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LA NONNA NON Può VEDERE LA NIPOTE SE LA PICCOLA è TROPPO FRAGILE A CAUSA DEL CONFLITTO TRA I GENITORI

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

Il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all’interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, pertanto, il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l’assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione dei nonni al progetto educativo che li riguarda. Qualora dall’istruttoria effettuata nel corso del procedimento avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra  gli ascendenti ed i nipoti minori risulti infatti, l’inopportunità dell’introduzione della figura dei nonni nella vita dei nipoti, anche a causa della fragilità di questi ultimi dovuta dall’elevato conflitto nella coppia genitoriale, il Giudice deve osservare opportune cautele di natura psicologia verso i minori prima di una possibile ripresa della relazione di questi ultimi con i nonni.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la recentissima Ordinanza n. 10250/2024 emessa il 16 aprile 2024.

Il caso oggi in esame trae origine da un procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle D’Aosta instaurato da una nonna che chiedeva al Tribunale di regolamentare la sua frequentazione con la nipote. Il giudice di primo grado, in considerazione dell’inadeguatezza della signora, molto coinvolta nell’acceso conflitto esistente tra i genitori, e del fatto che non era nella mente della minore, rigettava le domande.

La nonna ricorreva quindi avanti la Cote d’Appello che tuttavia, a sua volta, rigettava il reclamo della signora. Il Giudice di secondo grado infatti, osservava che come evidenziato anche dalla CTU il percorso di riavvicinamento della nonna alla nipote doveva essere subordinato alla valutazione delle condizioni psicologiche della minore, ritenuta al momento molto fragile a causa della conflittualità presente tra i genitori. A causa del conflitto genitoriali la consulenza tecnica aveva infatti, sconsigliato l’inserimento della nonna nella vita ella nipote.

La signora, non soddisfatta della decisione di secondo grado, ricorreva quindi avanti la Corte di Cassazione lamentando da un lato la mancata valutazione da parte della Corte d’Appello di elementi istruttori dai quali sarebbe potuto emergere l’utilità della figura della nonna nella vita della nipote e dall’altro la violazione degli articoli 315 bis e 317 bis cc in quanto la decisione di secondo grado le aveva precluso la possibilità di intrattenere rapporti significati con la minore, rapporto che secondo la signora avrebbe anche aiutato a superare la conflittualità tra i genitori della piccola.

Gli Ermellini però, lette le argomentazioni della ricorrente, rigettavano il ricorso della nonna.

La Corte di Cassazione infatti – evidenziando il principio sopra riportato secondo cui in tema diritto di visita dei nonni, anche in assenza di elementi pregiudizievoli per i nipoti, il Giudice deve valutare e accertare il preciso vantaggio che i minori trarrebbero dall’introduzione nella loro vita delle figure dei nonni – riteneva corretta la decisione della Corte d’Appello che aveva giustamente ritenuto insussistenti i presupposti per la ripresa della relazione tra la nonna e la nipote. Vista infatti la fragilità della minore il ripristino del rapporto con la nonna era emerso inopportuno. Nello specifico la Corte evidenziava come dalla sentenza impugnata si poteva evincere chiaramente che la minore si trovava in uno stato di forte fragilità a causa del conflitto genitoriale e che in ogni caso non aveva mentalizzato la figura della nonna paterna. Inoltre, i vari operatori avevano evidenziato che la signora era anch’essa molto coinvolta nei conflitti genitoriali e che pertanto era necessario osservare opportune cautele di natura psicologica prima di una possibile ripresa delle relazioni della stessa con la nipote.

Si può quindi affermare che il diritto dei nonni, ed in generale degli ascendenti, è si un diritto ma che il suo esercizio è subordinato al supremo interesse del minore e che in caso in cui quest’ultimo non può, anche solo per il momento, trarre vantaggio dal rapporto con gli ascendenti il diritto di quest’ultimi deve essere sospeso al fine di tutelare il benessere dei nipoti.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.