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L’obbligo al mantenimento dei figli resta anche se il padre è in cassa integrazione

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)

La collocazione in cassa integrazione non è da considerare di per sé un fatto nuovo che legittima la revoca del contributo al mantenimento dei figli, se il padre non dimostra il peggioramento effettivo della propria condizione economica. Il principio è stato confermato della recentissima ordinanza della Corte di Cassazione n. 36800/2022 (del 15 dicembre scorso). 

Il caso di specie trae origine dal ricorso di modifica presentato da un padre avverso il decreto del Tribunale di Lanciano del giugno 2020 che, su accordo delle parti, aveva stabilito il collocamento prevalente dei figli presso la madre, e l’obbligo per lui di contribuire al loro mantenimento per 400 euro mensili.

L’uomo, dopo essere stato collocato in cassa integrazione in seguito alla pandemia da Covid, aveva depositato una domanda di modifica in cui chiedeva al Tribunale il collocamento congiunto dei figli, con possibilità degli stessi di decidere sul pernottamento e la conseguente revoca dell’obbligo di mantenimento a suo carico. Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, aveva dichiarato la cessazione dell’obbligo del ricorrente di corrispondere l’assegno. 

La madre, però, aveva proposto reclamo alla Corte contro tale provvedimento sulla base del fatto che lei stessa era stata collocata in cassa integrazione a causa del Covid, che il padre dei minori non aveva dimostrato i propri attuali proventi (essendo lo stesso titolare di ingenti beni immobili) e, infine, che i figli continuavano a vivere con lei ed era lei la sola dover provvedere al loro sostentamento.

Il botta e risposta di ricorsi non si era fermato qui, perché dopo che la Corte d’Appello aveva accolto il reclamo della madre (rilevando la mancata prova del peggioramento della situazione economica paterna), l’uomo era ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte ha però ritenuto inammissibile il ricorso e, sul punto mantenimento, ha precisato che la cassa integrazione di per sé non è un fatto che da solo legittima la revoca del contributo al mantenimento. Poichè rispetto a quando era stato emesso il provvedimento originario che recepiva l’accordo delle parti (giugno 2020), non era emersa alcuna prova circa la diminuzione dei redditi del ricorrente, l’obbligo di mantenimento dei figli doveva essere ripristinato.

L’uomo, infatti, non aveva fornito prova né delle entrate percepite in precedenza, né di quelle dei mesi successivi e, pertanto, Corte territoriale aveva ritenuto, con adeguata motivazione incensurabile in sede di legittimità, che non fosse intervenuta alcuna modifica significativa.

Alla luce delle suddette motivazioni, respinto il ricorso, l’uomo è stato condannato alle spese.

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Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.