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Per la determinazione dell’assegno di mantenimento rilevano tutti gli elementi valutabili in termini economici

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)

Con l’Ordinanza 1129/2022 pubblicata in data 14 gennaio 2022 la Suprema Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento secondo il quale in sede di separazione dei coniugi ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento per moglie e figli nella valutazione da compiere non pesa soltanto il reddito dell’obbligato, ma rilevano tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici.

Il caso in esame trae origine dalla Sentenza della Corte d’Appello di Catania che aveva confermato l’obbligo del marito di versare €400,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie nonché €500,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio oltre al 70% delle spese straordinarie.

Avverso tale Sentenza il marito proponeva ricorso per Cassazione lamentando che, ai fini della quantificazione dell’assegno per il figlio, i Giudici di merito avevano erroneamente desunto il tenore di vita familiare dalle elargizioni erogate da suo padre e le sue risorse economiche dai diritti vantati su immobili in nuda proprietà o improduttivi di reddito e sui beni destinati all’esercizio della sua attività lavorativa, dalla titolarità di quote in società non produttive di utili, da investimenti effettuati con i proventi dell’attività svolta prima del matrimonio e da attività lavorative rimaste indimostrate,  nonché dall’utilizzazione di autovetture di proprietà del padre. Lamentava, altresì, che, nella determinazione dell’assegno per la coniuge, la sentenza impugnata non aveva tenuto conto della giurisprudenza formatasi in tema di assegno divorzile, applicabile analogicamente anche in tema di separazione, avuto riguardo alla similitudine dei due istituti.

Gli Ermellini ritengono tale motivo infondato.

Nelle motivazioni si legge che nell’accertamento della capacità reddituale e patrimoniale del ricorrente, ai fini della determinazione degli assegni da lui dovuti a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e della coniuge, la sentenza impugnata si era attenuta correttamente all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nell’ambito della predetta indagine assumono rilievo, oltre al tenore di vita mantenuto dai coniugi nel corso della convivenza, non solo il reddito dell’obbligato, ma anche altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti, quali la titolarità di un consistente patrimonio, immobiliare o anche mobiliare, ed il possesso di beni, eventualmente anche di proprietà di terzi, ma dei quali esse possano disporre continuativamente, e che appaiano idonei a permettere alle stesse la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso. (cfr. Cass., Sez., 12/01/2017, n. 605; 11/07/20 13, n. 17199; 24/ 04/2007, n. 9915)

Alla luce di ciò non merita censura la rilevanza attribuita dalla Corte territoriale: all’effettuazione da parte del ricorrente di investimenti finanziari, indipendentemente dall’avvenuta effettuazione degli stessi con i proventi dell’attività lavorativa svolta prima del matrimonio; alla titolarità di immobili in nuda proprietà e partecipazioni in società risultanti in passivo o in stato di liquidazione, trattandosi comunque di cespiti che, seppure non produttivi di reddito, risultavano comunque suscettibili dì valutazione economica e all’utilizzazione da parte del ricorrente di autovetture di lusso intestate a suo padre, trattandosi di beni posti continuativamente a sua disposizione. Viene, altresì, evidenziato come la valutazione dei benefici derivanti dalle elargizioni anche cospicue di denaro ripetutamente effettuate dal padre del ricorrente in favore di quest’ultimo trova a sua volta conforto nel principio, anch’esso enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui: “ai fini dell’accertamento delle risorse economiche dello obbligato, occorre tener conto di ogni tipo di reddito disponibile, ivi compreso quello derivante da erogazioni effettuate da parte dei familiari nel corso della convivenza, e che sì protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita  dell’interessato.” (cfr. Cass., Sez. VI, 10/06/2014,  n.  13026; Cass., Sez. I,  26/06/1996,  n.  5916);

Infine, gli Ermellini evidenziano come non rilevi invocare un’interpretazione restrittiva per analogia con l’assegno divorzile, ispirato al criterio dell’autosufficienza del richiedente e non parametrato al tenore di vita durante le nozze: nella separazione il vincolo coniugale continua, con lo scioglimento del matrimonio resta solo un dovere di solidarietà dal momento che ciò si pone in contrasto oltre che con la rimeditazione di tale principio ad opera delle Sezioni Unite (cfr. sent. 11/07/2018, n. 18287), altresì, con le profonde differenze strutturali e funzionali riscontrabili tra l’assegno di mantenimento e quello divorzile, aventi il loro fondamento rispettivamente nella persistenza nel vincolo coniugale e nel dovere di solidarietà conseguente allo scioglimento del matrimonio.

Per tali motivi il ricorso è stato rigettato.

Author Profile

Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.