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Regolamento europeo

Dal 1º agosto 2022: nuovo Regolamento europeo sulla famiglia

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

Da oggi 1 agosto 2022 verrà applicato anche in Italia il nuovo Regolamento europeo sulla famiglia –  il Reg. UE 2019/1111 anche detto Bruxelles II-ter  – che sostituirà il Reg. CE 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale dei minori, adottato dal Consiglio d’Europa con l’intento di rendere ancora più efficace la tutela dei minori coinvolti in liti transfrontaliere fra genitori, prevedendo tempi più ristretti per le procedure e il riconoscimento in tutti i Paesi UE degli accordi di negoziazione assistita conclusi ai sensi degli artt. 6 e 12 Legge 162/2014.

L’entrata in vigore di tale Regolamento era tanto attesa poiché dato il crescente numero di famiglie internazionali, attualmente stimato a 16 milioni, le controversie transfrontaliere nell’UE in materia di diritto di famiglia sono molto aumentate negli ultimi cinque anni: ogni anno nell’UE si registrano circa 140 000 divorzi internazionali e 1 800 casi di sottrazione di minori da parte di un genitore.

Ma vediamo nello specifico il Regolamento, iniziando a chiarire che le materie alle quali si applica sono relative a:

•          divorzio;

•          separazione personale;

•          annullamento del matrimonio;

•          responsabilità genitoriale (attribuzione, esercizio, delega, revoca totale o parziale), in particolare:

•          il diritto di affidamento e il diritto di visita;

•          la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;

•          minori in affidamento presso una famiglia o un istituto;

•          protezione patrimoniale del minore, con espressa esclusione dei procedimenti aventi ad oggetto le obbligazioni alimentari.

La portata innovativa del Regolamento è soprattutto in relazione ai minori, la cui tutela è assicurata con la previsione di termini perentori per la risoluzione dei procedimenti di sottrazione da parte di un genitore,  con il riconoscimento del diritto ad esprimere la loro opinione in modo effettivo e concreto ogni volta che un Giudice è chiamato a prendere decisioni che li riguardano e con la previsione per i genitori di concordare per iscritto di attribuire la giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale ai giudici di uno Stato membro con cui il minore abbia un “legame sostanziale”.

Circa il diritto di ascolto, viene specificato che i minori in grado di discernimento avranno la possibilità di essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, sia in materia di responsabilità genitoriale sia nei casi di sottrazione internazionale – art. 21 – come stabilito dall’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché, per l’Italia e per 14 altri Stati membri dell’Unione, dalla Convenzione del Consiglio d’Europa del 1996 sull’esercizio dei diritti del minore.

La determinazione delle modalità e dei soggetti incaricati dell’ascolto del minore  rimarrà comunque di competenza del diritto nazionale. L’audizione, infatti, dovrà avvenire “conformemente al diritto e alle procedure nazionali” ed il minore potrà essere sentito “direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato”. L’ascolto è, in ogni caso, sempre subordinato alla valutazione da parte degli Stati della sua corrispondenza al superiore interesse del minore e delle circostanze del singolo caso concreto.

La mancata concessione al minore della possibilità di essere ascoltato potrà costituire motivo per il rifiuto di riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale, se non dipenda da motivi di urgenza ovvero nei casi in cui il provvedimento abbia unicamente ad oggetto i beni del minore (art. 39 n. 2).

In merito alle procedure per il ritorno del minore, altra materia nella quale il Regolamento ha introdotto novità molto importanti, sono stati previsti termini stringenti in caso di sottrazione: i termini applicabili alle diverse fasi della procedura di ritorno del minore saranno limitati a un massimo di 6 settimane in primo grado e 6 settimane in ogni grado di impugnazione. Inoltre, l’Autorità Centrale dovrà trattare la domanda di rimpatrio del minore nel termine di 5 giorni, dando comunicazione di avvenuta ricezione.

Ma ancora, sempre nell’ottica di maggior tutela dei minori, viene confermato il principio secondo cui, al fine di assicurare l’effettiva salvaguardia dell’interesse del minore, la competenza deve essere determinata sulla base del criterio di prossimità. Il nuovo regolamento, in primo luogo, introduce un ampliamento nella possibilità di scelta del foro. Infatti, “le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale” (art. 10 b) possono convenire, in forma scritta, di attribuire giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale ai giudici di uno Stato membro con cui il minore abbia un “legame sostanziale”.

Infine, a completezza del quadro normativo, segnalo che il nuovo Regolamento promuove la mediazione; elimina la necessità di una procedura intermediaria («exequatur») per le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, risparmiando tempo e spese agli individui; facilita la circolazione delle decisioni, degli atti pubblici e di taluni accordi all’interno dell’UE stabilendo disposizioni relative alla loro esecuzione in altri Stati membri.

Considerato il numero crescente di Stati membri che consentono la conclusione di accordi extragiudiziali in materia di separazione personale e divorzio o in materia di responsabilità genitoriale, le nuove norme facilitano la circolazione degli accordi di negoziazione assistita.

In forza dell’art. 65 del nuovo Regolamento, infatti, gli accordi in materia di separazione personale e divorzio aventi effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine sono riconosciuti negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Il Reg. UE  2019/1111, al fine di “ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri riguardanti i minori” (secondo quanto contemplato dal considerando n. 58) non richiede più una dichiarazione di esecutività per ogni provvedimento in materia di responsabilità genitoriale, diritto di visita o ritorno del minore, purché esecutive nello Stato di origine.

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