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trasferimenti immobiliari

Linee guida AIAF per i trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione o divorzio nei tribunali lombardi

(A cura della Redazione)

E’ stata chiarita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 29 luglio 2021 n. 21761 l’ammissibilità, nell’ambito dei procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento di unione civile e modifica dei medesimi, nonché nei procedimenti ex art. 148 c.c., dei trasferimenti della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi.

Il ricorso dovrà contenere la volontà di procedere al trasferimento del bene e la relativa accettazione nonché i seguenti dati:


1. il codice fiscale e residenza anagrafica;
2. l’indicazione del regime patrimoniale dei coniugi;
3. i dati dell’atto di provenienza dell’immobile, con indicazione del notaio, della data dell’atto e degli estremi di registrazione;
4. se la provenienza fosse per successione, dovrà preventivamente essere curata la trascrizione tacita di eredità;
5. la corretta identificazione dell’immobile con la specificazione di foglio, mappale e subalterno con l’indicazione di almeno tre confini e l’indicazione della rendita catastale;
6. la specificazione che la vendita è eseguita a corpo, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria e che comprende tutti i diritti, accessori, servitù attive e passive, pertinenze e la quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi;
7. l’indicazione con i riferimenti di legge se l’immobile è ante 01.09.1967 e in caso affermativo indicare tutte le pratiche edilizie successive; se la costruzione fosse successiva, indicare le licenze edilizie e le successive pratiche;
8. verificare l’esistenza dell’abitabilità ed i relativi riferimenti; nel caso non sia presente o sia irreperibile, ottenere manleva dal coniuge cessionario;
9. la dichiarazione degli intestatari sulla regolarità urbanistica dell’immobile ceduto, sulla identificazione catastale e la verifica della corrispondenza tra le planimetrie depositate presso il catasto e la situazione reale dell’immobile;
10. la specificazione se l’immobile sia gravato o meno da ipoteca, se vi è un residuo mutuo e la
regolamentazione tra i coniugi del pagamento del mutuo residuo;
11. l’eventuale rinuncia all’iscrizione di ipoteca legale;
12. l’indicazione del valore del bene ceduto (importante ai fini fiscali);
13. la dichiarazione di esonero del Conservatore ipotecario da ogni responsabilità;
14. la dichiarazione circa la regolamentazione delle spese condominiali e dei benefici fiscali per spese
straordinarie già deliberate (che in mancanza di diverso accordo saranno a beneficio
dell’acquirente);
15. l’impegno dei difensori o loro incaricati a curare gli adempimenti relativi alla trascrizione dell’atto
ed alla voltura catastale;
16.l’atto dovrà essere firmato in ogni pagina del ricorso che, richiamato in omologa o in sentenza, formerà parte integrante del
trasferimento.
17. Qualora sia previsto un trasferimento a titolo oneroso sia indicato il prezzo di vendita e il numero
di assegno circolare o gli estremi del bonifico bancario.
18. La dichiarazione che il trasferimento immobiliare de quo è esente da ogni imposizione fiscale.
19. Quant’altro richiesto dalla normativa successivamente introdotta.

Contestualmente al ricorso introduttivo, oltre ai documenti richiesti per la separazione ed il divorzio, dovranno essere depositati i seguenti documenti:


1. visura ipocatastale del bene oggetto di attribuzione
2. “Attestazione energetica”, rilasciata da un tecnico (ingegnere, architetto o geometra) abilitato alla professione, salvo il caso di cessione della sola quota di comproprietà di un coniuge o di un unito civilmente;
3. copia dell’atto di provenienza dei diritti reali oggetto di trasferimento;
4.planimetria rilasciata dall’Agenzia del Territorio, che le parti dovranno sottoscrivere;
5. in caso di cessione di terreno, il certificato di destinazione urbanistica. Non è necessario produrre il certificato se il terreno è pertinenza di altro immobile ceduto ed ha superficie inferiore a mq. 5.000. Tale circostanza va comunque precisata nel ricorso.
6. eventuale “liberatoria” dell’Amministrazione del Condomino sulle spese condominiali.

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