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Padre e figlio risarciti se la madre ostacola la genitorialità

(A cura dell’Avv. Alice di Lallo)

Il Tribunale di Napoli, a definizione di un procedimento per separazione giudiziale, con la sentenza n. 11597 (pubblicata il 30 dicembre 2022) ha ammonito una madre a rispettare il regime di visita paterno come stabilito dai giudici. L’ha inoltre condannata al risarcimento dei danni in favore della figlia e del marito (ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c.) per aver tenuto condotte non conformi ai doveri genitoriali.

In particolare, il padre lamentava una sua gestione pressochè esclusiva della figlia minore nonostante fosse stato disposto l’affido condiviso, la mancanza di comunicazione, un comportamento oppositivo e ostruzionistico in relazione al diritto di visita (la donna negava il pernottamento della figlia presso il padre nonostante questo fosse disposto dal giudice, e talvolta negava gli stessi incontri adducendo un presunto rifiuto della figlia quattrenne di incontrare il padre). In aggiunta, l’uomo lamentava una continua e generale delegittimazione del suo ruolo genitoriale.

Alla prima udienza di comparizione dei coniugi, il Presidente emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti a tutela della prole tra i quali il calendario di visita del padre, genitore non prevalentemente collocatario.

Nel tentativo di bloccare le visite della figlia al padre, la donna presentava però un’istanza urgente chiedendo venisse disposta una consulenza tecnica d’ufficio di tipo psicologico e psico-diagnostica, dichiarando che da una fonte anonima le era stata recapitata una chiavetta USB contenente video, files e fotografie in cui l’ex marito intratteneva con terze persone pratiche sessuali violente e squalificanti.

L’istanza veniva rigettata una prima volta ma accolta la seconda, poiché la donna avanzava domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale (chiedendo nuovamente l’autorizzazione a produrre in giudizio la chiavetta USB); di disporre una consulenza tecnica d’ufficio sull’ex coniuge, nonché di regolamentare le visite paterne affinché, a tutela della figlia, avvenissero solo alla presenza della madre o di terze persone.

Il padre si difendeva rendendosi disponibile a qualunque accertamento ritenuto utile per la causa, e depositando una relazione che escludeva qualsivoglia pregiudizio delle proprie condotte nei riguardi della figlia. Inoltre chiedeva l’ammonimento dell’ex moglie a non violare il proprio diritto di frequentare con regolarità la figlia sulla base delle modalità disposte, e il risarcimento del danno procurato a lui stesso e alla bambina dai comportamenti oppositivi, ossessivi e provocatori assunti dalla donna.

Il Tribunale, stante la domanda di decadenza genitoriale presentata dalla madre, nominava un curatore speciale per la minore e disponeva la Ctu. La produzione della chiavetta USB veniva ammessa perché relativa alla domanda de potestate, e inerente i fatti. 

Trattandosi di prova illecita (le registrazioni riguardavano il marito e terze persone, mentre la moglie ne era del tutto estranea), all’interno di un bilanciamento di valori e interessi opposti veniva ritenuto prevalente l’interesse della bambina rispetto alla liceità della prova: la vita sessuale del padre poteva assumere rilievo solo ove avesse delle conseguenze sulla sua idoneità genitoriale.

Nel caso di specie, tuttavia, non emergeva nessuna correlazione tra le condotte dell’uomo e la sua capacità genitoriale. Peraltro la stessa ex moglie aveva escluso che le abitudini sessuali del marito potessero coinvolgere la minore, se non per il rischio che la stessa, accedendo allo smartphone del padre, potesse imbattersi in materiale fotografico non adatto.

Pertanto, il Tribunale rigettava la domanda di decadenza e si concentrava sulla domanda di risarcimento danni presentata dal marito.

L’art. 709 ter c.p.c. consente ai genitori di ottenere provvedimenti opportuni in caso di contrasto tra genitori, ovvero di inadempienze ai doveri genitoriali. In particolare il Giudice, convocati i genitori e instaurato il contraddittorio, ha facoltà di ammonire il soggetto inadempiente, condannarlo al risarcimento in favore del minore e/o dell’altro genitore (individuando anche la somma dovuta per ciascun giorno di violazione dei provvedimenti) nonché al pagamento di una sanzione amministrativa. Il tutto ha una finalità sia sanzionatoria che deterrente, per evitare che nel futuro il genitore in questione continui a rendersi inadempiente rispetto ai propri doveri.

Tornando al caso di specie, il Tribunale ha ravvisato gravi e reiterate inadempienze imputabili alla moglie, con plurime violazioni dei doveri genitoriali, caratterizzate da un contegno oppositivo e provocatorio in aperto dispregio della bigenitorialità, e in violazione dell’interesse della figlia. La donna è stata quindi ammonita a rispettare il regime di incontri stabiliti, nonché condannata al risarcimento dei danni, quantificati in € 1000 in favore della figlia (da versare su un libretto bancario a questa intestato) e altrettanti in favore dell’ex coniuge.

Author Profile

Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.

Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.

È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.

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