Diritto del minore alla bigenitorialità…a distanza!
(A cura della Dott.ssa Elisa Cazzaniga)
La Corte di Cassazione con la decisione n. 11378, pubblicata il 27 aprile 2026 si è espressa sul conflitto tra la libertà individuale di movimento del genitore e il diritto del minore alla bigenitorialità affermando che “la madre collocataria può trasferirsi dall’altra parte della Penisola, portando con sé i minori, purché venga rispettata la bigenitorialità”.
La vicenda trae origine dal ricorso ex art. 709ter c.p.c. depositato da una madre, in pendenza del procedimento di divorzio in cui veniva chiesta la conferma dell’affido condiviso dei figli, con cui chiedeva di essere autorizzata a trasferirsi da Napoli a Pordenone per ragioni lavorative. Nonostante l’opposizione paterna, il Tribunale di Napoli autorizzava il trasferimento della signora e dei tre figli di nove, dodici e quindici anni. Anche, in sede di impugnazione, la Corte di Appello adita dal padre confermava la decisione. Il padre ricorreva dunque in Cassazione e gli Ermellini, con l’ordinanza n. 12282/2024, cassavano la precedente autorizzazione al trasferimento, ravvisando una carenza istruttoria: i giudici di primo e secondo grado che nel 2022 avevano autorizzato il trasferimento materno non avevano adeguatamente valutato come una distanza così importante potesse incidere sulla frequentazione quotidiana del padre, né avevano previsto misure compensative idonee a bilanciare tale sacrificio.
Tuttavia, riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, il quadro fattuale mutava radicalmente a causa del trascorrere del tempo e del consolidarsi della nuova vita dei minori in Friuli. Gli aggiornamenti istruttori, forniti dai Servizi Sociali di Pordenone, restituivano infatti l’immagine di tre ragazzi perfettamente inseriti nel nuovo contesto scolastico, amicale e sociale, caratterizzati da un equilibrio psico-fisico sereno e dal mantenimento di un legame molto positivo con il genitore rimasto a Napoli.
La Suprema Corte con la decisione del 27 aprile 2026, confermando la seconda decisione della Corte di Appello napoletana, ha stabilito principi di diritto fondamentali.
Innanzitutto, viene ribadito che il diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori non può essere ridotto a una mera “meccanica suddivisione in parti uguali dei tempi di permanenza“. La bigenitorialità, per essere tale, deve essere interpretata in chiave funzionale e qualitativa: ciò che conta è che il giudice organizzi la vita del minore in modo da consentire a entrambi i genitori di partecipare attivamente al suo sviluppo, alla sua educazione e alla formazione della sua identità, anche se la quotidianità viene meno a causa della distanza geografica. In quest’ottica, l’interesse primario del figlio diventa il vero “punto di tenuta” di ogni questione giudiziaria, superando le rigide pretese di vicinanza fisica dei genitori se queste rischiano di sradicare il minore da un contesto in cui ha ormai trovato stabilità.
Gli Ermellini sottolineano, infatti, che la relazione familiare necessita di contatti periodici e adeguati, ma riconosce che, di fronte a un trasferimento consolidato, il magistrato debba valutare la situazione attuale dei figli piuttosto che un’astratta violazione dei diritti del genitore rimasto lontano.
Nel caso di specie, gli approfondimenti svolti tramite i Servizi Sociali dimostravano che i minori, nonostante la distanza da Napoli, avevano sviluppato un equilibrio psico-fisico eccellente a Pordenone, inserendosi felicemente nel nuovo tessuto sociale. Per la Cassazione, dunque, costringere i figli a un nuovo trasferimento per ripristinare la vicinanza al padre sarebbe stato un paradosso: si sarebbe tutelato un principio teorico (la vicinanza geografica) arrecando un danno concreto al benessere dei ragazzi, radicati nella loro nuova realtà. Da ciò si evince che la bigenitorialità non è un dogma che impone l’immobilità della famiglia, ma un valore che deve adattarsi alle ineliminabili trasformazioni dei nuclei familiari moderni.
Un ulteriore passaggio cruciale della sentenza riguarda la libertà di autodeterminazione del genitore collocatario. La Cassazione chiarisce il genitore collocatario che decide di trasferire la propria residenza e sede lavorativa lontano dall’altro non perde per ciò solo l’idoneità all’affidamento o al collocamento dei figli. Talescelta è infatti espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale non coercibili con la conseguenza che il giudice di merito non deve dunque giudicare le ragioni del trasferimento, ma deve esclusivamente valutare quale sia il collocamento più funzionale al benessere della prole. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il trasferimento a Pordenone, pur ostacolando la frequentazione giornaliera, fosse ormai legittimo poiché i figli avevano consolidato lì il proprio centro di interessi e relazioni affettive.
Proprio per rispondere alla necessità di garantire un’autentica relazione familiare nonostante i chilometri, la Cassazione insiste sulle cosiddette “misure compensative”. Se la distanza rende impossibile la frequentazione giornaliera o infrasettimanale, il diritto alla bigenitorialità deve essere “calibrato sulla peculiarità del rapporto” attraverso una regolamentazione dei tempi di visita che favorisca periodi di permanenza più lunghi e significativi. La Corte d’Appello, seguendo questo principio, aveva infatti previsto che il padre possa tenere i figli con sé non solo nei fine settimana alternati, ma per l’intera durata delle vacanze natalizie, pasquali e per periodi estivi continuativi di almeno venti giorni, oltre a ogni altra sospensione delle attività scolastiche. Questo modello trasforma il tempo del rapporto da “frammentato e quotidiano” a “intensivo e progettuale”, permettendo al genitore lontano di esercitare pienamente il proprio ruolo educativo e di consolidare un legame affettivo autentico nonostante i chilometri di separazione.
In conclusione, la sentenza n. 11378/2026 evidenzia che, in presenza di pari capacità genitoriali e di strumenti volti ad assicurare la presenza costante di entrambi i genitori nella vita dei figli, la bigenitorialità non viene meno a causa di un viaggio di 850 chilometri. Con tale pronuncia la Corte di Cassazione ricorda che il superiore interesse del minore non è un concetto statico, ma un obiettivo che si raggiunge proteggendo la stabilità emotiva, relazionale e sociale.
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