WhatsApp, scontrini e spese non straordinarie! Attenzione alle spese di cui chiedete rimborso e alla relativa documentazione.
(A cura della Dott.ssa Chiara Massa)
Con sentenza n. 22661/2025, il Tribunale di Napoli ha giudicato parzialmente fondata l’opposizione promossa da un ex marito contro il precetto notificatogli dalla ex moglie per l’importo complessivo di € 107.081,35.
L’atto di intimazione si basava su un’ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Napoli del 2012 che imponeva a carico dell’uomo un assegno mensile di € 2.000,00 da rivalutare annualmente e il rimborso delle spese straordinarie (tra cui venivano menzionate a titolo esemplificativo quelle sanitarie non coperte dal S.S.N., scolastiche, di istruzione, di svago, di vacanza e sportive) purché preventivamente e formalmente concordate, lasciando a carico della madre le sole volture, gli oneri condominiali ordinari e le spese ordinarie.
Il credito azionato dalla donna includeva € 27.140,21 a titolo di rivalutazione monetaria ISTAT dall’ottobre 2013 all’agosto 2025 ed € 75.510,22 per spese straordinarie asseritamente non corrisposte dall’aprile 2013 all’ottobre 2025.
Nel formulare la propria opposizione, l’opponente ha sollevato preliminarmente un’eccezione formale, invocando la nullità del precetto per mancanza di sottoscrizione originaria.
Nel merito, ha fermamente contestato il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata per la quota delle spese straordinarie. Le sue argomentazioni si articolavano su più livelli: lamentava la carenza di un idoneo titolo esecutivo per le spese straordinarie non “routinarie”, evidenziava che molte delle voci inserite nel precetto non erano state preventivamente concertate né analiticamente dettagliate, e sosteneva che diverse somme richieste non avessero affatto natura straordinaria, risultando invece sproporzionate o addirittura personali dell’ex coniuge (come i costi per il carburante). Infine, segnalava l’assenza di idonea documentazione giustificativa a supporto delle pretese e ricordava di aver avviato un separato giudizio per la revoca o modifica dell’assegno a causa della sopraggiunta maggiore età dei figli.
Costituendosi in giudizio, la madre dei minori ha chiesto il rigetto integrale dell’opposizione. Ha ribattuto all’eccezione preliminare dimostrando la regolarità della sottoscrizione digitale del precetto, notificato telematicamente tramite l’UNEP. Nel merito, ha eccepito che la controparte non avesse contestato nello specifico gli importi relativi alla rivalutazione ISTAT. Riguardo alle spese straordinarie, ha sostenuto che esse rientrassero appieno nelle categorie autorizzate dall’ordinanza del 2012 e che, secondo la giurisprudenza, non necessitassero di un accordo preventivo qualora rispondenti all’interesse dei figli. Ha inoltre affermato di aver depositato tutta la documentazione giustificativa divisa per categorie, che l’obbligo di mantenimento persisteva in quanto i figli maggiorenni non erano ancora economicamente autosufficienti, e ha richiamato l’avvenuta iscrizione di un’ipoteca giudiziale nel 2023 per € 40.000,00 a riprova del perdurante inadempimento dell’ex marito.
Il Tribunale di Napoli ha giudicato la domanda proposta dall’opponente parzialmente fondata, accogliendo l’opposizione nei limiti della motivazione espressa.
Il Giudice ha respinto categoricamente il motivo di opposizione formale relativo all’omessa sottoscrizione del precetto. È stato accertato che l’opposta ha regolarmente notificato l’atto per via telematica. Pur non essendo consultabile il file originario la presenza della ricevuta telematica di restituzione munita di firma digitale Cades apposta dall’ufficiale giudiziario fa presumere la totale regolarità formale della trasmissione. Inoltre, richiamando la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice ha ricordato che qualsiasi eventuale irregolarità formale deve ritenersi sanata dal raggiungimento dello scopo con la proposizione dell’opposizione, a meno che il debitore non provi di aver subito uno specifico pregiudizio ai suoi diritti di difesa (pregiudizio che, nel caso in esame, non è stato né allegato né coltivato).
Il Tribunale ha invece validato pienamente la porzione di credito legata al mancato adeguamento ISTAT dell’assegno di mantenimento. Il Giudice ha rilevato che l’importo di € 27.140,21 (correlato agli arretrati dal 2013 al 2025), oltre agli interessi legali calcolati su una differenza mensile rivalutata di € 3.500,00, non è stato minimamente contestato dall’opponente. L’opponente non ha sollevato neppure l’eccezione di prescrizione, la quale, essendo un’eccezione in senso stretto riservata alla parte, non avrebbe potuto in alcun modo essere rilevata d’ufficio. Di conseguenza, il precetto è stato dichiarato pienamente legittimo ed efficace per questa specifica voce di danno.
