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Procreazione medicalmente assistita: il consenso del padre è irrevocabile?

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

Diventare madre è un momento fondamentale della vita di molte donne, ma non per tutte questo avviene in modo naturale.

Una coppia italiana su cinque, infatti, soffre di problemi legati alla sterilità e il 33% delle donne italiane diventa madre dopo i 35 anni, per una serie motivazioni legate alle scelte di vita o di lavoro o, a volte, per problemi di salute.

Per questi motivi sempre maggiore è il numero di coppie che fanno ricorso alle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita.

Secondo i dati pubblicati in data 11.3.2021 dall’Istituto Superiore di Sanità, dal 2009 al 2018 si è registrato un costante aumento dell’utilizzo delle tecniche che prevedono la fecondazione con utilizzo di embrioni crioconservati.

Con sentenza n.151- 2009, infatti, la Corte Costituzionale ha aperto la possibilità alla produzione di un numero di embrioni superiore a quello necessario per l’impianto ( NDR: sino al 2009 vi era il limite a tre embrioni conservabili) e alla conseguente possibilità di procedere con il congelamento degli embrioni non impiantati per un tempo indefinito. Quelli ritenuti adatti al congelamento vengono stoccati quasi a -200° e immessi nell’azoto liquido. Gli embrioni ottenuti in sovrannumero potranno, quindi, essere utilizzati in caso di fallimento del primo tentativo ovvero (nelle coppie che hanno già avuto un figlio) se si intende avere un secondo bambino.

L’intervento della Corte Costituzionale, però, non ha valutato le conseguenze della sempre maggiore instabilità coniugale che proprio dal 2009 ha visto una costante crescita, specie dal 2015, quando è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 6 maggio 2015 n. 55, la cosiddetta legge sul Divorzio breve.

Ecco allora che in un’epoca in cui il “consenso al matrimonio”  non ha più in sé quel “senso di per sempre”, legittimo è il chiedersi se anche il consenso del padre alla Procreazione Medicalmente Assistita, espresso ai sensi dell’art. 6 della legge 40-2004, debba essere riconfermato allorquando tra il momento del consenso espresso alla fecondazione e il momento dell’impianto sia passato un lasso di tempo tale che le circostanze della vita e le scelte personali di ognuno hanno posto fine al progetto di vita comune, facendo venir meno la struttura del nucleo familiare che tempo prima era destinato ad accogliere il progetto di un figlio.

La questione è balzata all’attenzione di tutti i giornali in questi giorni, a seguito di due pronunce del Tribunale di S.Maria Capua Vetere, una in composizione monocratica e la seconda in composizione collegiale, che hanno confermato il diritto della donna ad avviare la gravidanza con la PMA nonostante l’intervenuta separazione personale e il dissenso del marito alla pratica di scongelamento embrionale in vista del successivo impianto. I Giudici, infatti, hanno ricordato che il comma III dell’art. 6 della legge 40-2004 espressamente prevede la possibilità della revoca del consenso sino al momento della fecondazione dell’ovulo, e non sino all’impianto.

Inoltre, se è vero che il precedente art. 5 chiarisce che possono accedere alle tecniche di PMA solo coppie coniugate o conviventi con ciò confermando la necessità di un nucleo familiare quale presupposto di tale tecnica, è anche vero che il minore nato da genitori separati continua comunque ad avere diritto di godere di entrambe le figure genitoriali e sia il padre che la madre assumeranno i diritti e gli obblighi connessi alla genitorialità, tra cui anche l’obbligo di proteggerli dai conflitti di coppia.

Secondo i Giudici, infatti, dopo la fecondazione prevale il diritto alla vita dell’embrione, non certamente riconducibile a mero materiale biologico, sul diritto alla famiglia costituita da coniugi non separati. Con la  conseguenza che in caso di effettiva nascita del figlio, l’ex marito sarà riconosciuto ex legge come padre legittimo del nato e sarà conseguentemente tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di istruzione educazione e mantenimento, annulla rilevando il dissenso allo scongelamento degli embrioni e all’impianto espresso a seguito della fine del progetto coniugale.

D’altra parte il testo legislativo della legge 40-2004 lascia spazio a molti dubbi che neppure la Corte Costituzionale può chiarire. Già nel dicembre 2012 il Tribunale di Firenze aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale del divieto assoluto di revoca del consenso alla PMA dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo per contrasto con gli articoli 2,3, 13, 31, 32 e 33 Cost ma la Corte Costituzionale con la sentenza n. 84/2016 aveva sancito che solo al legislatore compete la valutazione di opportunità in ordine alla determinazione della durata di un periodo di crioconservazione e alla valutazione della opportunità o meno dopo tale periodo di un successivo interpello della coppia che ne verifichi la confermata volontà di abbandono dell’embrione o della sua destinazione alla sperimentazione.

Ad oggi, però, il legislatore non è ancora intervenuto ed i quesiti di ordine etico e giuridico non hanno ancora trovato una soluzione.

In questo vuoto legislativo possiamo solo richiamare la  pronuncia della Corte di Strasburgo nel caso Natallie Evans V. United Kingdom che ha affermato la prevalenza del diritto alla revoca del consenso da parte del padre sul presupposto che come non può essere imposta la maternità del pari non può essere imposta la paternità, e ciò a favore di una genitorialità consapevole e responsabile.

La parola ancora una volta al legislatore.

Author Profile

È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).