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Chi decide l’educazione religiosa del figlio in presenza di una situazione di conflitto fra i coniugi?

“Guerra di religione” fra madre e padre: a chi tocca decidere nel caso in cui ci sia scontro sull’educazione religiosa del figlio?

La battaglia legale fra ex coniugi non si ferma all’entità del mantenimento, ma si arriva a litigare anche per l’educazione religiosa da impartire ai figli.

Il caso: padre cattolico, madre testimone di Geova: necessario l’intervento del Giudice, che dovrà ascoltare il ragazzo per valutare quale è la soluzione migliore, quella cioè che gli eviti ripercussioni psico-fisiche negative.

In merito alla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza 21916/2019 secondo cui il giudice non può vietare al genitore di avviare il figlio a un’altra religione anche se non ha il consenso da parte dell’ex, anche se il bambino sia stato già battezzato: il solo fatto che l’appartenere a un diverso credo rispetto a quello “popolare” – orientato verso il cattolicesimo – potrebbe avere come conseguenza delle difficoltà di inserimento nel tessuto sociale in Italia, non basta a giustificare il divieto alla conversione.

La decisione: “In presenza di una situazione di conflitto fra i due genitori che intendano entrambi trasmettere la propria educazione religiosa e non siano in grado di rendere compatibile il diverso apporto educativo derivante dall’adesione a un diverso credo, la possibilità da parte del giudice di adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi dei genitori è strettamente connessa e può dipendere esclusivamente dall’accertamento in concreto di conseguenze pregiudizievoli per il figlio, che ne compromettano la salute psico-fisica e lo sviluppo, e tale accertamento non può che basarsi sull’osservazione e sull’ascolto del minore, in quanto solo attraverso di esse tale accertamento può essere compiuto”.

La scelta della religione per i minorenni deve seguire le inclinazioni dei figli ed il loro bene ed è solo osservando questi ultimi e ascoltandoli – cosa che può fare solo il giudice – che è possibile comprendere se si pone effettivamente per lui un pregiudizio. Se così dovesse essere si potrebbe allora imporre il divieto di abbracciare la diversa fede. L’obiettivo sarà sempre quello di evitare conseguenze pregiudizievoli per la salute psico-fisica dei figli.

La possibilità da parte del giudice di adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori in tema di libertà religiosa e di esercizio del ruolo educativo può dipendere solo dall’accertamento, caso per caso, di conseguenze pregiudizievoli per il figlio che ne compromettano la salute psico-fisica e lo sviluppo .

Tale accertamento non può che basarsi sull’osservazione e sull’ascolto del minore, in quanto solo così tale accertamento può essere compiuto.

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