Sofferenza del cane per malasanitá: il veterinario deve risarcire tutta la famiglia!
(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)
In materia di responsabilità professionale del medico veterinario, il rapporto con l’animale d’affezione costituisce una formazione sociale protetta dall’art. 2 della Costituzione. Di conseguenza, la legittimazione ad agire per la risoluzione del contratto d’opera professionale e per il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) spetta a chiunque condivida la vita familiare con l’animale e versi in un effettivo rapporto di affezione e accudimento, a prescindere dall’intestazione formale all’anagrafe canina. L’inescusabile omessa somministrazione di un’adeguata terapia analgesica e l’inosservanza delle best practices sanitarie integrano un grave inadempimento del professionista, che giustifica la risoluzione del contratto, la restituzione dei compensi, il rimborso delle spese di cura successive e la risarcibilità del danno morale ed esistenziale patito dai familiari nel veder soffrire indebitamente l’animale.
La sentenza n. 2634/2026 della Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, pubblicata il 29 luglio 2026, oggi in esame interviene in materia di responsabilità professionale del medico veterinario, affrontando con i temi della legittimazione attiva dei conviventi non proprietari dell’animale, dell’inadempimento contrattuale per omessa gestione del dolore e della risarcibilità dei danni non patrimoniali derivanti dalle sofferenze cagionate all’animale d’affezione.
La vicenda processuale trae origine dall’azione giudiziale promossa dai due signori dinanzi al Tribunale di Livorno nei confronti del veterinario al quale la coppia aveva affidato le cure della propria cagnolina.
Gli attori lamentavano un grave inadempimento professionale del veterinario nell’esecuzione di interventi odontoiatrici e nella gestione delle conseguenti emorragie sofferte dall’animale. In particolare, contestavano l’omissione di un’adeguata terapia analgesica ed emostatica, l’esecuzione di estrazioni dentarie in condizioni non idonee e l’insorgenza di una lesione vascolare che aveva costretto la cagnolina a ripetuti ricoveri e trasfusioni, culminati purtroppo nel decesso dell’animale presso una struttura universitaria.
Il Tribunale di Livorno rigettava integralmente le domande attoree, basando la propria decisione sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata e ritenendo che non fosse stata provata la colpa del professionista né il nesso causale con la morte del cane.
Avverso tale pronuncia proponevano gravame i proprietari dell’animale, articolando cinque motivi di impugnazione attinenti sia a vizi procedurali come la nullità per inosservanza dei termini ex art. 190 c.p.c., sia all’erronea e parziale valutazione delle CTU medico-veterinarie e medico-legali espletate.
La Corte d’Appello di Firenze ha accolto la domanda avanzata dai due proprietari riformando integralmente la sentenza di primo grado.
In primo luogo, i giudici di secondo grado hanno fermamente respinto l’eccezione dell’appellato relativa alla presunta carenza di legittimazione attiva della donna, non risultante formalmente come intestataria dell’animale all’anagrafe canina. La Corte ha chiarito come la concezione del cane quale mera res di esclusiva pertinenza del proprietario formale costituisca un approccio obsoleto e superato dall’evoluzione dell’ordinamento.
Richiamando il quadro normativo di settore e l’orientamento della giurisprudenza costituzionale ed europea, la sentenza ricorda che il rapporto con l’animale d’affezione costituisce una formazione sociale in cui si esplica la personalità dell’individuo ex art. 2 Cost. Pertanto, chiunque condivida la vita familiare con l’animale, accudendolo e instaurando con esso un reale legame affettivo, possiede piena legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni da sofferenza e per la risoluzione del contratto d’opera professionale stipulato nell’interesse dell’animale di famiglia.
Nel merito della responsabilità professionale, la Corte d’Appello ha circoscritto il punto della questione non già alla responsabilità per l’evento morte del cane (non espressamente imputato al veterinario da parte degli attori), bensì all’inadempimento delle regole richieste dalla professione veterinaria e alle inutili sofferenze patite dall’animale a causa di condotte colpose. Sulla base dei chiarimenti resi dal CTU in grado di appello, è stato accertato che il sanitario era incorso in una grave deviazione dalle best practices e dalle linee guida internazionali. Da un lato infatti il veterinario aveva applicato tecniche estrattive che avevano provocato la lesione dell’arteria alveolare inferiore, dall’altro il professionista aveva del tutto omesso la somministrazione di una necessaria terapia analgesica, esponendo l’animale a dolori severi e prolungati per oltre 36 ore. L’omissione di analgesia e l’assenza di un valido consenso informato costituiscono, secondo i giudici, un inescusabile inadempimento dei doveri deontologici e professionali.
Accertata la mala pratica, la decisione individua con precisione i profili risarcitori e restitutori. Sul piano patrimoniale, la Corte ha disposto la risoluzione del contratto per grave inadempimento, condannando il veterinario alla restituzione dei compensi percepiti e al rimborso delle spese mediche conseguenti sostenute dagli attori presso la clinica universitaria per fronteggiare l’emergenza emorragica, oltre ai costi per la perizia stragiudiziale di parte.
Quanto al danno non patrimoniale, il giudice di appello, pur escludendo la presenza di un danno biologico di natura psichica permanente non dimostrato da nesso causale certo, ha riconosciuto il risarcimento del danno morale ed esistenziale subito dai componenti del nucleo familiare. La sofferenza interiore patita nel vedere il proprio animale tormentato da dolorosi ed evitabili patimenti, unitamente allo sconvolgimento delle abitudini di vita provato dai testimoni, assurge a lesione di un interesse di rango costituzionale meritevole di tutela ex art. 2 Cost. Integrando l’insegnamento delle Sezioni Unite del 2008 con la moderna percezione sociale del ruolo degli animali d’affezione, la Corte ha liquidato in via equitativa la somma di € 2.500,00 in favore di ciascun appellante.
In conclusione, la sentenza n. 2634/2026 della Corte d’Appello di Firenze rappresenta una pronuncia di grande rilievo in quanto capace di superare i rigidi automatismi formalistici del passato per riaffermare la centralità del benessere animale e la piena dignità giuridica dei sentimenti di affezione che legano gli esseri umani ai propri animali domestici.
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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.
Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.





