NON BASTANO MOTIVAZIONI GENERICHE PER DICHIARARE LA DECADENZA GENITORIALE.
(A cura dell’Avv. Elisa Cazzaniga)
L’ordinanza n. 1671 del 25 gennaio 2026 della Suprema Corte di Cassazione delinea in modo rigoroso i confini applicativi della decadenza dalla responsabilità genitoriale affermando che “il provvedimento ablativo costituisce una misura di extrema ratio, adottabile solo quando la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio attuale e concreto per il minore e solo ove ogni altro intervento di sostegno risulti inidoneo a tutelare l’interesse prevalente del minore a crescere nella propria famiglia d’origine. La pronuncia di decadenza deve essere sorretta da una motivazione effettiva e non apparente, fondata su fatti specifici e attuali, con rigoroso accertamento delle condotte pregiudizievoli e della loro incidenza sul benessere psico-fisico del minore, non potendo basarsi su presunzioni, motivazioni stereotipate o su una mera adesione a precedenti provvedimenti senza un autonomo esame critico delle risultanze processuali. L’onere della prova circa la sussistenza dei presupposti per la decadenza grava sull’autorità giudiziaria e non può essere invertito a carico del genitore”.
La vicenda che ha portato a tale pronuncia traeva origine da un provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Pescara che aveva dichiarato entrambi i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, disponendone l’affidamento provvisorio ai nonni paterni nell’ambito dell’apertura di un procedimento per la verifica dello stato di abbandono. Il procedimento era stato avviato a seguito di una segnalazione dei servizi sociali che evidenziava una situazione di grave disagio familiare, caratterizzata, in particolare, da precedenti provvedimenti di decadenza che avevano riguardato gli altri sette figli della madre nati da diverse relazioni, nonché da condizioni di degrado abitativo e dal mancato completamento di un percorso di recupero presso il Ser.D. da parte della donna, a fronte di una condotta del tutto passiva e omissiva del padre.
I genitori ricorrevano avanti la Corte d’Appello dell’Aquila che, tuttavia, confermava integralmente la decisione di primo grado. Rispetto all’impugnazione paterna, i giudici di secondo grado dichiaravano infondate le pretese processuali dell’uomo poiché questi aveva sempre partecipato personalmente al giudizio e aveva anche beneficiato della nomina di un difensore d’ufficio. Quanto alle capacità genitoriali dell’uomo, la Corte confermava la sussistenza dei presupposti per la decadenza per il totale disinteresse dimostrato verso la figlia, la mancata prestazione di cura e assistenza materiale o morale, e la sottovalutazione delle criticità della compagna. Per quanto riguardava la madre, invece, la Corte di Appello fondava il rigetto dell’impugnazione sulla gravità dei precedenti provvedimenti giudiziari relativi agli altri figli, sul persistente stato di tossicodipendenza e sul mancato e sistematico rispetto degli appuntamenti programmati con il SerD, escludendo la sussistenza di margini di recupero delle competenze genitoriali e confermando altresì il divieto assoluto di contatti tra la madre e la minore per scongiurare anche un ipotizzato rischio di sottrazione.
Contro il decreto della Corte d’Appello, sia la madre che il padre proponevano ricorso per cassazione, affidandosi a molteplici motivi incentrati sulla violazione delle garanzie difensive, sul vizio di motivazione apparente o omessa, sulla violazione dell’art. 330 del codice civile in relazione alla carenza di accertamenti concreti e attuali sul pregiudizio, nonché sulla violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza sottesi alla legge n. 184 del 1983 e all’art. 8 della CEDU, che tutelano il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine.
La Suprema Corte, riuniti i ricorsi per connessione, cassava il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’Appello dell’Aquila in diversa composizione.
Nei suoi snodi argomentativi, la pronuncia ribadiva con forza alcuni principi cardine. Anzitutto, la Corte ricordava che la decadenza dalla responsabilità genitoriale non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma, piuttosto, è una misura di extrema ratio fondata sull’accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l’ablazione della responsabilità genitoriale. Tale provvedimento non può fondarsi su presunzioni, automatismi o motivazioni stereotipate, né può dedursi la negligenza di un genitore in via riflessa o automatica dalle condotte dell’altro o dai precedenti provvedimenti riguardanti altri figli, imponendosi invece un rigoroso accertamento giudiziale basato su risultanze fattuali attuali.
Sotto il profilo motivazionale, la Cassazione censurava l’impianto della decisione di secondo grado poiché affetto da un vizio di motivazione apparente. I giudici di legittimità evidenziavano che la Corte territoriale si era limitata ad aderire in modo acritico e sommario al Tribunale per i Minorenni, omettendo di esaminare approfonditamente gli atti di causa, di indicare le fonti probatorie specifiche a supporto del presunto disinteresse paterno e di valutare adeguatamente le allegazioni difensive e documentali prodotte dalla madre, tra le quali i dati relativi al monitoraggio medico di una successiva gravidanza e alla nascita di un figlio sano. Inoltre, la Suprema Corte stigmatizzava l’inversione dell’onere probatorio operata dai giudici di merito, i quali avevano finito per gravare i genitori dell’onere di dimostrare l’assenza di condotte inadempienti anziché imporre all’autorità giudiziaria l’onere di provare rigorosamente i presupposti della decadenza.
In sede di rinvio, dunque la Corte d’Appello dell’Aquila sarà tenuta a compiere un esame più approfondito, completo e soprattutto attuale delle condizioni di criticità dei genitori e delle loro reali capacità di recupero e cambiamento, verificando la concreta sussistenza di pregiudizi effettivi e valutando l’idoneità di eventuali interventi di sostegno e supporto socio-familiare, in ossequio ai principi di proporzionalità e al rispetto del legame familiare sanciti dall’ordinamento interno ed europeo.
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