La parte nevralgica della sentenza si concentra sul rigetto della richiesta di € 75.510,22 per spese straordinarie. Il Giudice ha operato una netta distinzione concettuale e probatoria, escludendo la quasi totalità delle voci pretese dall’opposta sulla base di diverse ragioni di diritto.
Molti degli esborsi inseriti nel precetto come “straordinari” costituiscono in realtà spese ordinarie già coperte dall’assegno mensile di mantenimento di € 2.000,00, in quanto dirette a soddisfare le esigenze quotidiane, prevedibili e fisiologiche dei figli. Facendo riferimento sia alla giurisprudenza di legittimità sia al Protocollo d’intesa del Tribunale di Napoli del 7 marzo 2018, il Giudice ha chiarito che i costi per abbigliamento ordinario e calzature (salvo attrezzature sportive specifiche e onerose), i medicinali da banco, il vitto e la mensa scolastica sono da considerarsi ordinari.
Il Tribunale ha escluso categoricamente la ripetibilità dei costi per il carburante, considerandoli spese di trasporto ordinarie, programmabili e connesse alla gestione quotidiana. Discorso analogo è stato fatto per l’acquisto e la manutenzione di un’autovettura di proprietà del coniuge. Allo stesso modo, sono state stornate le spese per la gestione della casa familiare (come la pulizia delle scale, della canna fumaria o la riparazione dell’aspirapolvere), poiché gravanti sulla madre in qualità di assegnataria dell’immobile e non qualificabili come “oneri condominiali straordinari” (unici posti a carico del padre dal titolo esecutivo).
Sul tema della ripetibilità delle spese straordinarie di mantenimento devono essere considerati in modo differente la ripetibilità della spesa anche in assenza di preventivo accordo e il principio dell’onere della prova gravante sul genitore che ne richiede il rimborso. Il mancato preventivo accordo, infatti, non comporta automaticamente l’irripetibilità della spesa, qualora sia nell’interesse della prole e compatibile con il tenore di vita familiare.
Tuttavia, la possibilità di ripetere la prova non esonera il genitore dall’onere probatorio.
La signora ha tentato di dimostrare il consenso esibendo copie dattiloscritte di chat di WhatsApp, ma il Giudice le ha ritenute del tutto prive di valore probatorio: l’autenticità e la completezza dei testi erano state contestate dall’opponente e, dall’esame dei messaggi, emergevano numerose cancellazioni che impedivano di ravvisare un reale accordo.
Il Giudice ha richiamato i recentissimi orientamenti della Corte di Cassazione (in particolare la sentenza n. 22522/2025), la quale ha risolto un contrasto giurisprudenziale imponendo un regime probatorio rigoroso fin dalla fase della notifica del precetto. Il creditore che agisce in via esecutiva per il rimborso delle spese straordinarie non può limitarsi a una mera “elencazione” o all’indicazione di una cifra omnicomprensiva nel precetto, ma deve allegare e mettere a disposizione del debitore una “documentazione” dettagliata, chiara e intelligibile (fatture, scontrini parlanti) che permetta il controllo immediato dell’an e del quantum. Nel caso di specie, nel precetto la somma era indicata in modo cumulativo e vi erano allegati solo elenchi generici, mail e diffide. Anche nel corso del giudizio, la produzione documentale è rimasta carente, sostanziandosi in scontrini privi di codice fiscale dei figli o bonifici con causali del tutto generiche e non verificabili. Il difetto originario della prova documentale non può essere sanato postumi in sede di opposizione.
Alla luce delle motivazioni espresse, il Tribunale di Napoli ha ridefinito l’esatto assetto economico della controversia, rideterminando matematicamente il credito residuo spettante alla signora:
1. Quota capitale per rivalutazione ISTAT ed interessi: € 30.640,21 (risultante dalla somma di € 27.140,21 ed € 3.500,00).
2. Spese dell’atto di precetto ridefinite proporzionalmente: € 331,00 per onorari, € 49,65 per rimborso forfettario, € 15,23 per CPA ed € 87,00 per IVA.
3. Somma totale dovuta: € 31.123,18, rispetto agli originari € 107.081,35 richiesti.
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