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madre che sostiene le spese

La madre ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il figlio a decorrere dalla sua nascita

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

In uno dei nostri ultimi articoli vi abbiamo raccontato e spiegato il diritto del figlio a vedersi riconoscere il risarcimento del danno a causa della totale assenza del padre. Oggi invece, andremo ad analizzare la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, emessa in data 25 maggio 2022 n. 16916, con la quale è stato sancito il principio secondo cui la madre che ha mantenuto da sola il figlio ha diritto al rimborso, da parte del padre, delle spese sostenute nell’interesse della prole sin dalla nascita.

Il caso oggetto dell’ordinanza oggi in commento trae origine da una sentenza del Tribunale di Ragusa di accoglimento parziale della domanda proposta da una mamma nei confronti di un uomo, la cui paternità naturale era stata accertata con la dichiarazione giudiziale del Tribunale, tesa al rimborso del 50% delle spese da lei sostenute per il mantenimento del figlio a decorrere dalla di lui nascita sino alla fine del 2014. Il Tribunale di Ragusa – seppur rigettando la domanda di rimborso circa le spese sostenute dalla signora per il periodo dalla nascita del figlio sino al 1994 in quanto questa aveva dichiarato di essere disoccupata e di aver beneficiato dell’ospitalità dei propri genitori – accoglieva parzialmente la domanda dell’attrice e condannava il padre al pagamento di una somma a titolo di rimborso.

Avverso tale pronuncia la signora proponeva appello deducendo l’erroneità dell’esclusione del rimborso delle spese per il periodo dalla nascita del figlio sino al 1994, il padre proponeva a sua volta appello incidentale deducendo l’erroneità dell’accoglimento dell’azione di regresso esperita dalla madre per mancanza di prova degli esborsi effettuati a titolo di mantenimento del figlio, oltre alla erroneità della quantificazione del credito di regresso vantato dalla signora, non essendo state tenute in considerazioni le spese effettivamente sostenute per il figlio e delle differenza reddituale esistente tra le parti.

L’appello materno veniva parzialmente accolto mentre quello paterno veniva rigettato. La Corte d’Appello infatti, emetteva sentenza con la quale affermava la corretta valutazione effettuata dal giudice di primo grado circa il credito regresso in quanto il Tribunale aveva fatto espresso riferimento alla valutazione equitativa, tenendo peraltro conto delle esigenze del figlio e delle capacità reddituale dei genitori. Il calcolo del credito era quindi stato correttamente effettuato in quanto il giudice aveva tenuto conto non solo degli esborsi documentati dalla madre ma anche del fatto che il padre era coniugato e obbligato al mantenimento di altri due figli ed in riferimento alle spese non documentate, aveva utilizzato il criterio equitativo.

Ricevuta la sentenza di secondo grado il padre proponeva ricorso in Cassazione e la signora resistiva con controricorso. Entrambi sostenevano l’erroneità della quantificazione della somma liquidata in via equitativa.  

La Corte di Cassazione letti gli atti li rigettava affermando che in materia di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione di mantenimento imputabile all’altro genitore, ha natura indennitaria essendo diretta ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, a causa degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Poiché il principio generale che l’equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo nei casi di responsabilità extracontrattuale ma anche quanto la legge si riferisce ad indennizzi, il giudice può utilizzare il criterio equitativo per quantificare le somme dovute e titolo di rimborso.

La Corte di Cassazione infine, rigettando il ricorso ha enunciato il principio di diritto secondo cui in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto a mantenere il figlio sin dalla nascita ha natura in senso lato indennitaria e pertanto il giudice, ove l’importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, po’ utilizzare il criterio equitativo. Deve, in ogni caso, tenersi conto delle molteplici e variabili esigenze dei figli soddisfatte o da soddisfare, in relazione allo sviluppo ed alla formazione di studio e professionale degli stessi, restando comunque indiscutibile la sussistenza di spese sostenute dal genitore per il mantenimento del minore fin dalla nascita in base ad elementari canoni di comune esperienza.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.