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In materia di responsabilità genitoriale la competenza spetta al giudice del luogo della residenza abituale dei minori

(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)

Il Caso sottoposto alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione qui in commento (n. 18199 pubblicata il 26 giugno 2023) riguarda la richiesta di una madre di nazionalità russa di riconoscere in Italia la sentenza con la quale il Tribunale russo aveva affidato a lei i due figli minori e disciplinato i diritti di visita del padre, genitore non collocatario.

La decisione resa dal Tribunale russo, tuttavia, era intervenuta in un’epoca in cui i minori non erano abitualmente residenti nella Federazione Russa ma ivi si trovavano soltanto temporaneamente, perché in vacanza.

La residenza abituale, infatti – intesa come luogo di dimora stabile, non precaria, ove vi sono i legami affettivi e i principali e reali interessi – era l’Italia dove i figli avevano da sempre vissuto con entrambi i genitori.

Due mesi in Russia, al sol fine di trascorrere le vacanze estive, non erano sufficienti per fissare nella Federazione la residenza abituale dei minori e per rendere, di conseguenza, competente il giudice russo a decidere.

Sia l’art. 8 reg. Ce 2201/2003 (applicabile al caso di specie) sia il nuovo e successivo reg. Ue 2019/1111 prevedono che sia il giudice della residenza abituale del minore quello competente a decidere sulle questioni che lo riguardano, alla luce del principio di prossimità secondo cui l’autorità del luogo in cui abitualmente risiede il minore sarebbe  l’autorità migliore per assumere una decisione nell’interesse di questi.

Durante il procedimento straniero, nel caso di specie, il padre non aveva sollevato nessuna eccezione di incompetenza giurisdizionale del giudice russo e il procedimento si era concluso con la decisione di affidare i figli alla madre.

La Corte d’Appello di Bologna rigettava l’istanza proposta dalla madre russa di accertamento dei requisiti di riconoscimento della sentenza del Tribunale di Butirskkly, Mosca, con la quale erano stati a lei affidati i figli minori con determinazione della residenza dei medesimi presso di lei. Secondo la Corte d’Appello, infatti, la Federazione Russa non poteva decidere sui minori perché non era lo Stato di residenza dei medesimi.

Al momento della presentazione del ricorso in Russia, infatti, i minori erano residenti in Italia e si trovavano in Russia solo temporaneamente nel limite di un periodo di due mesi in occasione delle vacanze estive.

Avverso tale decisione, la donna proponeva ricorso per Cassazione.

La Prima Sezione rimetteva la causa alle Sezioni Unite per stabilire se, “nell’ambito di un giudizio di riconoscimento, in Italia, dell’efficacia di una sentenza straniera, la parte ivi convenuta, che si sia ritualmente costituita nel giudizio svoltosi innanzi al giudice a quo senza sollevare, in quella sede, alcuna eccezione circa la carenza della competenza giurisdizionale di quest’ultimo, possa ancora formulare una siffatta eccezione al giudice della invocata delibazione oppure se la stessa possa essere sollevata d’ufficio da quest’ultimo”. Nel caso di specie, infatti, il padre non aveva eccepito davanti al Tribunale russo il difetto di giurisdizione e il tribunale si era pertanto pronunciato, decidendo sui figli minori.

A questo caso si applica la Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1996, in particolare l’art. 23 secondo cui non viene riconosciuta in Italia la sentenza straniera se sia stata adottata da un’autorità la cui competenza a decidere non era fondata in base alle disposizioni convenzionali sulla competenza, in particolare l’art. 5 della Convenzione secondo cui “le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni”.

Pertanto, il riconoscimento della sentenza straniera deve essere negato per esser stata emessa da un’autorità priva di competenza a decidere perché non appartenente allo Stato di residenza abituale dei minori.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.

Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.

È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.