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Cognome ai figli

Illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il solo cognome del padre. Depositata  la Sentenza

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)

Come anticipato dal comunicato stampa del 27 aprile 2022, in data 31 maggio 2022, è stata depositata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 131, che ha dichiarato illegittime le norme che attribuiscono automaticamente ai figli il solo cognome del padre.

Nello specifico, per i Giudici della Corte Costituzionale l’automatica attribuzione del solo cognome paterno comporta una diseguaglianza fra i genitori.

Tale disuguaglianza comporta la contestuale violazione degli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della CEDU dell’art. 262 comma 1 c.c. “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto” e di conseguenza delle norme sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.

Nelle motivazioni della sentenza, infatti, i Giudici hanno spiegato che il cognome, quale fulcro dell’identità giuridica e sociale, collega l’individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis. Il cognome deve, pertanto, radicarsi nell’identità familiare e, al contempo, riflettere la funzione che riveste, anche in una proiezione futura, rispetto alla persona.

Sono, dunque, proprio le modalità con cui il cognome testimonia l’identità familiare del figlio a dover rispecchiare e rispettare l’eguaglianza e la pari dignità dei genitori.

Nella fattispecie disegnata dall’art. 262, primo comma, secondo periodo, c.c., l’identità familiare del figlio, che preesiste all’attribuzione del cognome, può scomporsi in tre elementi: il legame

genitoriale con il padre, identificato da un cognome, rappresentativo del suo ramo familiare; il legame

genitoriale con la madre, anche lei identificata da un cognome, parimenti rappresentativo del suo ramo familiare; e la scelta dei genitori di effettuare contemporaneamente il riconoscimento del figlio,

accogliendolo insieme in un nucleo familiare.

Secondo la Consulta, l’automatica attribuzione del solo cognome paterno si traduce nell’invisibilità della madre e tale automatismo imposto reca il sigillo di una diseguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull’identità del figlio, così determinando la contestuale violazione degli artt. 2 e 3 Cost.

La Corte precisa che, ormai da tempo, ha rilevato che la norma sull’attribuzione del cognome del padre è il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, riflesso di una disparità di trattamento, contrario al principio di uguaglianza. Pertanto, a fronte dell’evoluzione dell’ordinamento, il lascito di una visione discriminatoria, che attraverso il cognome si riverbera sull’identità di ciascuno, non è, ormai, più tollerabile.

Occorre, pertanto, una regola che sia il più semplice e automatico riflesso dei principi costituzionali coinvolti.  Per tale motivo la Corte ha stabilito che il cognome del figlio “deve comporsi con i cognomi dei genitori”, nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.

Ne consegue che la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.

Laddove non sussista l’accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.

A corollario delle declaratorie di illegittimità costituzionale, la Corte ha formulato un duplice invito al legislatore.

In primo luogo, ha auspicato un impellente intervento “finalizzato ad impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome”.

Nella sentenza si legge, in proposito, che proprio per la funzione svolta dal cognome, è opportuno che il genitore titolare del doppio cognome scelga quello dei due che rappresenti il suo legame genitoriale, sempre che i genitori non optino per l’attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto.

In secondo luogo, ha rimesso alla valutazione del legislatore “l’interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch’esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle”.

La Corte, pertanto, suggerisce come possibile soluzione quella che la scelta del cognome del primo figlio sia vincolante per quelli successivi.

La sentenza sarà applicabile dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla GU in tutti qui casi in cui i genitori non abbiano ancora provveduto ad attribuire il cognome al figlio.

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