Maltrattamenti in famiglia: chat WhatsApp e relazione dello sportello d’ascolto scolastico sono prove utilizzabili?
(A cura dell’Avv. Stefania Crespi)
La Cassazione è recentemente intervenuta con una interessante pronuncia (sent. n. 32437/26) relativamente al reato di maltrattamenti in famiglia con un approfondimento sulle prove rilevanti per tale delitto.
La Corte di appello di Milano riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Monza del 31 ottobre 2024, assolvendo l’imputato dal reato di maltrattamenti in famiglia commesso ai danni della moglie, confermando invece la condanna per il medesimo reato commesso ai danni della figlia minore. Di conseguenza, la Corte territoriale rideterminava la pena in un anno e quattro mesi di reclusione, riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata.
Il quadro probatorio valorizzato in appello era composto dalle dichiarazioni della madre della minore, da quelle rese dalla ragazza in due distinte occasioni, dalle dichiarazioni di operatori scolastici – in parte confluite in una relazione redatta dalla psicologa dello sportello d’ascolto dell’istituto frequentato dalla minore – e da alcuni screenshot di chat WhatsApp intercorse tra i protagonisti della vicenda familiare.
Contro questa decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi. La Suprema Corte li rigetta quasi integralmente, accogliendo soltanto la censura relativa all’ultimo motivo sulla recidiva.
Il ricorrente censurava l’utilizzo, da parte dei Giudici di merito, delle dichiarazioni rese dalla minore alla psicologa dello sportello d’ascolto scolastico, confluite nella relazione di quest’ultima. Trattandosi, secondo la difesa, di dichiarazioni indirette, la loro utilizzabilità sarebbe stata preclusa dal regime dell’art. 195 c.p.p..
La Cassazione respinge il motivo, qualificandolo “manifestamente infondato”. Ed invero, partendo dal fatto che “costituisce prova documentale ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., che può legittimamente essere inserita nel fascicolo del dibattimento, il documento che riproduca, unitamente ad altri dati, dichiarazioni”, la Corte rileva che la relazione della psicologa, in quanto documento, resta sottratta al regime dell’art. 195 c.p.p., che disciplina la sola testimonianza indiretta.
Inoltre, la relazione era stata acquisita con il consenso delle parti, circostanza che alla luce dell’art. 493, comma 3, cod. proc. pen. esclude in radice qualsiasi ipotesi di inutilizzabilità. Infine, la Corte osserva che i Giudici di merito non si erano fermati alla fonte indiretta, avendo acquisito anche le dichiarazioni della minore, che aveva reso sommarie informazioni testimoniali.
Di particolare interesse pare la risposta della Corte alla censura relativa alla mancata osservanza, da parte della psicologa, delle metodiche indicate dalla c.d. Carta di Noto.
La Cassazione ribadisce che la violazione di tali metodiche non determina l’inutilizzabilità della prova, ma impone al giudice di motivare sull’attendibilità della dichiarazione così raccolta; aggiunge poi “le indicazioni contenute nella c.d. Carta di Noto sono rivolte agli operatori che intervengono per raccogliere la ‘testimonianza’ di un minore. Diverso […] è il contesto in cui la dr.ssa N. ha raccolto il racconto della minore […] contesto che appare orientato più che ad obiettivi di ‘raccolta’ della prova a funzioni di ascolto e supporto ad una minore in situazione di difficoltà”
Vi è una netta differenza tra il “colloquio investigativo” – cui si applicano i protocolli scientifici sull’ascolto del minore – e il colloquio di supporto psicologico scolastico, che nasce con finalità di tutela e non di raccolta della prova, ma che può comunque, se documentato, entrare nel processo come prova documentale.
Il secondo motivo riguardava l’utilizzabilità degli screenshot delle chat familiari. Il ricorrente ne contestava l’acquisizione per violazione dell’art. 20 del Codice dell’amministrazione digitale e degli artt. 234 e 254 cod. proc. pen., evidenziando l’assenza di garanzie sulla genuinità del dato: nessuna certezza su data, ora, identità degli interlocutori e corrispondenza tra il messaggio raffigurato e quello realmente scambiato.
