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Morte del genitore biologico: Milano trascrive l’atto di nascita estero con il genitore intenzionale. Il bimbo tornerà ad avere un padre.

(A cura della Dottoressa Elisa Cazzaniga)

Il piccolo, giuridicamente orfano, tornerà ad avere un padre anche per l’ordinamento italiano. Con un’innovativa sentenza, il Tribunale Ordinario di Milano ha ordinato di trascrivere integralmente nei registri dello Stato Civile l’atto di nascita di un minore nato negli Stati Uniti da una coppia omoaffettiva, atto che recava la doppia paternità del minore, vale a dire sia il padre biologico sia il padre intenzionale.

La coppia di origini italiane, sposatasi a New York dove da anni risiedeva, aveva condiviso un progetto di genitorialità che tramite maternità surrogata aveva portato nel 2015 alla nascita in America di un figlio che, stante la nazionalità statunitense, era legalmente figlio di entrambi i genitori. Dopo l’entrata in vigore della L. 76 del 20 maggio 2016, la coppia tornava a vivere in Italia e il loro matrimonio veniva trascritto come unione civile; il bimbo invece, alla luce delle norme vigenti nel nostro ordinamento, veniva registrato all’anagrafe come figlio del solo genitore biologico. Nessun legame giuridico di filiazione sussisteva dunque, secondo lo Stato italiano, tra il minore ed il padre di intenzione.

Quando nel mese di agosto 2022 il genitore biologico veniva a mancare, il minore rimaneva giuridicamente orfano, e solo grazie all’intervento dei nonni il Giudice Tutelare poteva nominare almeno come “Tutore” il genitore intenzionale – che aveva sempre continuato a vivere e a crescere il piccolo – così da garantire la di lui tutela ed al contempo fornire una sorta di riconoscimento immediato del legame tra padre intenzionale ed figlio.

Assunto una legittima “posizione” giuridica, il padre intenzionale in qualità di Tutore adiva il Tribunale di Milano chiedendo che fosse rettificato l’atto di nascita del figlio sulla base del certificato di nascita statunitense, emesso in osservanza della legge vigente in California, recante la doppia paternità al fine di vedersi riconosciuta anche da un punto di vista giuridico la propria figura di padre e assicurare così un genitore al minore.

Nel sostenere le proprie motivazioni il ricorrente deduceva la severa lesione del diritto del minore alla propria identità personale e ad avere uno status corrispondente a quello di fatto realizzatosi all’estero con la formazione del relativo certificato di nascita attestante la doppia paternità.

Il ricorrente, richiamando la più recente giurisprudenza in materia, evidenziava che il Tribunale avrebbe dovuto valutare unicamente la non contrarietà del certificato di nascita estero con l’ordine pubblico e che tale contrarietà non sussisteva nel caso di specie. Veniva inoltre richiamata un’ordinanza del Tribunale di Milano in cui si affermava che la circostanza che non sia ammessa in Italia la c.d. gestazione per altri non può comportare un giudizio di contrarietà all’ordine pubblico dell’atto straniero poiché l’attuale divieto interno è frutto di una scelta del legislatore nazionale scevra da vincoli costituzionali. Inoltre, evidenziava il ricorrente che non era possibile sostenere che la contrarietà all’ordine pubblico derivasse dalla duplice paternità stante l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 19599/2016) che evidenzia che “l’omogenitorialità non può essere considerata contraria all’ordine pubblico, né in altro modo estranea al nostro ordinamento giuridico”. Infine, il ricorrente ribadiva che, la richiesta trascrizione dell’atto di nascita del minore sarebbe pienamente corrispondente con la protezione del suo superiore interesse a conservare lo status di figlio legittimamente acquisito all’estero nei confronti di entrambi i genitori, diritto strettamente connesso anche con quello alla vita privata e all’identità fisica, personale e sociale, diritto oggi più che mai leso con la morte dell’unico genitore riconosciuto come tale dall’ordinamento italiano.

Nel caso di specie, i giudici milanesi dapprima riepilogavano la chiara posizione della Corte Suprema in merito alla maternità surrogata alla luce, in particolare, della sentenza delle Sezioni Unite n. 38162/2022 (cliccando qui puoi trovare il nostro approfondimento su questa importante sentenza https://dinellalex.com/maternita-surrogata-le-sezioni-unite-bloccano-la-trascrizione-degli-atti-di-nascita-stranieri-ma-spianano-la-strada-alladozione-speciale/) ma poi accoglievano l’istanza di trascrizione dell’atto di nascita statunitense, vista l’impossibilità di procedere con l’adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44 comma 1 lett. d) L. 184/84.

Tale procedimento di adozione, che si instaura avanti il Tribunale per i Minorenni, presuppone infatti, il consenso del genitore biologico e “se il problema del rifiuto del consenso da parte del genitore biologico all’adozione da parte del genitore di intenzione potrà sempre essere valutato, anche nell’ottica di un’interpretazione costituzionalmente conforme (ad esempio il rifiuto non sarebbe certamente giustificato dalla crisi della coppia committente né potrebbe essere rimesso alla pura discrezionalità del genitore biologico), come pure sempre sarà valutabile nel relativo procedimento minorile la revoca (ad esempio successiva all’istaurazione del procedimento) del consenso, consentendosi al Giudice del merito di valutare l’interesse del minore a veder riconosciuta quella relazione, significativa e stabile già nei fatti istaurata tra il genitore intenzionale e il minore, differente è l’ipotesi in cui un consenso non po’ (più) essere espresso dal genitore ( biologico) perché deceduto.

Il Tribunale spiegava, inoltre, che il consenso/dissenso è un diritto personalissimo che non può trovare equipollenti né nel consenso degli eredi del genitore biologico defunto né può essere desunto dal solo “consenso” prestato in origine per il percorso procreativo di maternità surrogata.

Alla luce di tutte queste considerazioni quindi, vista nel caso di specie l’impossibilità di acquisire il consenso all’adozione da parte del genitore biologico, essendo questi deceduto, il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso proposto dal genitore intenzionale ed ordinava all’Ufficiale dello Stato Civile di trascrivere integralmente l’atto di nascita estero con l’indicazione del minore quale figlio del padre biologico deceduto e del padre intenzionale, dando così riconoscimento giuridico anche a questa seconda figura genitoriale parificata ora a quella biologica.

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