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Anagrafe canina e proprietà: perché il microchip non è una prova assoluta in Tribunale.

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

Nel moderno ordinamento giuridico italiano, il concetto di proprietà riferito a un animale domestico sta vivendo una profonda evoluzione, distaccandosi progressivamente dalla visione puramente patrimoniale del 1942. Sebbene il Codice Civile definisca ancora la proprietà come il diritto di godere e disporre delle “cose” in modo pieno ed esclusivo, è evidente che un essere vivente non possa essere ridotto a mero oggetto, mal addicendosi a esso il concetto di essere “goduto” o a totale disposizione dell’umano. Questa tensione evolutiva è alimentata da fonti sovranazionali come il Trattato di Lisbona e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale, che hanno aperto la strada a una valutazione autonoma del benessere animale fondata sulla relazione affettiva tra il soggetto umano e l’animale stesso.

Uno dei punti di maggiore attrito in questa transizione riguarda la reale portata dell’iscrizione all’anagrafe canina.

Molti proprietari ritengono erroneamente che l’intestazione del microchip sia una prova legale assoluta della proprietà, ma la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che essa costituisce una mera presunzione semplice, superabile con prova contraria. L’anagrafe canina ha infatti, finalità limitate e specifiche: prevenire il randagismo, censire la popolazione, agevolare la restituzione in caso di smarrimento e accertare la responsabilità civile per danni a terzi. Essa non funge da certificazione della proprietà, tanto che l’accesso ai dati è riservato esclusivamente alle autorità e ai medici veterinari.

Questa distinzione tra dato formale e realtà di fatto emerge con prepotenza nelle controversie legate alla crisi della coppia, sia essa fondata sul matrimonio o sulla convivenza di fatto. In assenza di una specifica norma del Codice Civile che regoli l’affidamento degli animali in caso di separazione, i giudici hanno iniziato a colmare questo vuoto normativo applicando, per analogia, principi simili a quelli previsti per l’affidamento dei figli minori, ponendo al centro il benessere dell’animale e la stabilità del suo legame affettivo.

Diversi tribunali hanno infatti, disposto l’affidamento degli animali basandosi esclusivamente sulla qualità della relazione, ignorando chi risultasse formalmente intestatario al microchip. Ad esempio, il Tribunale di Como nel 2016 ha omologato un accordo collocando stabilmente un cane presso la moglie nonostante questa non ne risultasse proprietaria all’anagrafe canina, prevedendo al contempo un diritto di visita in favore del marito e stabilendo che la responsabilità dell’animale gravasse in egual misura su entrambi.

Sulla stessa scia, il Tribunale di Roma nel 2016 ha disposto l’affido condiviso del cane con una ripartizione delle spese per il mantenimento al 50%, senza dare alcun peso al criterio dell’intestazione anagrafica. Il principio cardine che emerge è che la tutela giuridica basata sulla mera proprietà codicistica si è allentata per lasciare spazio a una nuova attenzione alla relazione esistente tra l’animale e la figura umana di riferimento. Questo significa che, in sede di giudizio, le prove relative a chi si sia occupato quotidianamente dell’animale, chi abbia sostenuto le spese veterinarie o chi abbia garantito il tempo per le passeggiate e il gioco, prevalgono sul dato burocratico del microchip.

Il Tribunale di Sciacca, in una pronuncia del 2019, ha ulteriormente rafforzato questa visione assegnando l’animale domestico a chi, a seguito di una sommaria istruttoria, il giudice dispose l’assegnazione a entrambe le parti a settimane alterne.

Anche nelle convivenze di fatto il principio rimane il medesimo. Il Tribunale di Milano nel 2021 ha stabilito che la proprietà del cane non può essere desunta esclusivamente dall’anagrafe canina, dovendosi valutare complessivamente il possesso, la cura e la relazione affettiva instaurata. Recentemente, il Tribunale di Treviso nel 2025 ha ribadito che la proprietà spetta a chi si prende quotidianamente cura dell’animale e non necessariamente a chi lo ha iscritto nei registri. È dunque fondamentale comprendere che l’ordinamento oggi tutela la persona umana che trova realizzazione nel rapporto con l’animale domestico, elevando tale legame a valore meritevole di protezione giuridica autonoma.

Tale approccio evolutivo si riflette anche sul lato delle responsabilità civili e penali derivanti dalla detenzione dell’animale (art. 2052 c.c.). La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che l’obbligo di custodia e la conseguente posizione di garanzia sorgono ogniqualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale o di fatto, tra l’animale e una determinata persona. Risulta quindi irrilevante il dato formale della registrazione all’anagrafe se si dimostra che un altro soggetto ha instaurato un rapporto di governo e di affezione con l’animale e in caso di danni causati a terzi, sarà il detentore effettivo a risponderne, poiché la gestione del rischio è legata al potere di controllo e vigilanza esercitato in via di fatto, non alla titolarità formale dell’animale.

In conclusione, la giurisprudenza più recente invita oggi a guardare oltre il microchip, riconoscendo che il “compagno umano” non è semplicemente un proprietario, ma il garante di una relazione affettiva che il diritto non può più ignorare.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.