La sostituzione della serratura dell’abitazione familiare.
(A cura dell’Avv. Stefania Crespi)
La Cassazione con una recente sentenza (n. 566/2026) affronta la questione relativa alla sostituzione della serratura dell’abitazione familiare in contesti caratterizzati da forti conflitti e controversie.
Un uomo aveva sostituito la serratura dell’abitazione di proprietà della moglie nella quale lo stesso era rimasto a dimorare con i figli, senza preavvisarla.
La Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi all’esito di giudizio abbreviato, assolveva dal reato di maltrattamenti, perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena, già diminuita per il rito, in cinque mesi di reclusione per i delitti di lesioni dolose e violenza privata, con sospensione condizionale e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Confermava, altresì, le statuizioni civili in relazione ai reati per i quali è stata confermata la responsabilità penale.
Riteneva che la sostituzione non preannunciata della serratura avesse interferito sulla libertà di azione della persona offesa, restando irrilevanti tanto la presenza di un diverso accesso all’immobile, quanto la successiva messa a disposizione delle nuove chiavi, avvenuta solo dopo alcuni giorni.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, articolando vari motivi; in particolare, per quanto qui interessa, nel terzo motivo la difesa censura, sotto più profili, l’affermazione di responsabilità per il reato di violenza privata cui all’art. 610 c.p..
In primo luogo, deduce vizio di motivazione e violazione di legge, osservando che la contestazione faceva riferimento alla sostituzione della serratura, al fine di impedire alla persona offesa l’accesso all’abitazione, mentre l’istruttoria difensiva aveva dimostrato, mediante dichiarazioni e la planimetria prodotta, che l’immobile era dotato di due ingressi, che era stato sostituito un solo nottolino e che la donna poteva comunque accedere comodamente dal secondo accesso, rimasto invariato.
Inoltre, la sostituzione si era resa necessaria perché la chiave si era spezzata all’interno della serratura e la nuova chiave era stata poi messa a disposizione della persona offesa presso lo studio del difensore, circostanza che quest’ultima avrebbe taciuto.
In secondo luogo, denuncia violazione degli artt. 521 e 522 cpp, sostenendo che la Corte di appello avrebbe finito con il ritenere sussistente il reato sulla base di un fatto diverso da quello contestato, poiché, a fronte di una imputazione incentrata sull’impedimento dell’accesso, la motivazione avrebbe fatto leva sulla mera maggiore difficoltà o disagevolezza dell’accesso medesimo.
In terzo luogo, lamenta contraddittorietà e travisamento del dato probatorio, poiché la sentenza, da un lato, richiama l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la violenza privata sussiste anche quando venga resa soltanto più disagevole una lecita modalità di esercizio di un diritto e, dall’altro, afferma che nel caso concreto la condotta era finalizzata a impedire l’accesso della moglie nella casa coniugale, nonostante l’esistenza di un secondo ingresso fruibile.
In via subordinata deduce, ancora, violazione di legge in relazione alla stessa configurabilità dell’art. 610 c.p., sostenendo che la mera sostituzione della serratura, in assenza di una effettiva compressione della libertà di azione o di autodeterminazione della persona offesa, non integra il delitto contestato.
Secondo la Cassazione il ricorso è, nel complesso, infondato, pur presentando profili di inammissibilità, in particolare il terzo motivo, nelle sue diverse articolazioni.
La Suprema Corte riassume le contestazioni sollevate sulla configurabilità della violenza privata: si sostiene che la sostituzione della serratura non avesse in concreto impedito l’accesso all’abitazione, comunque possibile da un secondo ingresso, e che la Corte di appello abbia valorizzato un fatto diverso da quello contestato, oscillando inoltre tra impedimento assoluto e mera maggiore difficoltà di accesso.
Secondo gli Ermellini, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto il fatto storico preso in esame dalla Corte di appello coincide con quello contestato, cioè la sostituzione della serratura dell’abitazione senza preavviso alla persona offesa, in un contesto di crisi coniugale già apertamente manifestata.
Il riferimento, nella motivazione, alla idoneità della condotta a rendere anche solo più disagevole l’accesso non introduce un fatto nuovo, ma esprime soltanto la qualificazione giuridica della medesima condotta sotto il profilo della sua efficacia coercitiva.
Secondo la Cassazione non sussiste nemmeno il lamentato vizio di violazione di legge in ordine alla configurabilità del delitto di violenza privata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “integra la violenza privata anche la condotta preordinata a rendere soltanto disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto della persona offesa, ed ha affermato tale principio proprio in una fattispecie di sostituzione della serratura di uno dei due accessi a un immobile”.
Si tratta di un’affermazione di notevole rilievo perché amplia la tutela della libertà individuale anche a situazioni nelle quali non vi sia un impedimento assoluto all’esercizio di un diritto.
La sola esistenza di un diverso ingresso non è di per sé incompatibile con la sussistenza del reato, poiché si costringe la persona offesa a tollerare un’indebita limitazione.
La Cassazione sottolinea come la Corte territoriale si sia attenuta a tale principio, valorizzando due circostanze: da un lato, la sostituzione non preannunciata della serratura della casa familiare; dall’altro, la non immediata messa a disposizione della nuova chiave in favore della persona offesa, posto che, secondo la stessa sentenza, fu posta a sua disposizione solo dopo alcuni giorni.
Pertanto, ha logicamente ritenuto che “la condotta avesse inciso con la libertà di azione della donna rispetto all’accesso all’immobile, restando irrilevante che gli effetti della imposizione potessero essere successivamente rimossi, trattandosi di reato istantaneo”.
In altri termini, ciò che assume rilevanza penale non è esclusivamente l’impossibilità totale di accedere a un luogo, ma anche l’imposizione di ostacoli o limitazioni che comprimano arbitrariamente la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo.
La successiva eliminazione degli effetti della condotta è irrilevante poiché si tratta di un reato istantaneo: una volta verificatasi la compressione della libertà di azione, il reato deve ritenersi consumato.
La Corte non affronta le ulteriori censure – incentrate sulla comodità del secondo accesso, sulla causa materiale della sostituzione del nottolino e sul valore da attribuire alle dichiarazioni rese – poiché sollecitano una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità.
In conclusione, la tutela accordata dall’art. 610 c.p. riguarda non soltanto la libertà da costrizioni assolute, ma anche il diritto di non subire indebite interferenze nell’esercizio delle proprie facoltà e la condotta contestata aveva effettivamente determinato una compressione della libertà di azione della persona offesa e integrava, pertanto, il delitto di violenza privata.
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Avv. Stefania Crespi
Svolge la sua attività dal 1996 presso lo Studio Legale Ravaglia, dove ha maturato una consolidata esperienza e specifica competenza nel Diritto penale d’impresa, seguendo processi in tema di reati societari, finanziari, fallimentari, reati contro la pubblica amministrazione, responsabilità penale in ambito sanitario, nonché per violazioni del codice stradale.
Collabora da anni con lo Studio Legale Di Nella per i procedimenti penali concernenti i reati contro la famiglia.




