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Sì al mantenimento anche se non c’è stata convivenza fra i coniugi

(a cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

“Tra le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, l’art. 156 cc non pone l’instaurazione di un’effettiva convivenza fra i coniugi, potendo la mancata convivenza trovare ragione nelle più diverse situazioni o esigenze e dovendo comunque essere intesa, in difetto di elementi che dimostrino il contrario, come espressione di una scelta della coppia, di per sé non escludente la comunione spirituale e materiale, dalla quale non possono farsi derivare effetti penalizzanti per uno dei coniugi ed alla quale comunque non può attribuirsi efficacia estintiva dei diritti e doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio”.

Quanto sopra è il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nella recentissima ordinanza n. 13450 del 18 maggio 2021.

L’articolo 156 cc disciplina i diritti e gli obblighi di natura patrimoniale che scaturiscono in capo ai coniugi al momento della separazione, stabilendo che al coniuge a cui non viene addebitata la separazione, e che non ha redditi propri sufficienti per conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, spetta il diritto a ricevere dall’altro coniuge quanto necessario per il proprio mantenimento. Come evidenziato dalla Suprema Corte nulla viene detto in merito alla necessaria convivenza della coppia di coniugi al fine di far sorgere in capo ad essi i suddetti diritti e doveri di natura patrimoniale.

Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione vedeva un uomo ricorrere in Cassazione a seguito della conferma in appello della sentenza di primo grado che aveva pronunciato la separazione dei coniugi, senza addebito, ponendo a carico del marito l’obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile a titolo di mantenimento di quest’ultima. Tra i vari motivi di impugnazione l’uomo ricorreva avanti la Suprema Corte lamentando la violazione dell’articolo 156 cc in quanto a parere suo la Corte territoriale aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposi necessari per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie pur avendo constatato che tra i coniugi non si era mai instaurata una effettiva convivenza e che ciascuno aveva sostanzialmente contribuito a vivere e a mantenersi con le proprie risorse economiche, senza pertanto la sussistenza di un parametro di riferimento circa il tenore di vita familiare a cui fare riferimento.

Nonostante le argomentazioni gli Ermellini dichiaravano i motivi di ricorso presentato dal marito, compreso quello sopra esposto, inammissibili. In riferimento infatti alla violazione dell’articolo 156 cc la Corte di Cassazione ha evidenziato come le modalità di svolgimento della vita coniugale seppur caratterizzata dal mantenimento della residenza di ciascun coniuge in un luogo diverso, si erano protratte per oltre quattordici anni e tra le parti si era costituito a tutti gli effetti il vincolo matrimoniale con la conseguente permanenza del dovere di assistenza familiare e dei diritti e doveri patrimoniali in sede di separazione.

La Corte di Cassazione ha pertanto confermato un principio di diritto, già affermato precedentemente in altre decisioni, secondo il quale la mancata convivenza dei coniugi, in assenza di elementi contrari, deve essere intesa come espressione di scelta di vita della coppia, dalla quale non possono derivare effetti penalizzanti per uno dei coniugi ed alla quale in ogni caso non può attribuirsi efficacia estintiva dei diritti e dei doveri di natura patrimoniale scaturenti dal matrimonio.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.