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Il figlio assunto con contratto a tempo determinato ha diritto al mantenimento da parte del genitore?

La risposta è affermativa.

La Cassazione ha ribadito che non può essere revocato il mantenimento al figlio se emerge dalle risultanze istruttorie che non ha raggiunto la piena indipendenza economica.

Va rimarcato il diritto del figlio a mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e, per quanto possibile, analogo a quello tenuto in costanza di convivenza dei genitori. (Ordinanza 19077/2020)

Il dovere di mantenere i figli è sancito dall’art. 30 della Costituzione e dall’art. 147 del C.C. laddove si stabilisce che ambedue i genitori debbano mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità professionale e casalinga.

Tale obbligo non cessa automaticamente con il compimento del diciottesimo anno di età ma prosegue fino al momento del raggiungimento dell’indipendenza economica. Il principio generale è che i genitori sono tenuti a mantenere il figlio maggiorenne qualora ultimato il prescelto percorso formativo, questi si sia adoperato attivamente per rendersi autonomo economicamente, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro anche ridimensionando le proprie aspirazioni, ma nonostante ciò non abbia raggiunto l’indipendenza economica.

Ma quando può dirsi raggiunta l’indipendenza economica da parte del figlio?

In questi anni si sono susseguite varie pronunce sul punto ma la Cassazione è unanime nel ritenere che non sia sufficiente un lavoro precario né un lavoro serale o part-time iniziato dal figlio per fare esperienza e neppure un lavoro con contratto a tempo determinato.

Solo una stabilità lavorativa del figlio per almeno due anni consentirebbe al genitore di interrompere legittimamente il versamento del mantenimento (Cass. Ord. 19696/2019)

Infine un ulteriore aspetto merita di essere sottolineato.

Perso il diritto al mantenimento per raggiungimento dell’indipendenza economica, il figlio non potrà più richiedere ai propri genitori di essere mantenuto anche qualora smetta di lavorare e ciò indipendentemente dalle ragioni per cui perde il lavoro (dimissioni volontarie, abbandono del lavoro, licenziamento). In altri termini, la perdita dell’occupazione non comporta il risorgere del diritto al mantenimento che si è definitivamente estinto con il raggiungimento dell’indipendenza economica.

Qualora, però, il figlio versi in un vero stato di bisogno i genitori saranno obbligati alla corresponsione degli alimenti, vale a dire a fornirgli quanto necessario per acquistare i beni di stretta necessità.

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