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Figli all’università fuori sede: il dissenso dell’altro genitore non blocca il rimborso delle spese.

(A cura della Dott.ssa Chiara Massa)

La Corte d’Appello di L’Aquila, con la Sentenza n. 953/2025, torna a chiarire la questione del rimborso delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, stabilendo che il mancato preventivo concerto tra i genitori non fa decadere il genitore collocatario dal diritto al rimborso integrale degli esborsi sostenuti per la formazione scolastico-universitaria e per l’alloggio fuori sede del ragazzo. Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole secondo le sue inclinazioni ex art. 30 Cost. prevale sulle clausole degli accordi di separazione che subordinano l’accollo delle spese al previo consenso, a condizione che l’esborso risulti rispondente al preminente interesse del figlio e proporzionato alle capacità economico-patrimoniali dei genitori.

La controversia trae origine dalle divergenze sorte tra due ex coniugi in merito alla gestione delle spese necessarie per il sostentamento e la formazione scolastico-universitaria del figlio. 

La madre, intraprendeva l’azione esecutiva notificando un atto di precetto nei confronti dell’ex marito per un importo complessivo pari a €15.935,24. Tale importo derivava in parte dal mancato versamento di quote del mantenimento ordinario e, per la quota preponderante, dal rimborso delle spese straordinarie sostenute integralmente dalla madre per permettere al figlio di frequentare un percorso universitario presso un’accademia di studi a Milano, comprensivo dei costi per l’alloggio fuori sede.

A fronte della notifica del precetto, il padre proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Lanciano. A sostegno delle proprie doglianze, il padre argomentava che le spese relative alla scelta del percorso universitario a Milano ed al conseguente trasferimento fuori sede non erano state preventivamente concordate tra i genitori. Secondo la sua interpretazione dell’accordo di separazione, l’accollo o il rimborso integrale di tali spese a suo carico sarebbe stato dovuto unicamente nell’ipotesi di un preventivo e formale concerto tra le parti.   Inoltre, il padre sosteneva la sopravvenuta autosufficienza economica del ragazzo e menzionava la pendenza di un giudizio di revisione delle condizioni di mantenimento. In via subordinata, chiedeva che le pretese della madre venissero drasticamente ridotte, escludendo circa € 13.439,00 per spese straordinarie non concordate e scomputando ulteriori somme relative alla restituzione del deposito cauzionale dell’alloggio locato per il figlio.   Costituendosi nel giudizio di primo grado, la madre contestava le avverse pretese ribadendo che l’asserita autosufficienza del figlio era del tutto fittizia. Nelle more della causa, il giudizio di revisione intrapreso dal padre si era concluso con il rigetto della domanda di revoca dell’assegno e, al contrario, con l’innalzamento del contributo ordinario a €1.500,00 mensili a carico del padre. Le spese universitarie e di alloggio fuori sede attenevano a bisogni primari di istruzione ed educazione del figlio, rendendo superflua un’autonoma azione di accertamento o un formale consenso preventivo, vista la rispondenza delle scelte all’interesse preminente del ragazzo e al tenore di vita familiare.

Con la sentenza n. 942/2025, il Tribunale di Lanciano accoglieva solo parzialmente l’opposizione del padre. 

Il giudice di prime cure rilevava che l’accordo di separazione prevedeva l’addebito integrale delle spese straordinarie in capo al padre solo se concordate. Constatato il mancato consenso del padre rispetto alla scelta dell’università a Milano, il Tribunale riteneva che non si potesse addebitargli l’intero importo. Applicando i criteri ordinari, limitava la misura del rimborso dovuto alla metà (50%) delle somme anticipate dalla madre. Inoltre, il Tribunale riteneva che l’aumento dell’assegno di mantenimento ordinario, disposto nel giudizio di revisione a causa del trasferimento fuori sede del figlio, comprendesse già quota parte delle spese di soggiorno e studio, giustificando così una compensazione. Per tali ragioni, il primo giudice rideterminava la somma dovuta dal padre in € 7.626,96 e condannava la madre al pagamento della metà delle spese di lite.   

Contro la sentenza del Tribunale di Lanciano, la madre proponeva appello dinanzi alla Corte d’Appello di L’Aquila, articolando due principali motivi di gravame.

Con il primo motivo l’appellante evidenziava come la giurisprudenza di legittimità oramai consolidata escluda che la mancanza di un preventivo concerto tra i genitori possa determinare la perdita del diritto al rimborso delle spese straordinarie. Qualora queste siano spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e siano adeguate allo standard economico della vita familiare, dovendo valutarsi in via prioritaria, per il diritto al rimborso, la rispondenza delle spese sostenute all’interesse preminente del figlio e al tenore della vita familiare, il genitore che l’ha anticipata ha pieno diritto al rimborso. L’appellante faceva presente che le facoltà reddituali del padre erano ampiamente capienti (essendo titolare di immobili di elevato valore) e che la scelta dell’accademia universitaria milanese era conforme alle naturali inclinazioni e al diritto allo studio del giovane.   

Il secondo motivo censurava l’erronea sovrapposizione operata dal primo giudice tra l’assegno di mantenimento ordinario e le spese straordinarie. L’adeguamento dell’assegno ordinario rispondeva alle mutate esigenze quotidiane del figlio fuori sede, laddove le rette universitarie e i costi locativi costituiscono spese straordinarie autonome che non potevano considerarsi assorbite dall’assegno ordinario. 

