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Riconoscimento del figlio: negato se il padre ha una condotta violenta o prevaricatrice

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

Al fine di tutelare l’interesse del minore, in ambito di riconoscimento, il giudice chiamato a decidere deve dare la giusta importanza all’abituale condotta violenta e prevaricatrice del padre biologico nei confronti della madre e dei suoi familiari, frutto di un modello culturale di rapporti di genere.

Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia n. 18600/2021 del 30 giugno 2021.

Preliminarmente all’analisi della pronuncia della Suprema Corte è necessario evidenziare che secondo il disposto dell’articolo 250 cc il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. Può infatti accadere che un figlio venga riconosciuto prima da un genitore e solo in un secondo momento dall’altro. In tali ipotesi il legislatore ha sancito che il riconoscimento del minore che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento. In tal caso quindi, al genitore che intende comunque procedere con il riconoscimento a seguito del rifiuto del primo genitore non resta altra possibilità che ricorrere in giudizio, ove verrà valutato il supremo interesse del minore.

La vicenda processuale sottoposta poi alla Suprema Corte, ha avuto inizio con una sentenza della Corte d’Appello di Venezia che confermava la sentenza di primo grado con la quale un padre veniva autorizzato a procedere al riconoscimento della figlia, in quanto i gravi motivi ostativi al riconoscimento addotti dalla madre, che aveva negato il proprio consenso, erano stanti ritenuti insussistenti. Secondo la Corte d’Appello infatti – nonostante la madre della minore avesse evidenziato come il padre biologico della figlia avesse cercato di farle interromperle la gravidanza, vivesse in condizioni precarie nonché avesse minacciato di portare la minore nel proprio paese d’origine per farla crescere dalla nonna paterna secondo i principi della religione musulmana – non sussisteva “il rischio di un pregiudizio concreto e attuale per la minore, per le ragioni espresse dalla madre, trattandosi al più di situazione che interessano la madre e non la minore”. Neppure la minaccia della sottrazione della bambina era, secondo la Corte d’Appello, rilevante ai fine del riconoscimento in quanto l’azione di riconoscimento “valeva a costituire il rapporto di filiazione ma non incideva sulla questioni di affidamento, mantenimento, istruzione ed educazione della figlia”.

La madre della minore, stante la motivazione contraddittoria e l’omesso esame della condotta minacciosa e violenta perpetrata dal padre sia contro i familiari sia contro la figlia, proponeva ricorso per Cassazione. Il Procuratore Generale chiedeva l’accoglimento del ricorso della madre, rilevando la mancata indicazione da parte della Corte Territoriale circa le ragioni per le quali il secondo riconoscimento era stato ritenuto rispondente, in concreto, al migliore interesse della minore.

La Suprema Corte accogliendo il ricorso della madre, ha rilevato come il più recente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, abbia abbandonato il principio secondo cui il riconoscimento costituisce sempre un interesse per il figlio. Secondo gli Ermellini infatti, il giudice di merito nei procedimenti di riconoscimento deve procedere ad una valutazione concreta e non astratta dell’interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, in particolare agli effetti che avrà il provvedimento sul suo sviluppo psicologico, affettivo, educativo e sociale. La Suprema Corte ha infatti evidenziato come il quadro normativo attuale impone un bilanciamento tra l’esigenza di affermare la verità biologica con l’interesse alla stabilità dei rapporti familiare “nell’ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all’identità non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno di una famiglia”. In conclusione quindi, il diritto del genitore a riconoscere il proprio figlio può essere sacrificato qualora si sia in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore. Considerato tutto quanto sopra, la contraddittoria motivazione nonché che la Corte d’Appello di Venezia non aveva esaminato la condotta violenta e prevaricatrice del padre che invece doveva essere posta in evidenza nell’operazione di bilanciamento in sede di valutazione dell’interesse del minore al riconoscimento, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla madre della minore e cassato la sentenza impugnata ordinando il rinvio alla Corte Territoriale

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.