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Collocamento dal papà se la madre vuole trasferirsi in un’altra città senza un motivo economico o relazionale

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara )

Il Tribunale di Monza con la Sentenza n.2667/2023 pubblicata il 23 novembre 2023 ha negato l’autorizzazione al trasferimento della madre con il figlio minore in una differente città per potersi ricongiungere al nuovo marito e ha stabilito che, in caso di trasferimento della madre, il minore verrà collocato dal padre.  

La vicenda, oggi in esame, trae origine dal ricorso presentato dalla madre per la modifica del decreto del Tribunale di Busto Arsizio pubblicato in data 2021, con il quale la stessa chiedeva, tra le altre domande, di essere autorizzata al trasferimento con il figlio minore in una differente città al fine di ricongiungersi a quello che era diventato nel 2022 il marito.

Il padre si costituiva nel procedimento ed evidenziava che negli accordi recepiti dal Tribunale di Busto Arsizio la madre del minore si era impegnata a non trasferirsi oltre i 15 km di distanza dalla casa familiare; che tale pattuizione era stata motivata dal fatto che ella intratteneva già relazione con l’attuale marito e lo stesso voleva evitare che il minore fosse portato a vivere in una differente città; che il minore pernottava con lui ben 16 notti al mese; che il trasferimento in una differente città avrebbe comportato uno stravolgimento delle abitudini di vita del bambino e l’interruzione dei rapporti con i nonni paterni e materni e, pertanto, chiedeva il rigetto delle domande materne e il collocamento prevalente del minore presso di sé.

Il Tribunale di Monza ha ritenuto che le domande della ricorrente non potessero trovare accoglimento per i seguenti mortivi.

Il Tribunale ha, in primo luogo, illustrato il quadro normativo nell’ambito del quale si colloca la vicenda, partendo dall’art. 2 della Costituzione e dall’art. 8 della CEDU, che si occupano di tutelare i diritti alla bigenitorialità e all’identità personale del minore. In particolare, l’identità personale viene garantita tramite la tutela del diritto al nome, alla nazionalità, alle relazioni familiari e alla parità di discendenza da entrambe le figure genitoriali.

Strumento di promozione della identità personale è inoltre la paritaria partecipazione di entrambi i genitori alle determinazioni educative che afferiscono il minore, anche in caso di disgregazione della coppia genitoriale.

La bigenitorialità, quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, costituisce dunque un diritto fondamentale del minore; le sue limitazioni si giustificano solo ove sussista una condizione di pregiudizio, a tutela del suo supremo Interesse.

L’identità personale si alimenta anche nella conservazione di stabili rapporti familiari: l’articolo 24, paragrafo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE prevede il diritto del minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo che ciò non sia in contrasto con un suo interesse superiore; la disposizione è espressamente informata dall’articolo 9 par. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, citata.

E dunque, il minore, anche ove i genitori non convivano, ha diritto ad intrattenere con entrambi contatti regolari e diretti, che consentano lo sviluppo di relazioni personali e la conservazione del legame con entrambi gli individui da cui egli è stato generato e che ne costituiscono il primo riferimento affettivo.

Anche nella giurisprudenza della CGUE, una misura che impedisca al minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i suoi due genitori potrebbe essere giustificata soltanto da un altro interesse del minore di importanza tale da comportarne il prevalere sull’interesse sotteso al citato diritto fondamentale.

Fermo il limite del supremo interesse del minore, la bigenitorialità costituisce anche espressione di un diritto fondamentale del genitore, sia in relazione alla tutela dello stesso come individuo, sia in relazione alla uguaglianza nella coppia genitoriale, ex articoli 2 e 3 della Costituzione.

Anche nella giurisprudenza della CEDU, il godimento da parte del genitore e del figlio della reciproca compagnia è elemento fondamentale della vita familiare, direttamente discendente dall’articolo 8 della convenzione; tale diritto può essere limitato soltanto dall’interesse superiore del minore.

Nel caso di specie, le parti, al termine della loro relazione avevano congiuntamente regolamentato i rapporti afferenti con accordo recepito dal Tribunale di Busto Arsizio con decreto del 2021.

La regolamentazione stabilita dalle parti prevedeva un ampio diritto di visita paterno tale per cui il minore, di fatto, era collocato in via prevalente presso il padre. 

Il padre, inoltre, aveva eccepito che la relazione della madre con l’attuale marito era iniziata prima della cessazione della convivenza tra le parti, ed era, in ogni caso, in essere al momento del deposito del ricorso congiunto e la clausola di rimanere entro un raggio di 15 km dall’abitazione paterna era stata inserita proprio per scongiurare l’eventualità che si trasferisse presso il nuovo compagno portando con sé il minore.

Oggi la ricorrente chiede autorizzazione al trasferimento allegando quale unica sopravvenienza le nozze contratte con l’allora compagno, non vi sono motivazioni economiche né relazionali alla base dell’eventuale trasferimento.

L’eventuale trasferimento, pertanto, costituisce una libera scelta, e non una necessità. 

Alla luce delle suddette motivazioni il Tribunale ritiene che l’eventuale autorizzazione al trasferimento costituirebbe grave lesione del diritto alla bigenitorialità del minore.

Rammenta invero il Collegio che in questa materia il focus deve essere posto sui minori e sui loro bisogni, prima di quelli degli adulti.

Allo stato, il minore gode paritariamente della presenza di entrambi i genitori, e trascorre con loro tempi sostanzialmente simili.

Dalla memoria del curatore speciale emerge che il padre del minore non può trasferirsi in Brianza in quanto la sua attività lavorativa (commercialista) risentirebbe della perdita di clientela; egli ha poi un altro figlio che pernotta presso di lui a fine settimana alternati.

Il trasferimento con la madre soddisferebbe le esigenze della stessa ma sacrificherebbe quelle del minore costretto a lunghe, faticose, continue trasferte tra le due città al termine delle lezioni scolastiche, senza possibilità di coltivare nei fine settimana relazioni amicali sul nuovo territorio di residenza e con drastica compromissione del rapporto con il padre con cui ad oggi vive per ben 16 giorni al mese.

Gli impegni legittimamente assunti dalla ricorrente verso il marito non sono più rilevanti di quelli che ella ha nei confronti del figlio, e del diritto del minore ad avere un’organizzazione di vita regolare e a conservare ampi e significativi rapporti anche con il padre.

Osserva, peraltro, il Tribunale che le legittime esigenze familiari della ricorrente non sono meno meritevoli di tutela nemmeno del diritto alla bigenitorialità del padre del minore, che si troverebbe a subire le altrui scelte di vita, limitando radicalmente ed incolpevolmente il proprio rapporto con un figlio, che ama e di cui si prende cura nella quotidianità.

Alla luce di tutto quanto sopra, il Tribunale di Monza non ha autorizzato il trasferimento e ha, quindi, confermato il contenuto del decreto 2021 del Tribunale di Busto Arsizio.

Ove la ricorrente decidesse comunque di trasferirsi per raggiungere il marito, il minore verrà collocato anagraficamente presso il padre e la madre potrà vederlo e tenerlo con sé con le modalità indicate, anche eventualmente appoggiandosi alla propria famiglia di origine, al fine di garantire comunque ampia frequentazione tra la madre ed il minore.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.