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Padre violento e prevaricatore: no al riconoscimento del figlio se il modello culturale è caratterizzato dalla prevaricazione

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

Padre violento e prevaricatore: la Cassazione dice no al riconoscimento del figlio perché le parole utilizzate e le azioni dell’uomo rivelano un modello culturale di rapporti di genere caratterizzato dalla prevaricazione.

Deve sempre essere valutato e tutelato l’interesse superiore del minore, stabilito dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, anche nei casi in cui il padre chieda il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, già riconosciuto dalla madre. L’abitualità della condotta violenta “e prevaricatrice del padre biologico nei confronti della madre e dei suoi familiari, frutto di un modello culturale di rapporti di genere” deve essere valutata con attenzione dai giudici di merito chiamati a pronunciarsi, evitando ogni automatismo. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con l’ordinanza n. 18600/2021 depositata il 30 giugno 2021.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 250 c.c. un figlio nato fuori del matrimonio può, infatti, essere riconosciuto dalla madre e dal padre in due tempi differenti ma quando questo accade, il padre può procedere con il riconoscimento solo con il consenso della madre che ha riconosciuto per prima.

In caso di mancato assenso materno, il padre che vuole comunque riconoscere il figlio può ricorrere al Giudice competente che, assunta ogni opportuna informazione e disposta l’audizione del figlio minore se ha oltre dodici anni, o anche di età inferiore se maturo e consapevole, decide con sentenza una volta valutato in concreto che il riconoscimento garantisca il benessere e una crescita armoniosa e serena, con un necessario bilanciamento tra interesse alla stabilità dei rapporti familiari e verità biologica.

Sulla base di tale principio, la Suprema Corte con l’ordinanza in commento, accogliendo il ricorso di una donna, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva confermato l’autorizzazione al padre a procedere al riconoscimento della figlia minore, ritenendo insussistenti i gravi motivi ostativi addotti dalla madre (tentativo di farle interrompere la gravidanza, abitudini di vita e precarie condizioni lavorative e di alloggio dell’uomo, minaccia di portare la figlia in Egitto per farla crescere secondo la religione musulmana): si sarebbe trattato al più di «situazioni che interessavano la madre (memore del tentativo di farle interrompere la gravidanza)» e non la minore.

Nell’accogliere il ricorso della donna, la Corte di Cassazione ha sottolineato la rilevanza del ruolo del genitore che per primo abbia operato e l’importanza della valutazione in concreto dell’interesse del figlio al riconoscimento.

Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, infatti, il riconoscimento deve essere effettivamente rispondente all’interesse del figlio, dovendosi in ogni caso considerare superata l’opinione per cui il secondo riconoscimento costituisce, in linea di principio, un vantaggio per la prole. Questo perché il quadro normativo attuale si muove nell’ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all’identità non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali all’interno di una famiglia.

Tale bilanciamento, nell’ottica dell’interesse superiore del minore, non può costituire il risultato di una valutazione astratta ma, al contrario, è necessario un accertamento in concreto dell’interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto sull’esigenza di uno sviluppo armonico del figlio, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale.

In altri termini, gli Ermellini hanno evidenziato che «il prioritario interesse del minore va in ogni caso contemperato con il diritto del genitore che trova tutela nell’art. 30 Cost. e che può essere sacrificato soltanto in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore: a tale valutazione globale, da effettuarsi sulla base delle concrete emergenze di ogni singola vicenda processuale, non si sottrae il vaglio della personalità del richiedente, nella misura in cui rifluisce con l’esigenza di uno sviluppo equilibrato del figlio».

Nel caso specifico quindi la Cassazione ha ritenuto che il giudice d’appello non aveva verificato il rilievo, l’effettività, la continuità temporale dei profili di grave pregiudizio per il minore allegati dalla madre ma, anzi, li aveva erroneamente collocati all’esterno del bilanciamento degli interessi. Aveva del tutto omesso di esaminare l’incidenza dell’allegazione relativa alla sostanziale abitualità della condotta violenta e prevaricatrice del padre biologico nei confronti della madre e  dei suoi familiari, frutto di un modello culturale di rapporti di genere, che doveva invece essere posta in evidenza nell’operazione di bilanciamento, rimessa al giudice del merito, in sede di valutazione dell’interesse del minore al riconoscimento, come la norma e la giurisprudenza di legittimità impone.

Author Profile

È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).