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Basta l’iscrizione a siti di incontri per vedersi addebitare la separazione

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

Uno dei motivi per il quale un coniuge decide di avviare un procedimento giudiziario, è quello di vedere attribuire l’addebito della separazione all’altro.

Solo nei procedimenti di separazione contenziosa, infatti, qualora ricorrano i presupposti e ve ne sia la domanda il Tribunale dichiara l’addebito della separazione in capo ad uno dei due coniugi. Presupposto per la dichiarazione di addebito della separazione, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza, è costituito dal fatto che l’irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza.

Il coniuge che chiede al giudice l’addebito della separazione all’altro deve dar prova del fatto che la condotta posta in essere dall’altro coniuge è stata la causa dell’impossibile prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, dare prova dell’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto l’accertata violazione dei doveri matrimoniali.

Recentemente il Tribunale di Bergamo si è trovato a decidere in merito alla richiesta di addebito di una separazione ad un marito che, pur non avendo avuto relazioni sessuali extraconiugali, era iscritto a diversi siti di incontri e – a dire della moglie – avrebbe intrattenuto conversazioni con “donne alla ricerca di compagnia”.

Vediamo più nel particolare il caso in esame e le conclusioni a cui è addivenuto il Tribunale.

Dopo anni di umiliazioni e aggressioni verbali, una donna decideva di depositare un ricorso per la separazione  chiedendo l’addebito al marito asserendo che la convivenza e la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta insostenibile per esclusivo fatto e colpa del coniuge. Da qualche tempo, infatti, il marito aveva iniziato ad assumere atteggiamenti aggressivi e autoritari, a svuotare il conto comune senza apparenti motivi, a chiedere prestiti senza condividere la decisione con lei;  e infine da ultimo la donna riferiva di aver scoperto che il marito aveva iniziato a frequentare un sito di incontri ove scambiava conversazioni con donne alla ricerca di compagnia. A sostegno di tale accusa, la donna depositava mail di iscrizione dell’uomo al sito “Avventurepersposati” e “Mydates” nonché diverse mail ricevute dall’uomo da tali siti.

Costituendosi l’uomo, pur aderendo alla domanda di separazione, negava di essersi mai iscritto ad alcun sito di incontri e men che meno di aver chattato con altre donne e chiedeva il rigetto della domanda di addebito affermando che negli ultimi anni il rapporto con la donna aveva iniziato ad incrinarsi per via del venir meno del reciproco sentimento e sostegno economico e personale.

Dopo un’accurata e complessa fase di istruttoria il Collegio, chiamato ad esprimersi sulla situazione, evidenziava che in tema di addebito della separazione è sempre necessario accertare se la violazione dei doveri coniugali abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Con specifico riferimento all’obbligo di fedeltà coniugale, il Tribunale ricordava come, anche la relazione del coniuge con estranei rende addebitabile la separazione quando dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, anche se non si sostanzi in un vero e proprio adulterio comportando comunque un’offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. Sulla base di tali principi, la giurisprudenza ha più volte infatti affermato che la violazione dell’obbligo di fedeltà può assumere rilievo in assenza della prova specifica di una relazione sessuale extraconiugale, essendo sufficiente l’esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, ferendo la sensibilità e la dignità di colui o colei che subisce gli effetti di quei comportamenti e che, pertanto, integra una violazione dell’obbligo di fedeltà anche il comportamento del coniuge che ricerca relazioni extraconiugali tramite internet, trattandosi di fatto oggettivamente idoneo a compromettere la fiducia e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione.

Nel caso in esame, affermava il Collegio, anche se dalla documentazione versata in atti
non vi era prova che, l’uomo si fosse scambiato dei messaggi con altre persone
iscritte agli stessi siti internet, la moglie aveva documentalmente provato che il marito si era iscritto utilizzando il proprio nome e il proprio indirizzo di posta elettronica, facendo così presumere che l’uomo avesse cercato relazioni e incontri extra-coniugali, fatto, questo, che appariva al Collegio di per sé idoneo e sufficiente a minare irrimediabilmente la fiducia che la moglie riponeva nel marito e, cosi, a determinare la definitiva rottura del rapporto coniugale.

Secondo il Tribunale, infatti, la scoperta dell’iscrizione del marito a siti internet finalizzati alla ricerca di relazioni e incontri extra-coniugali aveva minato in maniera irreversibile il rapporto con la moglie.

Visto quindi, quanto emerso nel corso del procedimento, affermato che la ricerca in internet di relazioni extraconiugali basta per ritenere provata la violazione del dovere di fedeltà ex art. 143 cc, il Tribunale dichiarava fondata la domanda di addebito promossa dalla moglie nei confronti del marito, per aver tradito la fiducia del coniuge sotto la sfera intima e sessuale per via dell’iscrizione ai siti internet destinati ad incontri extraconiugali e pertanto, sanciva l’addebito della separazione all’uomo.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.