Casa familiare e crisi coniugale: quando il cambio delle serrature diventa spoglio.
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
L’allontanamento di un coniuge dalla casa familiare, quando sia collegato alla crisi coniugale e non risulti accompagnato da una chiara volontà di abbandonare definitivamente l’immobile, non determina automaticamente la perdita del possesso o della detenzione qualificata. La successiva sostituzione delle serrature dell’abitazione e dei box, senza consegna delle nuove chiavi al coniuge comproprietario, può integrare uno spoglio possessorio, anche in assenza di violenza fisica, perché impedisce il ripristino dell’accesso e manifesta la volontà di escludere l’altro dal godimento del bene.
Quanto sopra è stato deciso dal Tribunale di Nola con ordinanza ex art. 703 c.p.c. il 30 settembre 2026.
Nel caso concreto, il marito si era allontanato dalla casa coniugale nell’ottobre 2024, trasferendosi presso i propri genitori. Nel marzo 2025 anche la figlia aveva lasciato l’abitazione per andare a vivere con il padre. Nelle more del procedimento per separazione, la moglie aveva sostituito la serratura dell’abitazione coniugale e aveva apposto lucchetti o comunque impedito l’accesso ai due box auto. Secondo il marito, in questo modo egli era stato escluso dall’abitazione e dai garage, nei quali si trovavano ancora beni personali e strumenti di lavoro. Anche la figlia sosteneva di non poter più accedere all’immobile per recuperare i propri effetti personali. La figlia chiedeva anche la restituzione di una Fiat 500 a lei intestata, rimasta nella disponibilità della madre. La madresosteneva, invece, che il marito avesse abbandonato volontariamente la casa e che la sostituzione delle serrature fosse stata eseguita per ragioni di sicurezza. Quanto all’autovettura, affermava che essa fosse stata utilizzata con il consenso della figlia.
Padre e figlia, quindi, proponevano azione di reintegrazione nel possesso ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c.
Il Tribunale accoglieva il ricorso ordinando alla resistente di reintegrare il ricorrente nel possesso della casa coniugale e dei due box, mediante consegna delle chiavi di tutti gli accessi, ordinando anche la restituzione alla figlia della Fiat 500.
Il punto centrale dell’ordinanza è la distinzione tra allontanamento materiale dalla casa e rinuncia al possesso.
Il marito si era effettivamente trasferito altrove, ma il Tribunale ha ritenuto che ciò fosse avvenuto nel contesto di una crisi coniugale e non con l’intenzione inequivoca di rinunciare definitivamente alla casa e ai box. Il possesso, infatti, non richiede necessariamente una presenza fisica continua. Può conservarsi anche quando il rapporto materiale con il bene è momentaneamente interrotto, purché il soggetto mantenga la possibilità di ripristinarlo e non abbia manifestato in modo chiaro la volontà di abbandonare il bene.
La sostituzione delle serrature ha avuto, nella motivazione, un ruolo determinante avendo il giudice ritenuto pacifico che la resistente avesse modificato le chiavi dell’abitazione e chiuso i garage, senza restituire ai ricorrenti la possibilità di accesso.
Questa condotta è stata considerata incompatibile con il precedente compossesso. Il fatto che la resistente fosse comproprietaria o utilizzatrice dell’immobile non le consentiva, secondo il Tribunale, di trasformare unilateralmente il godimento comune in godimento esclusivo, in assenza di un provvedimento giudiziale che disciplinasse l’uso della casa.
La ragione addotta dalla resistente, ossia la necessità di proteggere l’immobile da possibili furti, non è stata ritenuta sufficiente. Se il cambio della serratura fosse stato diretto soltanto a proteggere la casa da estranei, sarebbe stato ragionevole consegnare le nuove chiavi anche agli altri componenti della famiglia che conservavano un rapporto con il bene. Il mancato rilascio delle chiavi è stato quindi letto come un indice della volontà di escludere i ricorrenti.
Si aggiunga che per ottenere la reintegrazione nel possesso non basta dimostrare che una serratura sia stata cambiata, occorre anche che la condotta sia stata posta in essere con la consapevolezza di privare l’altro della precedente disponibilità del bene (cd animus spoliandi).
Nel caso esaminato, l’animus spoliandi è stato ricavato da una serie di circostanze convergenti: la conflittualità familiare, l’assenza di un provvedimento di assegnazione, la comproprietà dell’immobile, il mancato rilascio delle nuove chiavi e la successiva esclusione dei ricorrenti.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.





