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Niente assegno di mantenimento al figlio trentenne che vive all’estero

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

Fino a quando perdura l’obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni?

Molti genitori a cui il tribunale ha imposto tale onere, si rivolgono allo Studio ponendo proprio questa domanda.

In merito al diritto dei figli maggiorenni a ricevere un contributo al mantenimento da parte dei genitori, abbiamo più volte scritto come il legislatore all’articolo 337 septies cc abbia stabilito che, valutate le circostanze, il giudice incaricato a decidere circa il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti, può disporre in favore di questi ultimi il pagamento di un assegno periodico da parte dei genitori. 

Sul tema la Corte di Cassazione si è già espressa con l’ordinanza n. 18785/2021 sancendo il principio secondo cui “deve escludersi che l’assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all’acquisizione di competenze professionali.”

Con la recentissima Ordinanza n. 2056/2023 pubblicata il 24 gennaio 2023 gli Ermellini sono tornati sull’argomento e,ribadendo il suddetto principio, hanno sottolineato che “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento da parte dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal merco del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di un’opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.”

La vicenda oggi in esame trae origine dal ricorso dalla Sentenza della Corte d’Appello di Salerno, che a conferma della Sentenza del Tribunale, aveva confermato l’obbligo a carico di un padre di contribuire al mantenimento delle figlie tramite il versamento mensile di € 250,00 a ragazza. 

Ricevuto il provvedimento l’uomo immediatamente depositava ricorso in Cassazione e con unico motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2729 cc e 115 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 cpc in quanto il Giudice territoriale, senza tener conto dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di onere della prova per il mantenimento dei figli, aveva disposto l’obbligo in capo al padre di versare alle figlie una somma a titolo di mantenimento nonostante queste ultime fossero emigrate in Germania e avessero quasi trent’anni.

Letto il ricorso dell’uomo, gli Ermellini lo dichiaravano fondato e, come sopra anticipato, ribadendo i principi giurisprudenziali ormai consolidati affermavano che seppur sia corretto ritenere che l’onere della prova della autosufficienza dei figli spetta al genitore che si rivolge al Tribunale per chiedere la revoca dell’assegno di mantenimento dei figli, tuttavia data l’età di questi ultimi, nel caso di specie (29 anni) può ritenersi che siano in grado di lavorare per provvedere al proprio mantenimento soprattutto quando, come nel caso di specie, non risulta provata alcuna disabilità o motivo ostativo né tantomeno un percorso di studi da completare.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.