione che lo aveva costretto ad interrompere l’attività di libero professionista. Inoltre, egli allegava le difficoltà economiche generate dalla pandemia, in conseguenza della quale si è verificata un’interruzione dell’attività lavorative e una contrazione importante del reddito.
Il Tribunale, ritenuti documentati gli oneri sia per la spesa connessa al canone di locazione sia l’operazione chirurgica subita allegati dal marito, e preso atto che l’attività del padre consisteva nella consulenza a piccole aziende, che erano state quelle più colpite economicamente dalle conseguenze negative derivanti dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ha ritenuto verosimile che, quale libero professionista, avesse subito una contrazione reddituale diversamente dalla moglie lavoratrice dipendente presso una Pubblica Amministrazione, e in via provvisoria disponeva la riduzione ad euro 200 dell’assegno perequativo posto a carico del padre per il mantenimento dei figli, riservandosi nel proseguo del procedimento la possibilità di rideterminazione dell’assegno in caso di accertata ripresa dei livelli reddituali antecedenti del padre”.
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