Per tali ragioni, la madre ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con condanna dell’appellato al pagamento della somma di € 5.594,00 oltre interessi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

L’appellato si costituiva richiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.   

La Corte d’Appello di L’Aquila ha accolto integralmente le ragioni della madre, riformando la decisione di primo grado. 

Risulta infatti fondato il primo motivo di gravame con il quale l’appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Lanciano per aver limitato il rimborso delle spese straordinarie precettate alla sola metà degli esborsi sostenuti per il percorso universitario a Milano del figlio. Il giudice di prime cure aveva basato tale riduzione sul mancato preventivo concerto tra i genitori, ritenendo che, in forza dell’accordo di separazione, l’addebito integrale al padre fosse condizionato al suo previo ed espresso consenso. 

La Corte non condivide questa interpretazione e si richiama al consolidato orientamento di legittimità della Corte di Cassazione n. 14564/2023 che ha chiarito in via generale che il genitore collocatario non è tenuto ad informare o concordare preventivamente con l’altro genitore tutte le scelte da cui derivino spese straordinarie, laddove si tratti di esborsi sostanzialmente certi nel loro ordinario e prevedibile ripetersi ed inerenti ad esigenze destinate a ripresentarsi con regolarità (come, ad esempio, le spese scolastiche o le spese mediche ordinarie), anche se non predeterminabili nell’esatto ammontare. Il preventivo accordo è richiesto esclusivamente per quelle spese straordinarie che, per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità, fuoriescono dall’ordinario regime di vita dei figli. 

Ciononostante, anche per queste ultime spese di maggiore rilievo, la Cassazione ha precisato che l’assenza di una preventiva informazione o dell’assenso dell’altro genitore non determina in modo automatico la perdita del diritto alla ripetizione della quota di spettanza o del rimborso integrale previsto nei patti. Spetta infatti al giudice di merito effettuare una valutazione ex postdiretta a verificare la rispondenza della spesa all’interesse preminente del figlio e al tenore di vita familiare 

Inoltre, come di recente confermato dalla Suprema Corte (ordinanze n. 17017/2025 e n. 9392/2025, richiamando Cass. n. 16175/2015, Cass. n. 2467/2016 e Cass. n. 5059/2021), di fronte al mancato concerto preventivo ed al rifiuto di provvedere al rimborso, il giudice deve commisurare l’entità della spesa in relazione all’utilità per il figlio ed alla sua sostenibilità rispetto alle condizioni economiche dei genitori. L’eventuale omesso interpello del coniuge può al più rilevare sul piano sanzionatorio nei rapporti interni tra i genitori, ma non comporta in alcun modo l’irripetibilità o la non rimborsabilità delle spese sostenute nell’interesse del minore e compatibili con le risorse familiari. 

Di conseguenza, il diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute dal genitore collocatario deve essere riconosciuto ogni qualvolta emerga la loro corrispondenza all’interesse primario del figlio e la loro conformità e proporzionalità al tenore di vita ed alle capacità economiche dei genitori, a prescindere dal previo concerto. 

La Corte d’Appello di L’Aquila rileva che le parti avevano espressamente pattuito il rimborso integrale a carico del padre per le spese straordinarie sostenute per il figlio; gli esborsi azionati riguardano l’iscrizione all’università di Milano e le relative spese alloggiative per la permanenza fuori sede, scelte che rispondono in modo evidente al preminente interesse formativo del ragazzo; tali spese attengono agli esborsi necessari per consentire al figlio di intraprendere il percorso d’istruzione direttamente prescelto secondo le proprie capacità ed inclinazioni personali; gli esborsi risultano del tutto conformi e proporzionati alle capacità economiche del padre, il quale gode di un profilo reddituale e patrimoniale di rilievo (essendo titolare di immobili di pregio e di grande valore) e non ha sollevato contestazioni specifiche in ordine alla propria sostenibilità economica. 

In punto di diritto, la Corte d’Appello sottolinea un principio fondamentale: la clausola inerente al “preventivo concerto” tra genitori contenuta nell’accordo individuale di separazione deve ritenersi soccombente rispetto al dovere di rango costituzionale di mantenere, istruire ed educare i figli nel loro preminente interesse (art. 30 Cost.). 

L’accoglimento del primo motivo di gravame comporta la riforma della sentenza impugnata sul punto centrale della controversia: viene infatti riconosciuto il diritto dell’appellante all’integrale rimborso delle somme oggetto del precetto opposto. 

Ciò determina il completo assorbimento del secondo motivo di appello (relativo ai rapporti tra l’aumento dell’assegno ordinario e le spese straordinarie), in quanto l’accoglimento della pretesa risarcitoria ed esecutiva per l’intero importo precettato esaurisce e soddisfa integralmente la domanda dell’appellante. 

La Corte d’Appello di L’Aquila in riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano, ha rigettato integralmente l’opposizione a precetto proposta dal padre.  Ha condannato lo stesso al pagamento in favore della madre di tutte le somme intimatorie indicate nel precetto originario. Infine, ha condannato l’opponente alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in €5.077,00 per il primo grado ed in €3.966,00 per il secondo grado, oltre a IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.   

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