La Cassazione rileva come le disposizioni del CAD tutelino l’integrità del dato informatico in contesti differenti: “lo screenshot di un messaggio scambiato su un’applicazione di messaggistica […] altro non è che la ‘fotografia’, la rappresentazione, di quanto raffigurato sul display del dispositivo utilizzato per lo scambio di messaggi, qualificabile come documento”
Quanto alla natura di “corrispondenza” – che imporrebbe le maggiori garanzie dell’art. 254 cod. proc. pen. – la Corte dà continuità a un orientamento ormai consolidato, ribadendo che:
“l’acquisizione di ‘screenshots’ di messaggi ‘whatsapp’ forniti agli inquirenti da uno dei conversanti […] non richiede il provvedimento di sequestro del pubblico ministero, perché documenta una conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato e si tratta di corrispondenza non più in itinere, ma ormai pervenuta sul dispositivo del destinatario”
Sotto il profilo dell’affidabilità del mezzo di prova – questione distinta da quella della sua utilizzabilità – il ricorso viene dichiarato inammissibile per due ragioni: il tema non era stato devoluto in appello nei medesimi termini (in quella sede la difesa si era limitata a lamentare la genericità del contesto, senza contestare la genuinità delle comunicazioni), e comunque la deduzione di una possibile manipolazione restava del tutto ipotetica, priva di qualsiasi riscontro nelle sentenze di merito.
Quanto al terzo motivo (sulla la valutazione della prova e la qualificazione dei fatti), secondo gli Ermellini esso investe più direttamente il merito: si contesta la credibilità della madre della minore (persona offesa del capo per cui è intervenuta assoluzione e testimone in relazione al capo residuo), l’attendibilità delle dichiarazioni della minore – che nel tempo aveva “ridimensionato” il racconto inizialmente più accusatorio – e un presunto travisamento circa il collocamento dei figli, disposto dal giudice civile e da quello minorile presso il padre, elemento che secondo la difesa sarebbe incompatibile con l’accusa di maltrattamenti.
La Cassazione respinge integralmente queste censure, valorizzando la tenuta logica della doppia conforme.
Sulle dichiarazioni della madre, la Cassazione ricorda come la Corte territoriale avesse riconosciuto l’animosità della donna verso l’imputato, utilizzandole solo come riscontro di elementi già altrimenti corroborati. Sul ridimensionamento del racconto della minore, la sentenza richiama un elemento di fatto significativo, ossia un messaggio nel quale il padre si era rivolto alla figlia invitandola sgarbatamente a “non rompere i cogli**i coi carabinieri, di non andare a piangere dai carabinieri”, circostanza che i giudici di merito avevano letto come possibile fattore di pressione sul contegno dichiarativo successivo della ragazza, la quale, comunque, anche dopo il ridimensionamento, non aveva mai escluso la natura violenta e prevaricatrice del padre.
Quanto al collocamento dei minori, la Corte osserva che i provvedimenti civili non erano stati utilizzati come elemento decisivo della responsabilità penale, sicché l’eventuale travisamento su questo punto non intaccava la tenuta complessiva della motivazione.
L’unica censura che trova accoglimento da parte della Suprema Corte riguarda il trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla mancata esclusione della recidiva.
I giudici di merito avevano contestato la recidiva sulla base di precedenti condanne che, tuttavia, erano confluite in un cumulo esecutivo rispetto al quale il ricorrente aveva ottenuto (con esito positivo, accertato dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia il 7 febbraio 2012) la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Richiamando le Sezioni Unite, la Cassazione ribadisce che l’esito positivo dell’affidamento in prova estingue ogni effetto penale della condanna, che pertanto non può più essere computata ai fini della recidiva.
La sentenza viene, dunque, annullata senza rinvio limitatamente a questo punto, con rigetto del ricorso nel resto.
Orbene, sulle chat, la posizione della Cassazione è ormai chiara e, a mio avviso, condivisibile: lo screenshot prodotto da chi ha partecipato alla conversazione ha valore di documento ed è acquisibile.
Quanto alle dichiarazioni della minore, raccolte dalla psicologa scolastica, la sentenza offre uno spunto che nella pratica del diritto di famiglia e nell’intreccio, sempre più frequente, tra procedimento penale, separazione e giudizio minorile, è centrale: non ogni ascolto di un minore è un ascolto “processuale” e non ogni colloquio va misurato con il metro rigoroso della Carta di Noto. Chi opera in questo settore sa bene quanto sia delicato l’equilibrio tra la tutela immediata del minore in difficoltà, che richiede ascolto, accoglienza, tempestività, e la genuinità della futura prova dichiarativa, che richiede protocolli, formazione specifica, cautela nelle domande. La Cassazione, distinguendo i due piani, non sminuisce le garanzie difensive, ma evita che l’assenza di un protocollo investigativo in un contesto di supporto psicologico si trasformi automaticamente in un’inutilizzabilità che priverebbe il processo di elementi spesso decisivi per la tutela del minore stesso.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

Avv. Stefania Crespi
Svolge la sua attività dal 1996 presso lo Studio Legale Ravaglia, dove ha maturato una consolidata esperienza e specifica competenza nel Diritto penale d’impresa, seguendo processi in tema di reati societari, finanziari, fallimentari, reati contro la pubblica amministrazione, responsabilità penale in ambito sanitario, nonché per violazioni del codice stradale.
Collabora da anni con lo Studio Legale Di Nella per i procedimenti penali concernenti i reati contro la famiglia.




