fbpx

Blog

Home  /  DIRITTO DI FAMIGLIA   /  Si può impedire o limitare il compagno o la compagna dell’ex nella frequentazione dei figli?

Si può impedire o limitare il compagno o la compagna dell’ex nella frequentazione dei figli?

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

In merito alle frequentazioni dei figli minori con il compagno o la compagna dell’ex coniuge, interviene ancora una volta la Corte di Cassazione confermando il potere dei giudici della separazione di regolare o impedire tale frequentazioni se di pregiudizio ai minori (ordinanza n. 2001 del 23 gennaio 2023).
Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la legittimità di quanto deciso dalla Corte d’Appello di Torino a tutela di due adolescenti i cui genitori dopo la separazione avevano presentato loro troppo presto i nuovi compagni: limitata la compagna del padre prevedendo incontri un solo pomeriggio a settimana alla presenza del padre, e limitato il compagno della madre che, nei giorni in cui i minori restano a casa con la madre, non potrà occupare in tutto o in parte né frequentare tale abitazione.
Alla base di tale decisione, vi era il disagio che i due adolescenti avevano iniziato a manifestare a seguito della obbligata frequentazione dei nuovi compagni dei genitori, disagio accertato sia dalla CTU psicologica disposta dai Giudici in primo grado sia dalla relazione dei servizi Sociali di Torino incaricati dal Tribunale di monitorare la situazione dei ragazzi, depositata nel corso del giudizio d’Appello.
Nel corso del primo grado, in realtà, il disagio dei ragazzi era emerso unicamente in relazione alla compagna del padre: la CTU rilevava come il padre coinvolgesse spesso i figli nelle dinamiche conflittuali degli adulti e la sua compagna fosse “capace di ingenti strumentalizzazioni agite nei confronti dei minori” e tendesse a sostituirsi al ruolo materno che non esitava anche a denigrare.
Per tale motivo il Tribunale, fermo l’affido condiviso, aveva disposto un sostegno psicologico per i minori e che la compagna del padre vedesse i bambini un solo pomeriggio a settimana senza pernottamento e solo alla presenza del padre.
Inoltre, a tutela della situazione, i Servizi Sociali di Torino venivano incaricati di monitorare la situazione familiare.
Nulla veniva, però, disposto in merito all’ ”amico” della madre, nonostante questi fosse l’ex marito della compagna del padre dei minori e l’uomo fosse stato rinviato a giudizio per il reato di maltrattamenti in famiglia!

A fronte di una presenza sempre più invadente di tale uomo nella vita dei ragazzi, il padre dei minori ricorreva in Appello chiedendo da una parte che fosse inibito all’uomo non solo il soggiornare in pianta stabile nella casa familiare ma anche la sola frequentazione di tale luogo in presenza dei minori, e dall’altra che fosse invece consentito alla propria compagna la liberalizzazione delle visite ai minori.
Grazie al monitoraggio dei Servizi Sociali emergeva anche la problematica in merito al compagno della madre, che nelle more del procedimento di Appello si era di fatto trasferito a casa con loro: i due adolescenti, infatti, avevano manifestato agli operatori l’esigenza di poter stare “tranquilli” a casa, da soli con la loro mamma.
A fronte di tale situazione di disagio dei ragazzi, confermata anche dai loro terapeuti, la Corte d’Appello di Torino confermava la limitazione della compagna del padre e “invitava” la madre “a non ospitare e a non frequentare il compagno e a non consentirgli di occupare in tutto o in parte alcuna stanza dell’abitazione familiare nei periodi in cui i minori non sono presso il padre”.
Ma l’uomo non si dava per vinto e ricorreva in Cassazione.
Come anticipato, però, gli Ermellini (con l’ordinanza in commento) respingevano il ricorso ribandendo che il principale compito del Giudice della separazione è la tutela dei minori in tutti gli ambiti, e dunque anche in relazione alle famiglie allargate.
E’ indubbio che tale pronuncia farà discutere, poiché non esiste una norma che stabilisca che cosa fare in merito ai rapporti con i nuovi partners.
Il codice civile si limita ad affermare che il giudice ha potere di emettere i provvedimenti relativi ai figli con esclusiva relazione all’interesse morale e materiale degli stessi, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ognuno dei genitori e adottando ogni altro provvedimento a tutela dei figli minorenni.
La Suprema Corte di Cassazione, già nel 2020 aveva ricordato che, nonostante si debba riconoscere all’autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio minore, è necessario un rigoroso controllo sulle restrizioni supplementari, vale a dire, quelle che apporta il diritto di visita dei genitori, per non rischiare di mettere fine alle relazioni familiari tra un figlio piccolo e uno dei genitori (Cass., ord. n. 28883/2020).
La Suprema Corte vuole, infatti, impedire che, con accordi e disposizioni, possa essere intaccato il principio della bigenitorialità.

In passato, un’altra sentenza della stessa Corte, è stata molto più esplicita, stabilendo che il diritto di visita che spetta al genitore non collocatario non può essere ostacolato dal divieto di trascorrere il tempo con i figli in presenza dell’attuale compagna (Cass., sent. n. 283/2009).
Anche il Tribunale di Milano, sez. IX civ. con ordinanza 23 marzo 2013, aveva ribadito che “il genitore separato ha diritto di coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale, sempre che non vi sia un pregiudizio per il minore, ed adottando le cautele richieste dal caso. Potrebbe infatti configurarsi un’ipotesi di lesione del diritto di visita con pernottamento nell’ipotesi in cui si vietasse al convivente del genitore non collocatario di frequentare il figlio del proprio partner”.
Nell’ordinanza del Tribunale di Milano si legge che: “la migliore letteratura psicologica sul punto ritiene che il graduale inserimento dei nuovi compagni, nella vita dei figli di genitori separati, corrisponda al loro benessere, dove madre e padre abbiano cura e premura di far comprendere alla prole che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali”.
Questo, perché, non possono essere certamente “tutelati” sentimenti di gelosia verso il partner dell’ex ma eventuali situazioni di pregiudizio dei minori devono, invece, trovare “voce”! Ovviamente il Giudice, per arrivare ad una pronuncia di esclusione dei rapporti con il nuovo compagno, dovrà disporre una profonda analisi del caso di specie, all’esito della quale si possa, con certezza e oltre ogni ragionevole dubbio, ritenere che dalla frequentazione col nuovo partner possa derivare un pregiudizio per il benessere psico-fisico
dei figli (Cass. n. 11448 del 10.05.2017).
Devono, infatti, sussistere motivazioni concrete e comprovate, non bastando che la separazione sia intervenuta “per addebito” e che il nuovo partner sia proprio colui col quale è avvenuto il tradimento dell’ex.

Author Profile

Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

Author Profile

È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).